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Sentenza

Sentenza n. 1970/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio di Cosenza del 03/11/2022 emanato all'esito del contraddittorio a conferma di quello del 23/09/2022, comunicati negli stessi giorni ut supra a mezzo pec; nonché di ogni altro atto presupposto, coevo e consequenziale

Giustizia amministrativa202201674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti della Soprintendenza del 23 settembre 2022 e del 3 novembre 2022, con cui è stata archiviata e dichiarata improcedibile l’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa al piano di lottizzazione Crosetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari di terreni ricompresi nel piano di lottizzazione Crosetto hanno chiesto l’annullamento dell’archiviazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, confermata dopo il contraddittorio. Il piano era stato approvato dal Consiglio comunale di Rossano nel 2011, ma la deliberazione subordinava l’approvazione al rilascio del nulla osta paesaggistico; la prima istanza paesaggistica era stata respinta per la mancata VAS, conclusa soltanto nel 2021. I ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 ed eccesso di potere per straripamento: la Soprintendenza, anziché esprimere il parere paesaggistico di propria competenza, avrebbe deciso questioni urbanistiche sull’applicabilità dell’art. 65 della l.r. Calabria 19/2002. Hanno inoltre denunciato l’erronea applicazione di tale norma, sostenendo che il piano fosse stato approvato nel 2011 e che il nulla osta paesaggistico fosse condizione per la sola stipula della convenzione, non per l’approvazione del piano; hanno richiamato a sostegno il decreto regionale del 2021 conclusivo della VAS e la relativa prescrizione di recepimento del progetto nel piano strutturale comunale. Secondo i ricorrenti, la disciplina transitoria salvaguardava i piani attuativi conformi al PRG, mentre il parere paesaggistico costituiva una condizione di efficacia e non di validità.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla censura di incompetenza, ha rilevato che la Soprintendenza non aveva reso un parere paesaggistico negativo, ma aveva archiviato l’istanza per improcedibilità, valutando se ricorressero i presupposti per l’esercizio dei poteri di tutela. Tale verifica comprendeva l’efficacia del piano e aveva rilievo anche paesaggistico, poiché l’applicabilità della disciplina transitoria incideva sulle previsioni di tutela sovraordinate cui il Comune avrebbe dovuto adeguarsi dopo l’approvazione del QTRP nel 2016. Quanto all’art. 65 della l.r. Calabria 19/2002, il Collegio ha ritenuto che il piano non fosse definitivamente approvato prima dell’adozione del QTRP: la deliberazione comunale del 2011 subordinava espressamente l’approvazione, e non soltanto la convenzione, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Inoltre, alla data rilevante mancava la VAS, conclusa solo nel 2021; la valutazione ambientale costituisce parte integrante del procedimento di approvazione e deve precederla. La deroga transitoria alla decadenza delle previsioni urbanistiche va interpretata restrittivamente e richiede un’approvazione definitiva, non suscettibile di modifiche rilevanti. Non era decisivo che il precedente diniego paesaggistico fosse stato motivato con la mancanza della VAS: l’inapplicabilità della deroga discendeva direttamente dalla legge e non poteva essere superata facendo valere affidamenti fondati su un’interpretazione errata della disciplina. Ricorso respinto; spese compensate per la complessità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La valutazione di ammissibilità del piano attuativo assume, dunque, rilievo anche ai fini paesaggistici, sottendendo tale valutazione l’applicabilità o meno all’intervento di previsioni di tutela alle quali il Comune non si era ancora adeguato.

    La verifica dei presupposti di applicazione della disciplina urbanistica transitoria è rilevante anche ai fini dell’esercizio della tutela paesaggistica; la Soprintendenza può quindi valutare l’efficacia del piano sul quale è chiamata a pronunciarsi.

  • art. 65 l.r. Calabria 19/2002

    Pertanto, al fine di ritenere operativa la deroga alla decadenza delle previsioni urbanistiche relative a Z.T.O. diverse dalla A e dalla B, occorreva che l’approvazione del piano fosse definitiva e insuscettibile di modifiche rilevanti.

    La salvaguardia transitoria delle previsioni contenute nei piani attuativi opera soltanto se il piano risulta definitivamente approvato e non è ancora subordinato ad acquisizioni che possano incidere sul suo contenuto o sulla sua realizzabilità.

  • art. 11 d.lgs. 152/2006

    Anche tale dato impedisce di ritenere definitivamente approvato il PUA, atteso che ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 152/2006, “3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione” e “5.La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.”

    La VAS, quando prescritta, è parte integrante del procedimento di adozione e approvazione e deve essere svolta prima dell’approvazione; la sua mancanza impedisce di considerare definitivamente approvato il piano e rende annullabile l’approvazione adottata senza la valutazione.

Massime di principio

  • La deroga transitoria che conserva le previsioni urbanistiche di un piano attuativo rispetto alla successiva disciplina di salvaguardia richiede che il piano fosse definitivamente approvato alla data rilevante; non è sufficiente una deliberazione che ne subordini l’approvazione all’acquisizione di un’autorizzazione paesaggistica ancora mancante.
  • Quando la VAS è prescritta, essa è parte integrante del procedimento di approvazione del piano e deve precederla; la VAS conclusa successivamente non rende retroattivamente definitivo, alla data anteriore rilevante per una disciplina transitoria, un piano che ne fosse privo.
  • La Soprintendenza, nell’esercizio delle proprie funzioni di tutela paesaggistica, può verificare i presupposti di efficacia del piano sul quale è chiamata a pronunciarsi, quando tale verifica incide sull’applicabilità delle previsioni di tutela paesaggistica sovraordinate.
  • Le disposizioni transitorie derogatorie rispetto alla decadenza delle previsioni urbanistiche devono essere interpretate restrittivamente; non consolidano un’aspettativa qualificata alla conservazione del piano se l’approvazione è ancora subordinata a condizioni capaci di incidere sull’intervento.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaPiani attuativi e lottizzazioniVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorioAmbiente
IstitutiIncompetenzaRiserva di legge e gerarchia delle fontiLegittimo affidamento

Testo integrale

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