Sentenza del 12/12/2019 n. 32549 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il classamento catastale di un antico frantoio, inutilizzato dal 1970 e in cattive condizioni statiche. Il contribuente aveva ottenuto nei precedenti gradi il riclassamento dell'immobile dalla categoria catastale D/1, destinata agli opifici, alla categoria A/4, relativa alle abitazioni di tipo popolare. L'Agenzia ha contestato tale decisione deducendo: extrapetizione, per avere il giudice disposto il riclassamento oltre la domanda del contribuente; difetto assoluto di motivazione; violazione delle norme catastali, sostenendo che l'inagibilità e la cessazione dell'attività non giustificassero il passaggio da una destinazione speciale a una destinazione abitativa, in assenza di una dichiarazione di variazione catastale o di una radicale trasformazione dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché l'Agenzia non aveva specificato adeguatamente quando e come l'extrapetizione fosse stata denunciata nei precedenti gradi, né aveva rispettato il principio di autosufficienza del ricorso. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza regionale, seppur sintetica, fosse comprensibile e non apparente. Ha invece accolto il terzo motivo: l'inagibilità dell'immobile e la cessazione dell'attività non incidono di per sé sul classamento, che deve basarsi sulla destinazione ordinaria dell'unità e sulle caratteristiche dell'attività cui essa è destinata. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; il contribuente è stato condannato a pagare all'Agenzia 2.600 euro, oltre accessori, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Vieta al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda. Il relativo vizio deve essere dedotto dalla parte interessata con uno specifico mezzo di impugnazione e non è rilevabile d'ufficio.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame di fatti decisivi.
Art. 8 del D.P.R. n. 1142 del 1949
Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, il classamento deve considerare le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale.
Art. 61 del D.P.R. n. 1142 del 1949
Il classamento degli immobili a destinazione ordinaria deve essere effettuato in relazione alla loro destinazione ordinaria; tale criterio non consente di trasformare automaticamente un opificio in abitazione.
Art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939
Richiamato dall'Agenzia nel quadro della disciplina catastale relativa alla determinazione e variazione della rendita e del classamento.
Art. 35 del D.P.R. n. 917 del 1986
Secondo la prospettazione dell'Agenzia, gli effetti dell'inagibilità o della mancata produzione di reddito possono rilevare sul reddito imponibile o ai fini di specifiche agevolazioni, ma non determinano automaticamente il mutamento della categoria catastale.
D.M. 20 gennaio 1990
Prevede la revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano, nell'ambito della quale era stata rideterminata la rendita dell'immobile.
Massime di principio
- L'inagibilità, il cattivo stato di manutenzione o la cessazione dell'attività svolta in un immobile non comportano automaticamente il cambio della categoria catastale.
- Il classamento deve riflettere la destinazione ordinaria dell'immobile e, per gli immobili a destinazione speciale, le caratteristiche e le esigenze dell'attività cui sono funzionalmente destinati.
- Un immobile già censito come opificio o unità a destinazione speciale non può essere riclassato come abitazione popolare solo perché è inutilizzato o degradato, salvo una modifica effettiva della destinazione o una radicale trasformazione edilizia.
- Gli effetti dell'inagibilità possono eventualmente rilevare per riduzioni d'imposta, agevolazioni o determinazione del reddito, ma devono essere tenuti distinti dalla categoria e dal classamento catastale.
- Chi denuncia un vizio processuale in Cassazione deve indicare con precisione gli atti, i passaggi e le circostanze che dimostrano l'errore; un richiamo generico agli atti o alla domanda originaria può comportare l'inammissibilità del motivo.
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