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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1378

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1378 della Commissione, del 12 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli, in attuazione della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. I valori sono determinati nell'allegato per specifici codici NC e paesi terzi di origine. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione, per il 13 agosto 2016, dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. I valori sono stabiliti per specifici codici NC e, per ciascuno, per determinate origini/pesi-paesi terzi indicati con la nomenclatura dei paesi; il codice "ZZ" indica "altre origini". L'efficacia è immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1378 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1.

Base normativa e contesto applicativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevedono, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento di esecuzione. Il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo il regolamento entra in vigore immediatamente.

Oggetto della disciplina

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione rilevanti ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. Tali valori sono espressi in euro per 100 chilogrammi e si applicano a specifici codici della nomenclatura combinata, con differenziazione in base al paese di origine.

Contenuto dell'allegato

L'allegato riporta i valori per i seguenti codici NC: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 30 10 e 0809 30 90. Per ciascun codice sono indicati uno o più paesi terzi di origine e il corrispondente valore forfettario; il codice "ZZ" indica "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

Il regolamento è adottato dalla Commissione in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Serve a fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Determinazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differiscono in funzione del codice NC e dell'origine del prodotto.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre specificato che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con i valori per prodotto e origine

L'allegato elenca i valori forfettari per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori distinti per origini come MA, TR, AR, CL, UY, ZA, EG, BR, CN, NZ, PE, US e ZZ (altre origini).

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofruttadazi e importazioni

Testo integrale

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