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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 258

Istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi.

Normativa italiana074U0258Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto istituisce un’imposta di fabbricazione e una sovrimposta di confine su armi da sparo e munizioni, con esenzioni per Forze armate, polizia e altre amministrazioni dello Stato. Disciplina licenze, vigilanza, documenti di circolazione, cauzioni, rimborsi e sanzioni penali. Prevede norme transitorie per le denunce e i documenti sostitutivi. È una disciplina sostanzialmente superata e oggi deprecata.

Imposta su armi, munizioni ed esplosivi e relative regole di fabbricazione, circolazione e sanzioni

Imposta su armi, munizioni e disciplina di fabbricazione

Il provvedimento istituisce un’imposta interna di fabbricazione e una corrispondente sovrimposta di confine su armi da sparo e munizioni. Regola anche gli adempimenti per la produzione, la circolazione, l’esportazione e il controllo fiscale dei prodotti, con un apparato sanzionatorio penale molto incisivo.

Oggetto dell’imposta e misure

Sono assoggettati a imposizione:

  • armi da fuoco lunghe portatili, da guerra o tipo guerra: lire 100.000 per esemplare;
  • armi da fuoco corte, da guerra o tipo guerra: lire 100.000 per esemplare;
  • canne finite pronte per la vendita per le armi indicate: lire 100.000 per canna;
  • munizioni relative alle armi indicate: lire 5 per pezzo.

Esenzioni

Sono esenti dall’imposta e dalla sovrimposta i prodotti destinati:

  • alle forze armate;
  • ai corpi di polizia;
  • ad altre amministrazioni dello Stato.

Se tali prodotti vengono venduti a privati dalle amministrazioni sopra indicate, si applica l’IVA. Le esenzioni sono concesse secondo modalità stabilite dall’Amministrazione finanziaria.

Classificazione fiscale e controversie

Per la classificazione fiscale dei prodotti si applicano le norme di pubblica sicurezza vigenti. Le contestazioni e controversie sulla classificazione, sorte in sede di accertamento dell’imposta di fabbricazione, seguono la procedura del testo unico doganale, con adattamenti specifici:

  • gli adempimenti attribuiti alla dogana sono svolti dall’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente;
  • le decisioni sono adottate dal capo di tale ufficio;
  • il perito nominato dall’Amministrazione finanziaria deve essere un ufficiale della direzione di artiglieria territorialmente competente;
  • i collegi consultivi doganali sono integrati da due esperti, uno del Ministero dell’interno e uno del Ministero della difesa.

Le stesse regole valgono anche per le controversie sorte presso gli uffici doganali in sede di determinazione degli elementi imponibili.

Fabbricazione: denuncia, licenza e modifiche degli impianti

Chi intende fabbricare i prodotti deve denunciare l’attività all’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno 60 giorni prima dell’inizio della lavorazione. Dopo la verifica degli impianti, l’ufficio rilascia una licenza di esercizio soggetta a un diritto fisso di lire 50.000.

La licenza:

  • vale per l’anno solare di rilascio;
  • vale solo per lo stabilimento e la ditta indicati;
  • può essere prorogata per gli anni successivi, su richiesta entro gennaio, previo nuovo pagamento del diritto.

Per le imprese artigiane il diritto di licenza è ridotto a lire 10.000. Ogni modifica degli impianti o dei sistemi produttivi che comporti aumento effettivo della produttività deve essere preventivamente approvata dall’ufficio tecnico. Prima di iniziare la lavorazione, il fabbricante deve inoltre presentare una dichiarazione di lavoro almeno 10 giorni prima.

Vigilanza fiscale e obblighi contabili

I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti a vigilanza fiscale, permanente o saltuaria, secondo determinazione motivata dell’Amministrazione finanziaria. L’Amministrazione può in ogni momento:

  • eseguire verifiche e riscontri;
  • applicare bolli e suggelli ad apparecchi e meccanismi;
  • prescrivere, a spese del fabbricante, una recinzione fiscale se necessaria.

Se è disposta la vigilanza permanente, il fabbricante deve fornire gratuitamente i locali per l’ufficio finanziario e per il pernottamento del personale addetto, con relativa attrezzatura, arredamento, pulizia, illuminazione, riscaldamento e acqua potabile. Il fabbricante deve inoltre tenere i registri prescritti e consentire l’ispezione di registrazioni e contabilità.

Circolazione dei prodotti e documentazione

I prodotti finiti devono essere accertati per quantità e qualità e possono uscire dalle fabbriche o dai depositi soggetti a vigilanza fiscale solo previo pagamento del tributo o, nei casi consentiti, mediante bolletta di cauzione.

