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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24946/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore (divieto di ritorno nel Comune di Lecce). Il ricorrente deduceva: illegittimità del foglio di via per eccesso di potere (il provvedimento avrebbe fatto riferimento a molteplici precedenti mentre risultava un'unica condanna e varie assoluzioni), mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 l.n.241/1990 (giustificata dal Questore con necessità/urgenza senza specifica motivazione), omessa valutazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. per esiguità del pericolo e mancata applicazione di pene/sanzioni sostitutive (art.20-bis c.p., artt.53 e 58 l.n.689/81).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e, in parte, inammissibile. Ha ritenuto legittimo il sindacato del giudice penale limitato alla verifica di conformità e motivazione del provvedimento del Questore, senza sostituirsi al giudizio di merito sulla pericolosità; ha ritenuto congrua la motivazione del Questore basata su elementi anche non definitivi purché oggettivamente valutati (denunce, annotazioni di servizio, frequentazione di pregiudicati). Ha confermato che la giustificazione di urgenza per l'omissione dell'avviso ex art.7 l.n.241/1990 era adeguatamente motivata. Ha ritenuto inammissibile la censura su art.131-bis e quella sulle sanzioni sostitutive (la prima come ripropositiva/controvalutativa, la seconda perché non devoluta correttamente in appello e già rigettata in primo grado con motivazione).

Norme richiamate

  • art. 76 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamata nella censura del ricorrente in relazione all'illegittimità del foglio di via; la Corte ha ricordato che il sindacato del giudice penale è limitato alla verifica della conformità e della motivazione del provvedimento questorile e non può sostituirsi al giudizio di pericolosità dell'amministrazione.

  • art. 1 d.lgs. n. 159/2011 (lettera c))

    "essere dediti alla commissione di fatti criminosi, aventi le caratteristiche indicate dalla norma (offendere, o mettere in pericolo, l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica)"

    La Corte richiama che il presupposto per il foglio di via è la dedizione alla commissione di fatti criminosi; tuttavia la pericolosità può essere ricavata anche da elementi non definitivi (es. denunce, annotazioni, comportamenti ripetuti) purché obiettivamente valutati e motivati.

  • art. 7 l.n. 241/1990

    L'assenza della comunicazione di avvio del procedimento può essere giustificata quando nel provvedimento siano adeguatamente motivate condizioni di necessità e urgenza; la Corte ha ritenuto congrua tale motivazione nel caso di specie.

  • art. 131-bis cod. pen.

    "ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame."

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la decisione di merito ha valutato l'abitualità della condotta in conformità alla giurisprudenza che richiede più illeciti per escludere la causa di non punibilità; quindi l'eccezione di esiguità del pericolo non era fondata.

  • artt. 20-bis cod. pen., 53 e 58 l.n. 689/81

    La richiesta di sanzioni sostitutive è stata ritenuta inammissibile in cassazione perché la relativa questione non era stata devoluta dal primo grado con specifica censura in appello; inoltre il primo giudice aveva già motivatamente escluso l'idoneità delle pene sostitutive.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che l'acquisizione di sentenze irrevocabili agli atti non crea automatismi vincolanti per il giudice del procedimento: il giudice mantiene autonomia valutativa nel decidere.

Massime di principio

  • Il sindacato del giudice penale sul provvedimento amministrativo (es. foglio di via) è limitato: è ammessa la verifica di legittimità e di motivazione, ma non la sostituzione del giudizio di pericolosità del Questore con una rivalutazione di merito.
  • Un provvedimento preventivo amministrativo può fondarsi su elementi non definitivi (denunce, annotazioni, comportamenti ripetuti, frequentazione di pregiudicati), purché tali elementi siano oggettivamente descritti e motivino il giudizio di pericolosità; errori nella esatta qualificazione giuridica di quegli elementi non necessariamente determinano l'illegittimità dell'atto.
  • L'omissione della comunicazione di avvio di procedimento ex art.7 l.n.241/1990 può essere giustificata dalla necessità e urgenza: la motivazione del provvedimento deve però documentare concretamente tali esigenze.
  • La causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. per esiguità del fatto è esclusa quando la condotta appare abituale; la giurisprudenza richiede, ai fini dell'ostatività, la presenza di più illeciti oltre a quello in esame.
  • Le richieste di applicazione di benefici o pene sostitutive devono essere formulate e devolute correttamente nel grado di giudizio competente; se una richiesta è stata rigettata in primo grado e non censurata specificamente in appello, in cassazione la censura può essere inammissibile.
  • Le sentenze di merito favorevoli al ricorrente non vincolano automaticamente altri giudici: ogni giudice conserva autonomia logica e valutativa nell'esame degli elementi del caso concreto.

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