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Legge

L.R. Umbria 8/2024

Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.

Normativa regionaleL.R. Umbria 8/2024Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per l’Umbria, termini aggiuntivi e regole transitorie per ultimare lavori, trasmettere rendicontazioni e salvare contributi già concessi nella ricostruzione privata del sisma 1997. Prevede anche la chiusura di alcuni procedimenti e correttivi per i consorzi obbligatori, con applicazione in deroga alle norme regionali previgenti. Atti e termini operano entro i periodi fissati dalla legge.

Proroghe, sanatorie e chiusura procedurale della ricostruzione privata post-sisma 1997 in Umbria

Norme per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 1997

La legge regionale dell’Umbria introduce una disciplina transitoria e di chiusura per la ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997. L’intervento mira soprattutto a consentire la conclusione dei lavori, la presentazione della rendicontazione finale e la gestione di procedimenti già avviati, con specifiche deroghe rispetto alla normativa regionale previgente.

Ultimazione dei lavori e tutela del contributo

Per i soggetti titolari di concessione contributiva individuati dalla normativa statale e regionale richiamata, nonché per i proprietari riuniti in consorzio obbligatorio, che non abbiano ultimato i lavori entro i termini già fissati dai Comuni o dalla disciplina regionale previgente, è concesso un nuovo termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge per completare gli interventi.

La legge prevede anche una disciplina di favore per diverse situazioni che, altrimenti, avrebbero comportato la decadenza dal contributo:

  • il Comune può riconoscere sospensioni dei lavori quando intervengano provvedimenti dell’autorità giudiziaria o del Comune stesso, oppure in presenza di contenzioso tra committenza e impresa;
  • nei casi di sospensione, il Comune deve adottare un atto formale e comunicarlo alla Regione entro 30 giorni;
  • la Regione va aggiornata almeno semestralmente sullo stato delle cause di sospensione;
  • alla ripresa dei lavori, il Comune può concedere proroghe fino a un massimo di 18 mesi, fissando il nuovo termine e comunicandolo alla Regione entro i successivi 30 giorni.

Rendicontazione finale e documentazione contributiva

I soggetti interessati devono trasmettere al Comune, entro 180 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, la documentazione di rendicontazione finale secondo quanto previsto dalla Giunta regionale, insieme alla richiesta del documento unico di regolarità contributiva presso lo Sportello Unico.

Se i lavori risultavano già ultimati alla data di entrata in vigore della legge, il termine di 180 giorni decorre da tale data. Se la documentazione è incompleta, il Comune assegna un termine non superiore a 120 giorni per integrarla.

La legge salva espressamente:

  • le rendicontazioni finali e i DURC già trasmessi prima dell’entrata in vigore, anche se tardivi rispetto ai termini comunali;
  • la documentazione trasmessa prima dell’entrata in vigore oltre i termini previsti dalla disciplina regionale richiamata;
  • in tali casi, il ritardo non costituisce causa di decadenza dal contributo.

Anche in caso di documentazione incompleta relativa a questi invii pregressi, il Comune deve assegnare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore, un termine non superiore a 120 giorni per l’integrazione.

Esclusione della decadenza e casi di trasferimento nell’alloggio

La legge esclude la decadenza dal contributo anche quando, alla data di entrata in vigore:

  • i lavori siano stati ultimati oltre i termini già stabiliti dai Comuni o dalla normativa regionale;
  • non sia stata ancora presentata nei termini la documentazione di rendicontazione finale e il DURC, o altra documentazione prevista per le diverse fattispecie richiamate;
  • non sia avvenuto il trasferimento dell’abitazione nell’unità immobiliare interessata nei termini previsti, ovvero non sia ancora avvenuto alla data di entrata in vigore, o successivamente all’ultimazione dei lavori avvenuta dopo tale data.

In queste ipotesi, la disciplina regionale stabilisce una deroga espressa rispetto alle previsioni che avrebbero comportato la perdita del beneficio.