Per la circolazione è necessaria una bolletta di legittimazione. Inoltre:

  • per i prodotti delle lettere A), B) e C) venduti al dettaglio o ceduti a utilizzatori privati, deve essere rilasciato un certificato di cessione;
  • per i prodotti della lettera D), la presentazione all’accertamento deve avvenire in confezioni chiuse con speciali contrassegni di Stato.

Un decreto del Ministro per le finanze disciplina modelli, emissione e conservazione delle bollette e del certificato, nonché distribuzione, custodia e applicazione dei contrassegni di Stato.

Esportazione, abbuono e restituzione

Sui prodotti esportati è riconosciuto l’abbuono dell’imposta di fabbricazione. Se l’imposta è già stata pagata, è ammessa la restituzione secondo le prescrizioni dell’Amministrazione finanziaria. Il diritto all’abbuono o alla restituzione si prescrive in 2 anni dalla data della bolletta doganale di uscita.

Per le esportazioni sono obbligatori:

  • la visita doganale;
  • il riscontro della Guardia di finanza.

Cauzione del fabbricante

Il fabbricante deve prestare una cauzione pari al 5% dell’imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti che intende detenere nei locali di fabbrica. Resta salva l’applicazione di altra disposizione richiamata dal provvedimento.

Riscossione, prescrizione e rimborso

Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite sono recuperate mediante atto di ingiunzione, contro il quale è ammessa opposizione entro 15 giorni dalla notificazione.

Per il recupero dei crediti erariali vale un termine di 5 anni dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito, salvo frode. In caso di frode, il diritto alla percezione dell’imposta si prescrive in 30 anni e resta integro anche se nel frattempo si è prescritta l’azione penale. L’azione di recupero è interrotta dall’esercizio dell’azione penale e il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Il fabbricante può chiedere il rimborso dell’imposta indebitamente pagata entro 2 anni dal pagamento, esibendo la relativa quietanza di tesoreria.

Distruzione o perdita dei prodotti

In caso di distruzione o perdita dei prodotti nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali privati o durante il trasporto con bolletta di cauzione, è concesso l’abbuono dell’imposta o della sovrimposta se la perdita o distruzione è provata come dovuta a caso fortuito, forza maggiore o comunque a fatto imputabile, a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo.

Sanzioni penali e confisca

Il decreto punisce con pene detentive e pecuniarie una serie di condotte, tra cui:

  • fabbricazione senza licenza fiscale;
  • contrabbando e esportazione in violazione delle norme doganali;
  • sottrazione dei prodotti all’accertamento o al pagamento dell’imposta;
  • trasporto senza bolletta di legittimazione o con documenti irregolari;
  • circolazione di munizioni non confezionate secondo le prescrizioni o con contrassegni irregolari;
  • uso di contrassegni già utilizzati o di provenienza illecita;
  • ostacolo all’accesso degli organi di controllo nei locali di fabbricazione o detenzione.

È previsto anche:

  • il tentativo punito come il reato consumato;
  • la possibilità di diminuzione della pena fino a un terzo per fatti di lieve entità;
  • la confisca di apparecchi, meccanismi, attrezzature, mezzi di trasporto, prodotti e materiali oggetto della violazione;
  • l’accertamento delle violazioni anche da parte dei funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

Norme di pubblica sicurezza

Restano ferme le disposizioni di pubblica sicurezza vigenti sulla fabbricazione, lavorazione, deposito, commercio, circolazione e detenzione dei prodotti.

Regime transitorio

Chi esercitava la fabbricazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione doveva presentare la denuncia entro 30 giorni. Chi deteneva allora prodotti nei locali di fabbrica doveva denunciarli entro 30 giorni, indicando quantità e qualità, con la denuncia che valeva anche come insieme a quella di inizio attività.

Dal 30° giorno successivo alla legge di conversione e fino alla disponibilità delle bollette di legittimazione, i prodotti dovevano circolare con documento commerciale sostitutivo. Per i prodotti della lettera D, fino alla disponibilità dei contrassegni di Stato, era ammesso un confezionamento provvisorio con etichette o fascette recanti denominazione della ditta, qualità e quantità del contenuto.

Chi deteneva, alla data di entrata in vigore del decreto, prodotti delle lettere A), B) e C) doveva denunciarli entro 180 giorni all’autorità di pubblica sicurezza o ai carabinieri; il documento rilasciato sostituiva il certificato di cessione. L’obbligo non gravava sui corpi armati dello Stato, su chi aveva diritto permanente di andare armato nei limiti consentiti e sui soggetti indicati nel regolamento di pubblica sicurezza.

Valutazione di attualità

Il provvedimento ha natura storica e presenta un impianto fortemente superato, con riferimenti a lire, a istituti transitori già esauriti e a un sistema sanzionatorio e documentale non più coerente con la disciplina vigente. Per finalità operative attuali risulta quindi deprecato.

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