Ordinanza n. 142/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro, del contratto di soggiorno e della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Piacenza con cui erano stati revocati il nulla osta, il contratto di soggiorno sottoscritto e la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Dal testo emerge che la revoca era fondata sull’accertata nullità del contratto di lavoro, conseguente all’insufficienza della capacità reddituale del datore di lavoro e, quindi, sull’originaria carenza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero. Il provvedimento non espone ulteriori motivi di ricorso, né la pronuncia riferisce specifiche censure articolate dalla parte.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In via prima facie, il Collegio ha qualificato la revoca del nulla osta come atto vincolato, poiché fondata sull’accertamento di un elemento ostativo originario, ossia la nullità del contratto di lavoro per insufficiente capacità reddituale del datore. Secondo il giudice, l’art. 22, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che all’accertamento degli elementi ostativi conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno. Non ravvisando quindi una plausibile fondatezza delle censure in sede cautelare, il TAR ha negato la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno
La disposizione è stata interpretata nel senso che l’accertamento di elementi ostativi relativi ai requisiti per l’ingresso e il soggiorno impone la revoca del nulla osta e degli atti collegati, configurando l’intervento amministrativo come vincolato.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione accerta l’originaria carenza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno di un lavoratore straniero, la revoca del nulla osta costituisce, in linea prima facie, esercizio di un potere vincolato.
- L’accertata nullità del contratto di lavoro derivante dall’insufficiente capacità reddituale del datore di lavoro integra un elemento ostativo idoneo a fondare la revoca del nulla osta, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno.
- In sede cautelare, l’accertamento della natura vincolata della revoca e della sussistenza del presupposto ostativo esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere l’efficacia del provvedimento.
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