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Sentenza

Sentenza del 30/04/2015 n. 8769 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato la legittimità dell'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2002. Il ricorso si fondava su due motivi: il primo riguardava una dedotta violazione di legge, mentre il secondo denunciava un vizio della motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le contestazioni sull'ICI. Il primo motivo non conteneva il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.; il secondo non conteneva il necessario momento di sintesi relativo al vizio di motivazione. Tali omissioni erano sanzionate con l'inammissibilità, poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 14 aprile 2009, quando l'art. 366-bis c.p.c. era ancora applicabile. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 800 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 1-4, c.p.c.

    Individua i vizi di violazione o falsa applicazione di legge e gli altri motivi di ricorso per Cassazione ai quali si riferiva il primo motivo del contribuente.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione

    Per le censure relative a vizi della motivazione era necessario indicare specificamente il fatto controverso e spiegare perché la motivazione fosse omessa, contraddittoria o insufficiente.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nel periodo di applicazione della norma, imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto per i motivi di violazione di legge e di un momento di sintesi per i motivi relativi alla motivazione.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6

    Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., rendendo obbligatori il quesito di diritto e il momento di sintesi nei ricorsi per Cassazione rientranti nel periodo temporale previsto.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. dal 4 luglio 2009; tuttavia, la norma restava applicabile ai ricorsi contro sentenze pubblicate nel periodo precedente all'abrogazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
  • Quando una norma processuale impone un quesito di diritto o una specifica sintesi della censura, la loro omissione può comportare l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
  • Per le censure di violazione di legge occorre formulare una questione giuridica chiara e conclusiva; per i vizi di motivazione occorre indicare il fatto controverso e spiegare puntualmente l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La verifica della disciplina applicabile deve considerare il regime transitorio: l'art. 366-bis c.p.c. era abrogato dal 4 luglio 2009, ma continuava a rilevare per le sentenze pubblicate prima di tale data.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la soccombenza processuale e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, anche quando le questioni sostanziali sull'imposta non vengono esaminate.

Testo integrale

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