DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 254
Maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge del 6 luglio 1974 che aumenta varie aliquote IVA, modifica imposta di bollo e disciplina alcune esclusioni e proroghe temporanee. Contiene misure specifiche per navi da diporto, alcuni beni alimentari e prodotti di lusso, con diversi termini limitati al 31 dicembre 1975 o 1977. Trattandosi di norme transitorie di vecchia data, il provvedimento è oggi obsoleto.
Aumenti IVA e imposte indirette
Aumenti di IVA e imposte indirette
Il decreto interviene in via straordinaria sulle principali imposte indirette, aumentando varie aliquote IVA e riallineando anche alcune misure dell’imposta di bollo e di altre imposte collegate. La disciplina è fortemente connotata da disposizioni temporanee e da regimi transitori, oggi riferiti a periodi ormai ampiamente trascorsi.
IVA ordinaria e operazioni specifiche
L’aliquota IVA del 18% prevista dalla normativa richiamata viene elevata al 30%. Per le operazioni soggette a tale aliquota, la percentuale prevista ai fini del calcolo richiamato dal decreto IVA è fissata al 23,05%. Per le cessioni e importazioni di tabacchi lavorati si applicano le misure indicate nelle tabelle richiamate da un precedente decreto-legge.
Navi e imbarcazioni da diporto
Per le navi e le imbarcazioni da diporto sono escluse alcune disposizioni agevolative previste dal decreto IVA richiamato. In questi casi, le cessioni e importazioni sono assoggettate all’IVA nella misura del 30%, salvo le imbarcazioni da diporto espressamente previste dalla legge richiamata.
Beni alimentari e prezzi controllati
Per le cessioni e importazioni di carni bovine, comprese quelle di bufalo, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate, in salamoia, secche o affumicate, l’aliquota IVA è fissata al 18%. Inoltre, diversi prodotti alimentari e zootecnici restano soggetti a disciplina dei prezzi del CIP fino al 31 dicembre 1975; per i mangimi per la zootecnia il termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 1977.
Aliquote agevolate e proroghe temporanee
L’aliquota del 3% viene elevata al 6% fino alla scadenza dei termini previsti dalla normativa agevolativa richiamata, con esclusione del settore dell’edilizia residenziale pubblica. Sono inoltre prorogate al 31 dicembre 1975 sia la riduzione dell’IVA al 6% prevista da una disposizione del decreto IVA, sia la riduzione all’1% e quella al 3% previste da altre norme richiamate.
Modifiche alla tabella B IVA e esclusioni
La tabella B del decreto IVA viene ampliata con l’inserimento di ulteriori beni, tra cui apparecchi fotografici e cinematografici, apparecchi di proiezione, fonografi e supporti sonori, oltre a specifiche pellicce e gin e acquaviti, con alcune precisazioni testuali su categorie già presenti. Per tali beni, la detrazione IVA è ammessa anche quando sono destinati a beni strumentali dell’impresa o all’esercizio di arti e professioni. Sono previste esclusioni dagli aumenti per alcuni prodotti destinati a scuole, ospedali, istituti di ricerca e a fini scientifici o pedagogici.
Imposta di registro e atti traslativi
Le aliquote previste da alcune voci della tariffa dell’imposta di registro sono elevate all’8%, al 6% e al 4%, con esclusione delle concessioni di aree demaniali per industria navale. Le nuove misure si applicano agli atti formati, pubblicati, emanati o presentati per la registrazione dopo l’entrata in vigore del decreto.
Imposta di bollo
L’imposta fissa di bollo viene aumentata in varie misure: da 500 a 700 lire per diversi atti, documenti e registri; restano ferme alcune ipotesi a 400 lire; altre imposte fisse vengono rideterminate da 30 a 50 lire, da 100 a 150 lire e da 200 a 300 lire. È inoltre prevista l’integrazione dei documenti già bollati ma ancora in bianco mediante marche da bollo.
Cambiali, vaglia cambiari e assegni bancari
L’imposta proporzionale di bollo sulle cambiali viene portata a 6 lire per ogni mille o frazione per alcune ipotesi e a 3 lire per altre; per i vaglia cambiari è fissata a 5 lire per ogni mille o frazione. È prevista una disciplina transitoria per i titoli emessi nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, con possibilità di integrazione senza penalità entro 15 giorni dalla legge di conversione, mantenendo il valore di titolo esecutivo sin dall’emissione.
Decorrenza
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e viene presentato alle Camere per la conversione in legge. Le numerose scadenze temporanee indicate nel testo si riferiscono comunque a periodi già trascorsi.
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