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Legge

L.R. Umbria 10/2024

Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati).

Normativa regionaleL.R. Umbria 10/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Umbria 11/2013 sulla governance dell’AURI, sui suoi organi, sul Direttore, sul Revisore, sulle consultazioni degli utenti e dei gestori, sui Piani d’ambito idrico e rifiuti e sui poteri sostitutivi regionali. Introduce un termine per il Piano rifiuti regionale entro il 31 dicembre 2027 e norme transitorie per incarichi, consulte e gestioni in corso.

Modifiche alla disciplina dell’AURI e dei servizi idrico e rifiuti in Umbria

Modifiche alla governance dell’AURI e alla pianificazione dei servizi idrico e rifiuti

La legge regionale Umbria 31 luglio 2024, n. 10 interviene sulla l.r. 17 maggio 2013, n. 11, ridefinendo l’organizzazione dell’AURI, le competenze degli organi, la disciplina del Direttore, del Revisore unico, delle consulte e dei Piani d’ambito per servizio idrico integrato e gestione integrata dei rifiuti.

Ambito e principi generali

La disciplina conferma che la Regione detta le norme sulla regolazione dei servizi pubblici ambientali, in particolare sull’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto della pianificazione di settore. Per la gestione dei rifiuti sono richiamati i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità, cooperazione e prossimità.

Organizzazione territoriale e struttura dell’AURI

Le strutture e sedi dei disciolti ATI costituiscono le strutture operative territoriali decentrate dell’AURI. L’AURI opera nell’intero ambito territoriale ottimale, con criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e con l’obbligo del pareggio di bilancio. I costi di funzionamento dell’ente sono posti in quota parte a carico delle tariffe dei servizi idrico e rifiuti, secondo le delibere competenti e nel rispetto della normativa nazionale.

Organi dell’AURI e relative competenze

La legge aggiorna la composizione e le funzioni degli organi dell’AURI, includendo espressamente il Direttore tra i componenti rilevanti della struttura organizzativa. Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta secondo l’articolo 84 del d.lgs. 267/2000.

L’Assemblea dell’AURI è presieduta dal Presidente dell’AURI; in sua assenza o impedimento, convoca e coordina i lavori il sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche. Le deliberazioni in prima convocazione richiedono il quorum previsto dalla legge; in seconda convocazione sono valide se è presente almeno un quarto dei Comuni componenti che rappresentino anche la maggioranza assoluta della popolazione regionale.

L’Assemblea deve inoltre assicurare la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti.

Competenze del Consiglio direttivo e dell’Assemblea

Il Consiglio direttivo e l’Assemblea sono ridistribuiti nelle rispettive funzioni. In particolare, il Consiglio direttivo provvede all’adozione di atti fondamentali della programmazione e dell’organizzazione, tra cui:

  • il Piano d’ambito per il servizio idrico e quello per il servizio di gestione integrata dei rifiuti;
  • la verifica della correttezza dei Piani finanziari predisposti dai gestori, ai fini della validazione assembleare e della trasmissione ad ARERA;
  • la ricognizione delle infrastrutture presenti sul territorio regionale;
  • l’affidamento della gestione dei servizi, nel rispetto della programmazione regionale;
  • l’approvazione dell’attività di controllo sui gestori, sulla convenzione, sul contratto di servizio, sul programma delle attività e sull’applicazione tariffaria;
  • il conferimento dell’incarico al Direttore;
  • l’individuazione del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente mediante sorteggio;
  • la determinazione dei flussi e delle quantità massime di rifiuti conferibili agli impianti di smaltimento previsti dal Piano regionale dei rifiuti.

L’Assemblea, tra l’altro, adotta lo Statuto e il regolamento di organizzazione su proposta del Consiglio direttivo, nomina il Revisore unico e il supplente, valida i Piani finanziari, approva il regolamento dei servizi e determina l’indennità dovuta ai Comuni sedi di impianti per i rifiuti urbani e la quota per i Comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio.

Statuto, regolamento e rapporti con la Giunta regionale

Lo Statuto e il regolamento di organizzazione dell’AURI, predisposti dal Consiglio direttivo e adottati dall’Assemblea, sono approvati dalla Giunta regionale, così come le successive modifiche. La Giunta regionale interviene anche sulla durata degli organi e sulla verifica di coerenza della composizione del Consiglio direttivo, che deve includere almeno un sindaco del territorio interessato da impianti di smaltimento e recupero energetico di rifiuti urbani e almeno un sindaco del territorio interessato da attingimenti da corpi idrici.

Revisore unico dei conti

Il Revisore unico dei conti esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’AURI. È individuato dal Consiglio direttivo mediante estrazione a sorte dall’elenco dei revisori degli enti locali e nominato dall’Assemblea, che ne stabilisce il compenso nei limiti dell’articolo 241 del d.lgs. 267/2000, con riferimento alla classe demografica del Comune più popoloso dell’ambito. Dura in carica tre anni. È prevista anche la figura del Revisore supplente. In caso di gravi irregolarità, il Revisore ne informa immediatamente il Consiglio dell’AURI e il Presidente della Giunta regionale.

Direttore dell’AURI

L’AURI è dotata di un Direttore dirigenziale, assunto con deliberazione del Consiglio direttivo e selezionato tramite procedura comparativa e avviso pubblico, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento e di comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. L’incarico:

  • è regolato da contratto di diritto privato;
  • è esclusivo e a tempo pieno;
  • dura fino a cinque anni ed è rinnovabile;
  • è retribuito secondo parametri riferiti alla dirigenza pubblica locale.

