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Sentenza

Sentenza del 21/01/2019 n. 92 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Catasto - Determinazione rendita catastale - Aree adibite a miniere - Rilevanza - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la rettifica della rendita catastale della centrale geotermica, inizialmente proposta in euro 47.418,00 e determinata dall'Ufficio in euro 539.449,00, poi ridotta in autotutela a euro 253.163,00. Ha contestato, da un lato, il difetto di motivazione dell'atto e la carenza di prova della pretesa tributaria e, dall'altro, l'inclusione nella stima catastale di componenti della centrale, in particolare dei pozzi di estrazione e di reiniezione, oltre a vapordotti, sistemi di automazione, alternatori, trasformatori e impianti di protezione ambientale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso, anche in considerazione della procedura partecipativa DOCFA, e ha considerato adeguata la relazione descrittiva ed estimativa dell'Ufficio quale supporto probatorio della rettifica. Nel merito, ha stabilito che la miniera non è autonomamente censibile, non essendo assimilabile a un fabbricato né a un'area utilizzabile a fini edificatori o agricoli. Poiché i pozzi di estrazione e di reiniezione sono incorporati nella miniera e privi di autonoma individualità, non possono essere valorizzati ai fini della rendita catastale della centrale. Gli altri impianti e beni restano invece computabili. La decisione di primo grado è stata quindi confermata per il resto e le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'atto catastale è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere le ragioni della classificazione e della rettifica, anche attraverso il confronto tra i dati dichiarati nella procedura DOCFA e quelli accertati dall'Ufficio.

  • Articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

    La motivazione degli atti di accertamento catastale deve rendere conoscibili gli elementi posti a fondamento della rettifica; nel caso esaminato, tale requisito è stato ritenuto soddisfatto dalla relazione descrittiva ed estimativa allegata all'atto.

  • Articolo 2697 del codice civile

    L'onere della prova della pretesa tributaria è stato ritenuto assolto dall'Amministrazione mediante la relazione descrittiva ed estimativa contenuta nell'atto di accertamento.

  • Normativa catastale e normativa civilistica e mineraria in materia di miniere e rendita catastale

    Le miniere, collocate nel sottosuolo e non riconducibili a fabbricati o terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria o agricola, non sono autonomamente valutabili ai fini catastali. I beni incorporati nella miniera, come i pozzi di estrazione e reiniezione, seguono la medesima esclusione; diversamente, le strutture dotate di autonoma consistenza e funzione possono concorrere alla rendita.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale devono essere inclusi gli impianti e le strutture che conferiscono all'unità immobiliare autonomia funzionale, fisica e reddituale stabile nel tempo.
  • Non possono essere valorizzati autonomamente gli elementi che non costituiscono fabbricati o aree catastalmente censibili, oppure che risultano incorporati in una realtà non censibile, come una miniera.
  • Per stabilire se un componente debba essere incluso nella rendita occorre verificare se sia una pertinenza autonoma dell'immobile oppure una parte integrante e inseparabile di un bene escluso dalla valutazione catastale.
  • La procedura DOCFA rafforza l'esigenza di un confronto puntuale tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto rettificato dall'Ufficio; l'atto è motivato se tale confronto consente di comprendere agevolmente le ragioni della maggiore rendita.
  • L'esclusione di alcuni componenti dalla stima catastale non comporta necessariamente l'annullamento integrale della rettifica: il giudice può confermare la rendita per le strutture autonomamente rilevanti e rideterminare l'imponibile escludendo solo gli elementi non valorizzabili.

Testo integrale

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