Ordinanza n. 226/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento notificato in data 21.08.2025 dal Consolato italiano a Shanghai, avente Prot. n. 1047/2025 del 21.08.2025, con il quale si decretava il rifiuto al rilascio del visto per lavoro subordinato, categoria assistenza familiare, per i seguenti motivi “il suo nulla osta n. P-TO/L/Q/2025/101779 emesso in data 22.05.2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino è stato dal medesimo revocato a causa della mancata conferma del suo datore di lavoro del nulla osta stesso entro i termini stabiliti dalla normativa in vigore (…) in ragione di quanto esposto la informiamo che la sua richiesta di visto per lavoro subordinato viene respinta per mancanza dei requisiti previsti dai seguenti articoli: Art.4 c.3 D.Lgs 286/98 ed Art.2 Legge 241/90”; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato, categoria assistenza familiare, fondato sulla revoca del nulla osta per mancata conferma del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Consolato italiano a Shanghai che ha rifiutato il rilascio del visto per lavoro subordinato. Il diniego richiamava la revoca del nulla osta all’ingresso da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino, determinata dalla mancata conferma del datore di lavoro entro i termini previsti, nonché l’assenza dei requisiti indicati dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 e dall’art. 2 della l. 241/1990. Il testo non espone ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso; la decisione cautelare è fondata esclusivamente sulla valutazione del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendola non fondata per carenza assorbente del periculum in mora. Ha rilevato che, dopo l’adozione dell’atto impugnato, il ricorrente ha attivato un successivo e autonomo procedimento nel quale è stato rilasciato un nuovo nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato. Tale sopravvenienza rende non pregiudicata, allo stato, la possibilità di ottenere il visto richiesto e quindi esclude l’attualità del pericolo di un danno grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi. L’ordinanza non decide il merito dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; l’istanza è stata respinta per carenza del periculum in mora.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato nel provvedimento consolare quale disposizione posta a fondamento del diniego del visto, senza ulteriore interpretazione da parte del TAR.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato nel provvedimento consolare quale disposizione posta a fondamento del diniego del visto, senza ulteriore interpretazione da parte del TAR.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta per carenza di periculum in mora quando, dopo l’adozione dell’atto impugnato, un procedimento autonomo attivato dall’interessato conduce al rilascio di un nuovo titolo o presupposto amministrativo idoneo a consentire il conseguimento del risultato perseguito.
- La sopravvenuta disponibilità di un nuovo nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato può escludere, allo stato, l’attualità del pregiudizio cautelare derivante dal diniego di visto fondato sulla precedente revoca del nulla osta.
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