DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 255
Applicazione dei regolamenti comunitari n. 83/74 e numero 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto impone a chi deteneva o riceveva in trasporto, alle ore 0 del 1° luglio 1974, zucchero bianco, greggio o sciroppi di zucchero oltre 500 kg di versare un contributo per 100 kg netti, esclusa la scorta di esercizio. Il versamento va fatto entro il 30 settembre 1974 alla Cassa conguaglio zucchero, che ripartisce le somme ai bieticoltori entro il 31 dicembre 1974. Sono previste esenzioni per alcuni regimi speciali e per la temporanea importazione.
Contributo straordinario sugli stock di zucchero al 1° luglio 1974
Contributo straordinario sugli stock di zucchero
Il provvedimento introduce un prelievo una tantum sugli stock di zucchero detenuti o in corso di trasporto alla data del 1° luglio 1974, in attuazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74. Le somme raccolte sono destinate alla Cassa conguaglio zucchero per la successiva distribuzione ai bieticoltori.
Ambito di applicazione
Sono tenuti al pagamento tutti i soggetti che, alle ore zero del 1° luglio 1974, detenevano a qualsiasi titolo:
- zucchero bianco;
- zucchero greggio;
- sciroppi di zucchero;
oppure erano destinatari di tali prodotti in corso di trasporto, purché le quantità fossero superiori a 500 kg.
Il contributo è calcolato sugli importi riferiti a 100 kg netti, secondo la tabella allegata al decreto.
Determinazione della base imponibile
La quantità soggetta al contributo va determinata escludendo le scorte di esercizio. Ai fini del decreto, per scorta di esercizio si intende:
- per le aziende utilizzatrici, un quantitativo pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974 - 30 giugno 1975;
- per le aziende a carattere stagionale, facoltà di assumere come scorta di esercizio il consumo del mese di luglio 1974, entro il limite del 50% del consumo complessivo del medesimo periodo 1 luglio 1974 - 30 giugno 1975.
Versamento e destinazione delle somme
Le somme dovute devono essere versate entro il 30 settembre 1974 alla Cassa conguaglio zucchero, secondo le modalità che sarebbero state stabilite dalla stessa Cassa.
La Cassa conguaglio zucchero deve poi distribuire direttamente tali somme a tutti i bieticoltori entro il 31 dicembre 1974, secondo modalità determinate dal Comitato interministeriale dei prezzi.
Esenzioni
Sono esonerati dall’obbligo di pagamento:
- i detentori dei prodotti facenti parte dei contingenti soggetti a regime speciale a Gorizia e nella regione Valle d’Aosta;
- i detentori di prodotti sottoposti al regime doganale della temporanea importazione.
Se i prodotti in temporanea importazione sono successivamente nazionalizzati, essi sono considerati, ai fini del contributo, come prodotti di importazione.
Sanzioni
L’inosservanza delle disposizioni del decreto è punita con ammenda di 500 lire per ogni chilogrammo di prodotto detenuto alle ore zero del 1° luglio 1974 per il quale non sia stato pagato entro il 30 settembre 1974 l’importo dovuto.
La stessa pena si applica anche a chi non abbia ottemperato all’obbligo previsto dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 1495/74 del 14 giugno 1974.
Disposizione residuale sul personale del CIP
Il decreto richiama e fa proseguire l’applicazione di una precedente disposizione relativa al comando di personale necessario per il funzionamento della segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi o dei comitati provinciali dei prezzi, senza ulteriori dettagli nel testo fornito.
Decorrenza
Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
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