DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, aumenta le imposte su benzine, gas di petrolio liquefatti e jet fuel per la Difesa e disciplina una ripresa di agevolazione per benzina turisti. Introduce inoltre, per il 1974, un’imposta straordinaria una tantum su autoveicoli, motocicli, autoscafi e aeromobili, con termini di versamento, sanzioni e controlli. Prevede anche misure su dilazioni di pagamento e destinazione del gettito.
Aumenti fiscali sui prodotti petroliferi e imposta straordinaria una tantum su veicoli e aeromobili
Aumenti fiscali sui prodotti petroliferi e agevolazioni
Il provvedimento interviene sul prelievo fiscale di alcuni prodotti petroliferi, aumentando le aliquote dell’imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine. Contestualmente ripristina una specifica agevolazione per l’acquisto di benzina da parte dei turisti e aggiorna la disciplina del prodotto destinato alla Difesa e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.
Prodotti interessati e nuove aliquote
Sono aumentate le imposte su:
- benzine speciali diverse dall’acqua ragia minerale;
- benzina;
- petrolio diverso da quello lampante;
- gas di petrolio liquefatti per autotrazione.
Per il prodotto denominato "jet fuel JP4" destinato all’Amministrazione della difesa, l’aliquota ridotta è aumentata solo per il quantitativo eccedente il contingente annuo di 18.000 tonnellate; su tale contingente resta dovuta l’imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Benzina acquistata dai turisti
È ripristinata l’agevolazione per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti stranieri o italiani residenti all’estero per viaggi di diporto nello Stato.
La disciplina prevede che:
- i buoni siano emessi dall’ENIT e dall’ACI;
- possano essere venduti soltanto all’estero e agli uffici di frontiera;
- il pagamento avvenga in valuta estera;
- con decreto ministeriale siano fissati quantitativi ammessi all’agevolazione, regole applicative e controlli sulla gestione dei buoni.
Disciplina del prodotto per la Difesa
Per il jet fuel JP4 destinato alla Difesa, l’aliquota ridotta si applica solo oltre il contingente annuo indicato. La norma distingue quindi tra quota entro il contingente, soggetta a imposta normale, e quota eccedente, soggetta all’aliquota aumentata.
Meccanismo di riversamento sullo stock esistente
Gli aumenti di imposta si applicano anche ai prodotti già estratti, importati o presenti in deposito, se alla data di entrata in vigore del decreto risultano detenuti da chiunque in quantità superiore a 20 quintali.
I detentori devono:
- denunciare le quantità possedute, anche se viaggianti, alla dogana o all’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente;
- farlo entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
L’ufficio, verificata la denuncia, liquida la differenza d’imposta dovuta; il pagamento va effettuato entro 20 giorni dalla notificazione o dalla ricezione dell’invito di pagamento spedito con raccomandata A/R.
Sanzioni per omissioni o irregolarità nella denuncia
Chi omette la denuncia, la presenta inesatta o in ritardo è punito con pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell’imposta frodata o tentata di frodare.
La sanzione è ridotta a un decimo del minimo se la denuncia, ritenuta regolare, è presentata entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario di 10 giorni.
Abbuoni per cali naturali e differenze all’arrivo
La norma sostituisce la disciplina degli abbuoni d’imposta per deficienze riscontrate negli inventari e nelle spedizioni di prodotti petroliferi. Sono previsti limiti percentuali di tolleranza per il calo naturale di giacenza e per le differenze riscontrate all’arrivo rispetto alla bolletta di cauzione, purché sia escluso il sospetto di sottrazione illecita.
Comunicazioni e controlli sugli abbuoni
Le deficienze inventariali e i relativi abbuoni d’imposta devono essere comunicati semestralmente ai compartimenti doganali per revisioni e controlli. I risultati vanno comunicati al Ministero delle finanze entro il primo mese del semestre successivo.
Dilazioni di pagamento per imposte di fabbricazione e diritti doganali
Il decreto modifica la disciplina delle dilazioni di pagamento sia per l’imposta di fabbricazione sia per i diritti doganali.
Per l’imposta di fabbricazione:
- il Ministro per le finanze può autorizzare una maggiore dilazione fino a 90 giorni, compresi i primi 30;
- può revocare o modificare la concessione anche in corso d’anno;
- sono dovuti interessi per il periodo di maggiore dilazione.
Per i diritti doganali:
- il ricevitore della dogana può consentire, su richiesta, il pagamento differito per 30 giorni;
- il Ministro per le finanze può autorizzare in via generale una dilazione fino a 90 giorni complessivi;
- la concessione è subordinata alla prestazione di cauzione;
- sono dovuti interessi oltre i primi 30 giorni.
