Cassazione Penale, Sentenza n. 08810/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente e i difensori, muniti di procura speciale, hanno successivamente rinunciato al ricorso. La Corte ha richiamato l'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., ritenendo che la rinuncia costituisca causa di inammissibilità. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione nei confronti dei componenti della Corte di Assise di Avellino. Il ricorrente deduceva che la Corte di assise, nel valutare la richiesta di sostituzione della misura cautelare, avrebbe operato un indebito raffronto tra il quadro indiziario e l'istruttoria dibattimentale, anticipando così il giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), codice di procedura penale
La Corte ha interpretato che la rinuncia al ricorso da parte dell'imputato e dei difensori integra una causa di inammissibilità prevista dalla norma, con la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del gravame e dell'applicazione delle relative sanzioni processuali (spese e ammenda).
Massime di principio
- La rinuncia espressa e valida al ricorso determina l'inammissibilità dello stesso: se la parte o i suoi difensori rinunciano, il ricorso non può proseguire e il giudizio è estinto per inammissibilità.
- Nei giudizi cautelari la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari è distinta dal giudizio di colpevolezza in sede di merito; un'apprezzamento sulla sussistenza degli indizi non equivale necessariamente a un 'anticipare' la decisione sul punto della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- Per contestare con successo un'asserita anticipazione del giudizio di merito occorre documentare in modo concreto e specifico come e in quale misura il provvedimento cautelare abbia compiuto valutazioni tipiche del giudizio di merito, non bastano affermazioni generiche.
- La rinuncia comporta anche conseguenze economiche: il giudice può condannare la parte alle spese processuali e irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto prima di rinunciare è opportuno valutare gli effetti economici e processuali.
- Se l'interesse della parte è venuto meno per sopravvenuta soddisfazione della domanda o per scelta difensiva, la corte può rilevare la carenza di interesse e dichiarare l'inammissibilità; le questioni sostanziali sul merito restano non valutate se il procedimento è estinto per inammissibilità.
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