Il Direttore ha la responsabilità della gestione tecnica e amministrativa e cura, tra l’altro, proposte e pareri agli organi, definizione degli obiettivi dei dirigenti, atti generali di organizzazione del personale, coordinamento dei dirigenti, applicazione delle penali contrattuali, predisposizione degli atti di programmazione, rapporti con le Consulte e predisposizione del Piano d’ambito.

Struttura tecnico-operativa e supporto degli enti locali

Per l’esercizio delle funzioni l’AURI dispone di una struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali mediante convenzione.

Piano d’ambito per il servizio idrico

Il Piano d’ambito del servizio idrico è predisposto dal Direttore, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea, nel rispetto della disciplina statale richiamata. La legge precisa che il Piano può essere aggiornato, anziché essere “di norma” aggiornato, in occasione delle revisioni tariffarie o quando necessario per legge o per criteri e indirizzi della Giunta regionale.

Piano d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti

Il Piano d’ambito per i rifiuti è predisposto dal Direttore, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea nel rispetto della normativa statale. Prima dell’approvazione deve essere trasmesso alla Giunta regionale, che entro 60 giorni verifica la conformità al Piano regionale dei rifiuti e alla normativa vigente, potendo imporre modifiche; decorso il termine senza osservazioni, il Piano è approvato definitivamente dall’Assemblea.

Il Piano è inoltre soggetto a VAS ai sensi della Parte II del d.lgs. 152/2006 e deve contenere un programma di interventi coerente con gli obiettivi regionali. Tra gli elementi essenziali figurano:

  • modello di raccolta valido per l’intero ambito e modalità per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata di ciascun Comune;
  • progressiva estensione dei servizi di tariffazione;
  • ricognizione degli impianti e programmazione annuale dei flussi;
  • stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento dei rifiuti inerti;
  • piano finanziario con risorse disponibili, da reperire e proventi tariffari;
  • modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni ai Comuni in base ai risultati di raccolta differenziata.

Il Piano può essere aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica o quando necessario per legge o per criteri e indirizzi regionali.

Consulte degli utenti e dei gestori

Presso l’AURI sono istituite due Consulte: la Consulta degli utenti e la Consulta dei gestori.

La Consulta degli utenti rappresenta gli interessi degli utenti dei servizi, anche ai fini del controllo della qualità. L’AURI definisce con proprio atto criteri di composizione, costituzione e funzionamento, garantendo la partecipazione di associazioni dei consumatori, ambientaliste, sindacali, imprese e movimenti per l’acqua. La Consulta è nominata dal Presidente dell’AURI, previa conforme deliberazione del Consiglio direttivo, e la partecipazione è gratuita. Svolge funzioni di cooperazione con AURI e Regione, tutela degli utenti vulnerabili, raccolta di valutazioni sulla qualità, segnalazione di clausole vessatorie, trasmissione di dati sui reclami e promozione di monitoraggio permanente e di una sessione annuale di verifica e dibattito.

La Consulta dei gestori rappresenta gli interessi dei gestori operanti nell’ambito ottimale. Anche qui i criteri di composizione e funzionamento sono definiti da AURI e la nomina avviene con atto del Presidente dell’AURI previa deliberazione conforme del Consiglio direttivo, senza compensi. La Consulta coopera con AURI e Regione, segnala criticità, partecipa alla sessione annuale promossa dalla Consulta degli utenti e formula proposte per il miglioramento del servizio e della qualità impiantistica.

Vigilanza, sanzioni e controlli

Per l’accertamento e la contestazione delle violazioni dei regolamenti adottati dall’AURI, l’ente può avvalersi degli organi di vigilanza degli Enti locali o di specifiche convenzioni con enti di controllo e forze di polizia provinciali e locali, fermo restando il ruolo degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Poteri sostitutivi regionali

La Regione può esercitare poteri sostitutivi in caso di inerzia o grave inadempimento dell’AURI, con riferimento all’approvazione dei Piani d’ambito e all’avvio delle procedure di affidamento dei servizi idrico e rifiuti. La Giunta regionale diffida l’AURI assegnando un termine non inferiore a dieci giorni; decorso inutilmente, provvede con nomina di un Commissario ad acta, con oneri a carico del bilancio dell’AURI. Il Commissario utilizza le strutture dell’AURI, che deve collaborare. La disciplina si applica anche in caso di inerzia dell’AURI rispetto agli inadempimenti del gestore che compromettano risorsa, ambiente o livelli minimi di servizio.

Disposizioni transitorie

I rapporti in corso sono salvaguardati secondo una serie di regole transitorie:

  • il contratto del Direttore in essere alla data di entrata in vigore resta efficace fino alla scadenza naturale, salvo diverso accordo;
  • il Revisore unico in carica resta fino alla naturale scadenza;
  • la Consulta previgente continua ad operare fino alla nomina della nuova Consulta degli utenti;
  • i Piani d’ambito rifiuti vigenti restano applicabili fino all’approvazione del nuovo Piano d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti.

Termine per il nuovo Piano rifiuti e gestione della transizione

L’AURI deve approvare entro il 31 dicembre 2027 il Piano d’ambito per l’intero territorio regionale, individuando soluzioni gestionali ottimali per economie di scala ed efficienza. In vista di tale obiettivo, ove previsto dai contratti vigenti, possono essere prorogati i rapporti in corso fino al subentro dell’affidatario a regime dei servizi di superficie individuato nella fase di transizione richiamata dal Piano regionale dei rifiuti; in mancanza di clausole contrattuali, i servizi possono essere rinnovati nel rispetto del principio di accesso al mercato.

Adeguamento statutario e invarianza finanziaria

L’Assemblea dell’AURI deve adeguare lo Statuto entro due mesi dall’entrata in vigore della legge. L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendosi far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

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