Limiti transitori alle dilazioni
Per la maggiore dilazione dell’imposta di fabbricazione:
- non può essere superato l’ammontare globale delle dilazioni concesse alla data del 30 aprile 1974;
- per ciascuna azienda, la dilazione non può eccedere quanto già dilazionato a quella data;
- per le aziende che non fruivano del beneficio alla data indicata, la concessione può avvenire per l’anno successivo a quello della domanda, con calcolo basato sull’imposta pagata per le estrazioni agosto-ottobre dell’anno precedente, ragguagliata alle aliquote vigenti al 30 aprile 1974.
IVA agevolata sui carburanti agricoli e per la pesca
L’aliquota IVA per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6% fino al 31 dicembre 1975.
Imposta straordinaria una tantum su autoveicoli, motocicli e autoscafi
Per il 1974 è introdotta un’imposta straordinaria una tantum su determinati veicoli e natanti immatricolati alla data di entrata in vigore del decreto e soggetti a tassa di circolazione per l’anno 1974.
Sono interessati:
- autovetture;
- autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, esclusi quelli carrozzati a furgone o a cassone;
- motocicli di cilindrata superiore a 200 cm³;
- autoscafi.
L’imposta è commisurata a fasce di potenza fiscale o cilindrata, con importi crescenti per categoria. Per autoveicoli sopra i 40 CV fiscali, l’imposta coincide con l’ammontare della tassa annuale di circolazione e della relativa addizionale.
Esenzioni, riduzioni e modalità di pagamento
Non è dovuta l’imposta per:
- autoveicoli destinati al trasporto di persone in servizio da piazza o al noleggio con conducente;
- autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato.
L’imposta è ridotta del 50% per autoveicoli e motocicli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto.
Il pagamento deve avvenire:
- entro il 30 settembre 1974 per i veicoli e autoscafi per i quali la tassa di circolazione sia già stata pagata;
- congiuntamente alla tassa di circolazione per gli altri casi.
Il pagamento avviene tramite gli uffici esattori dell’ACI o con versamento su conto corrente postale dedicato. Devono essere indicati in causale e nella ricevuta la targa del veicolo o gli estremi dell’autoscafo e, se versata congiuntamente alla tassa di circolazione, l’importo della stessa imposta una tantum. La ricevuta va conservata con la carta di circolazione ed esibita agli organi di vigilanza.
Sanzioni per l’imposta straordinaria sui veicoli
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica una soprattassa pari a due volte l’imposta o la differenza dovuta, fermo restando l’obbligo di versare il tributo evaso. Sono obbligati in solido, se soggetti diversi, l’autore della violazione e il proprietario del veicolo al momento dell’accertamento.
Se nella causale o ricevuta non sono indicati targa o estremi di identificazione, la soprattassa è pari alla metà dell’imposta dovuta. La mancata esibizione della ricevuta comporta una soprattassa di lire 5.000.
Se il pagamento della penalità e del tributo evaso avviene entro 15 giorni dall’accertamento, le soprattasse sono ridotte della metà.
Imposta straordinaria una tantum sugli aeromobili da turismo
Per gli aeromobili da turismo appartenenti a persone fisiche o giuridiche private, immatricolati alla data di entrata in vigore del decreto, è dovuta un’imposta straordinaria una tantum, con importi differenziati in base alla potenza di decollo e al tipo di propulsione:
- elica fino a 180 HP;
- elica oltre 180 HP e fino a 280 HP;
- elica oltre 280 HP o turboelica;
- getto.
Sono esclusi gli aeromobili di proprietà degli aero clubs.
Pagamento e controlli sugli aeromobili
Il pagamento va effettuato:
- entro il 30 settembre 1974 per gli aeromobili con certificato di navigabilità valido alla data di entrata in vigore;
- prima della richiesta di rinnovo del certificato, per quelli per cui il rinnovo sia richiesto nel 1974.
Nella causale e nella ricevuta devono essere indicati la marca di immatricolazione e la potenza massima di decollo. La ricevuta va conservata con i documenti di bordo ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza.
Per le violazioni si applicano le sanzioni previste per i veicoli; l’accertamento compete agli ufficiali di polizia tributaria.
Competenza all’accertamento e disciplina ACI
Gli accertamenti delle violazioni relative ai veicoli e agli aeromobili sono attribuiti agli ufficiali e agenti di polizia tributaria e agli altri organi indicati dalla normativa sulle tasse automobilistiche.
Per i versamenti dell’ACI relativi ai tributi sui veicoli si applicano i termini e le modalità previsti dalla convenzione approvata con decreto ministeriale del 29 novembre 1969.
Destinazione del gettito e fondo speciale
Le entrate derivanti dal decreto sono riservate all’erario dello Stato. I proventi degli articoli relativi all’imposta straordinaria su veicoli e aeromobili affluiscono ad apposito capitolo del bilancio delle entrate statali.
È inoltre istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale a gestione autonoma, destinato all’acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali per il credito a medio termine. La dotazione iniziale è di lire 250 miliardi, conferita dal Ministero del tesoro, e gli utili netti incrementano la dotazione stessa. L’onere dei conferimenti è coperto con i proventi dei tributi straordinari su veicoli e aeromobili.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
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