Cassazione Civile, Ordinanza n. 21152/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese come start-up innovativa. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento su istanza di alcuni creditori; la corte d'appello, accogliendo il reclamo della società e del liquidatore-socio, aveva revocato il fallimento ritenendo che l'iscrizione come start-up innovativa escludesse la fallibilità e che il giudice non potesse verificare in sede prefallimentare l'effettivo possesso dei requisiti, affidando ogni controllo solo all'ufficio del registro. Il fallimento ricorrente ha impugnato la decisione deducendo violazione degli artt. 25 e 31 del d.l. n. 179/2012, degli artt. 4 e 5 della l. n. 2248/1865, all. E, dell'art. 71 d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 2191 c.c., sostenendo che l'iscrizione nella sezione speciale non ha efficacia sanante né costitutiva in senso assoluto, che l'autocertificazione del legale rappresentante non è prova vincolante in giudizio e che il giudice ordinario può verificare in concreto il possesso dei requisiti e disapplicare l'eventuale atto amministrativo illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese come start-up innovativa è presupposto necessario ma non sufficiente per beneficiare dell'esenzione dal fallimento: il giudice della procedura prefallimentare può e deve verificare in concreto l'effettivo possesso dei requisiti di legge, non essendo vincolato dall'autocertificazione del legale rappresentante né dal solo dato formale dell'iscrizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 18 l.fall.
indica il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, che aveva condotto alla revoca del fallimento in appello.
art. 25 d.l. n. 179 del 2012 conv. in l. n. 221 del 2012
disciplina la start-up innovativa, i requisiti sostanziali e gli adempimenti di iscrizione e attestazione periodica; la Corte ne ricava che l'iscrizione è necessaria ma non sufficiente senza effettivo possesso dei requisiti.
art. 31 d.l. n. 179 del 2012 conv. in l. n. 221 del 2012
prevede la non assoggettabilità della start-up innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle sul sovraindebitamento; la Corte precisa che l'esenzione opera solo se i requisiti sostanziali sussistono concretamente.
art. 71 d.P.R. n. 445 del 2000
consente controlli successivi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; non attribuisce all'autocertificazione efficacia probatoria vincolante nel giudizio civile.
art. 2191 c.c.
prevede la cancellazione d'ufficio delle iscrizioni avvenute senza le condizioni richieste dalla legge; la Corte lo richiama a conferma del controllo sulla legittimità dell'iscrizione.
art. 2193 c.c.
l'iscrizione nel Registro delle imprese ha, di regola, efficacia di pubblicità dichiarativa; la Corte sottolinea che ciò non impedisce il sindacato giudiziale sul possesso sostanziale dei requisiti.
art. 2189 c.c.
attribuisce al conservatore il controllo formale sulle domande di iscrizione e al giudice del registro il controllo sulla legalità dell'iscrizione.
art. 2192 c.c.
consente il ricorso al tribunale avverso i decreti del giudice del registro.
art. 4 l. n. 2248 del 1865, all. E
è richiamato come fondamento del potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi.
art. 5 l. n. 2248 del 1865, all. E
è richiamato insieme all'art. 4 come base della disapplicazione dell'atto amministrativo contrario alla legge.
art. 24 Cost.
la Corte richiama il diritto di azione dei creditori, che non può essere reso eccessivamente oneroso da un obbligo di previa attivazione di procedimenti amministrativi.
art. 6 CEDU
richiamato a sostegno dell'esigenza di non comprimere irragionevolmente l'accesso alla tutela giurisdizionale.
art. 6 l.fall.
richiamato come norma che consente ai creditori di proporre istanza di fallimento.
art. 14-ter l. n. 3 del 2012
è citato per evidenziare che, per l'insolvenza di soggetti non fallibili, è prevista la liquidazione del patrimonio nell'ambito del sovraindebitamento.
art. 2188 c.c.
richiamato in relazione alla sezione speciale del Registro delle imprese e alla sorveglianza del giudice del registro.
art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000
è menzionato dalla parte ricorrente per collegare l'autocertificazione alla responsabilità penale, ma la Corte esclude che ciò renda la dichiarazione prova vincolante in giudizio.
art. 483 c.p.
richiamato dalla ricorrente come norma penale cui rinvia l'art. 76 d.P.R. 445/2000; non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- L'iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese può essere condizione necessaria per accedere a un regime di favore, ma non esclude il sindacato del giudice sull'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
- L'autocertificazione resa ai fini amministrativi non ha, di regola, efficacia probatoria vincolante nel giudizio civile, dove il giudice deve valutarla insieme agli altri elementi acquisiti.
- Quando la legge prevede controlli amministrativi formali sull'iscrizione e controlli successivi sulla veridicità delle dichiarazioni, tali controlli non impediscono il diverso e più ampio accertamento giudiziale in sede contenziosa.
- Il giudice ordinario conserva il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo se accerta che l'iscrizione è stata ottenuta in assenza delle condizioni sostanziali previste dalla legge.
- Un regime di esenzione dalle procedure concorsuali non può tradursi in una sottrazione assoluta al controllo giurisdizionale, soprattutto quando sono incisi i diritti dei creditori e interessi generali dell'ordinamento.
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