Effetti sui provvedimenti già adottati dai Comuni

Le regole favorevoli sopra richiamate si applicano anche se il Comune abbia già adottato un provvedimento di decadenza dal contributo. In tal caso, se ne sussistono i presupposti, il Comune deve annullare il provvedimento di decadenza e restituire all’avente diritto le somme già restituite, senza maggiorazioni accessorie. Se invece il Comune non abbia ancora recuperato quanto dovuto, eroga il contributo spettante al netto delle somme già erogate e non restituite.

Decadenza residua e sospensione del procedimento

Resta ferma la decadenza dal contributo e il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali, se non sono rispettati i termini relativi a:

  • ultimazione dei lavori;
  • proroghe;
  • trasmissione della documentazione di rendicontazione;
  • integrazione documentale.

Tuttavia, la decadenza non opera per il mancato rispetto dei termini di rendicontazione quando il Comune accerti l’esistenza di un contenzioso che possa incidere sulla determinazione del contributo finale. In tal caso:

  • il Comune sospende il procedimento con apposito atto;
  • comunica la sospensione alla Regione entro 30 giorni;
  • aggiorna la Regione almeno semestralmente sul contenzioso.

Dopo la cessazione della sospensione, il Comune può concedere proroghe per la trasmissione della documentazione fino a 120 giorni, fissando il nuovo termine e comunicandolo alla Regione entro i successivi 30 giorni.

I periodi di sospensione non si computano né ai fini del termine di ultimazione dei lavori né ai fini dei termini per la documentazione.

Chiusura dei procedimenti e rendicontazione della spesa

Per consentire la chiusura della rendicontazione delle risorse finanziarie gestite tramite la contabilità speciale n. 1386, la legge dichiara definitivamente conclusi i procedimenti di concessione del contributo relativi all’articolo 4 della l.r. 30/1998, purché:

  • sia stata liquidata dal Comune la rata di saldo;
  • non vi sia contenzioso in atto;
  • permanga aperta l’attività di verifica secondo i criteri e le direttive regionali.

In applicazione di tale disciplina, il Comune deve trasmettere alla struttura regionale competente la documentazione richiesta entro 36 mesi dall’entrata in vigore della legge. Se il termine decorre inutilmente, la Regione ridetermina, ove ne ricorrano i presupposti, il contributo della singola pratica, con effetti anche sulla quantificazione delle somme trasferite al Comune, e può attivare compensazioni e recuperi.

Controllo regionale sui procedimenti della ricostruzione 2016/2018

Per alcuni procedimenti relativi alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi, i Comuni che non hanno trasmesso la documentazione prevista dalla normativa richiamata devono farlo entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge. In caso di ulteriore inerzia, la Regione esclude l’intero contributo della singola pratica dall’importo complessivo delle concessioni contributive del Comune e ridetermina le risorse trasferite, con eventuali compensazioni e recuperi.

Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori

Per i consorzi obbligatori costituiti per la ricostruzione, se alla data di entrata in vigore della legge i Presidenti non hanno ancora trasmesso al Comune la rendicontazione finale delle spese di gestione approvata dall’assemblea dei consorziati, possono farlo entro 120 giorni dall’entrata in vigore. Nello stesso termine possono inviare anche eventuale documentazione integrativa.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune eroga il contributo secondo le regole ordinarie richiamate dalla legge regionale 1/2017.

La legge salva anche le rendicontazioni già trasmesse, seppure tardive. Inoltre, le nuove regole si applicano anche quando, all’entrata in vigore, il Comune abbia già adottato atti di erogazione del contributo o di revoca totale o parziale: in tal caso il Comune può rettificare o annullare gli atti e restituire le somme recuperate, senza somme accessorie.

Deroghe e coordinamento con la normativa previgente

Le disposizioni introdotte operano in deroga alle leggi regionali 1/2017 e 8/2018 per le medesime ipotesi disciplinate, con funzione di sanatoria, proroga e chiusura procedurale dei procedimenti ancora pendenti o irregolari.

Modifica alla legge regionale 1/2017

La legge sopprime alcuni periodi del comma 9 dell’articolo 5 della l.r. 1/2017, intervenendo quindi in modo puntuale sulla disciplina regionale della ricostruzione già vigente.

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