DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 261
Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina, in via urgente, la presentazione delle domande e il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti beneficiari delle norme per ex combattenti e assimilati, con contingenti semestrali e priorità per anzianità e categorie protette. Prevede termini di decadenza, casi esclusi e regimi transitori per domande già presentate, personale della scuola e alcuni dipendenti regionali.
Collocamento a riposo dei pubblici dipendenti ex combattenti e assimilati
Collocamento a riposo dei pubblici dipendenti ex combattenti e assimilati
Il provvedimento interviene sulla disciplina del collocamento a riposo del personale pubblico che abbia titolo ai benefici previsti per ex combattenti e assimilati. Stabilisce termini perentori per la domanda, criteri di formazione dei contingenti e alcune esclusioni e salvaguardie transitorie.
Ambito di applicazione e domanda di collocamento a riposo
Possono fruire della disciplina i soggetti che risultano titolati ai benefici previsti dall'art. 3 della legge n. 336 del 1970, in base alle norme richiamate per il riconoscimento della qualifica. Per ottenere il collocamento a riposo, il personale deve presentare domanda all'amministrazione o ente di appartenenza entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto, a pena di decadenza. Decorso tale termine, la domanda diviene irrevocabile.
Contingenti, criteri di priorità e decorrenze
Il collocamento a riposo avviene per contingenti annuali pari al 20% dei richiedenti di ciascuna amministrazione o ente, secondo un criterio di anzianità anagrafica, nell'ambito di ciascun ruolo, carriera, grado o categoria. In caso di pari età, prevale l'anzianità di servizio.
La cessazione è poi articolata in contingenti semestrali del 10% con decorrenza 1 luglio e 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 luglio 1975. Per il personale contemplato dalla legge n. 477 del 1973, la decorrenza è fissata al 1 ottobre di ciascun anno, a partire dal 1975.
Ogni contingente semestrale deve comprendere, con precedenza, mutilati e invalidi di guerra fino al limite massimo del 30%. Gli esclusi dal contingente vengono rinviati a quello immediatamente successivo, con precedenza su tutti gli altri richiedenti.
Pubblicazione dei contingenti
Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, i contingenti devono essere pubblicati nel bollettino ufficiale delle rispettive amministrazioni, che devono darne comunicazione agli interessati.
Cessazioni dal servizio escluse o salve
Restano salve le cessazioni dal servizio con i benefici previsti dalla norma per raggiungimento dei limiti di età, per raggiungimento dei limiti massimi di anzianità di servizio, per dispensa dal servizio per motivi di salute, per decesso dell'impiegato o in applicazione della legge n. 804 del 1973.
Per il personale della scuola è inoltre fatta salva la riliquidazione del trattamento di pensione e dell'indennità di buonuscita o previdenza prevista dalla legge n. 477 del 1973; tale disposizione si applica anche a chi cesserà dal servizio dopo il 25 giugno 1975.
Disposizioni sopravvenute e correzioni normative
Un aggiornamento successivo ha previsto, in deroga alla disciplina originaria, la possibilità per determinati corpi di sicurezza e forze di polizia di revocare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del 27 dicembre 1975 le domande di collocamento a riposo già presentate. Per il personale già incluso nel contingente con cessazione dal 1 gennaio 1976, i provvedimenti restano sospesi fino alla scadenza del termine per la revoca, salvo il personale già raggiunto dai limiti di età.
È inoltre intervenuta una declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, estendendo la tutela anche ai casi di anticipata estinzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto o riduzione dell'organico.
Regime transitorio per domande già presentate
Le domande presentate tra il 30 giugno 1974 e la data di pubblicazione del decreto devono essere confermate entro il termine di decadenza previsto per la domanda iniziale, per produrre effetti ai sensi del decreto. Il decreto non opera per le domande presentate prima del 1 luglio 1974 quando il collocamento a riposo abbia decorrenza anteriore a tale data.
Sono comunque fatti salvi:
- i collocamenti a riposo del personale della legge n. 477 del 1973 che abbia presentato domanda entro il 30 giugno 1974 con decorrenza dal 1 ottobre 1974 e per il quale il provvedimento formale sia stato già emesso entro tale data;
- le cessazioni dal servizio dei dipendenti della Regione Trentino-Alto Adige che avevano presentato domanda entro il 31 gennaio 1974 e siano stati trattenuti in servizio d'ufficio ai sensi della normativa regionale richiamata.
Incompatibilità con nuovi impieghi o incarichi
Il personale collocato a riposo ai sensi del decreto non può essere assunto in impiego né ricevere incarichi presso lo Stato, altri enti pubblici, anche economici, società a partecipazione statale o enti che beneficino di contributo ordinario dello Stato e siano soggetti al controllo della Corte dei conti. È fatta eccezione per la partecipazione a organi collegiali e commissioni.
Le assunzioni e gli incarichi già conferiti prima dell'8 luglio 1974 al personale collocato in quiescenza ai sensi della legge n. 336 del 1970 cessano di avere efficacia entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, salvo il caso in cui l'interessato, entro lo stesso termine, rinunci al trattamento di quiescenza ottenuto per effetto della medesima legge.
Decorrenza dell'efficacia
Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e viene presentato alle Camere per la conversione in legge.
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