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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2526

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2526 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana

Normativa europea32024R2526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana. La revisione tiene conto dell’evoluzione epidemiologica, dei focolai recenti e dell’efficacia delle misure nazionali adottate dagli Stati membri interessati. L’effetto pratico è la ridefinizione, l’estensione, la declassificazione o la soppressione di numerose zone soggette a restrizioni in diversi Stati membri. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile.

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetti sulle zone soggette a restrizioni I, II e III e sulle zone infette o soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza. Incide in particolare su Germania, Italia, Lituania, Polonia, Ungheria, Svezia, Lettonia, Estonia, Slovacchia, Cechia, Croazia, Grecia, Bulgaria, Romania e altri Stati membri/aree specificamente elencati negli allegati sostituiti; si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Non introduce un regime materiale autonomo, ma aggiorna la geografia delle restrizioni già previste dal quadro UE sulla sanità animale.

Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento della Commissione del 23 settembre 2024 aggiorna la mappatura unionale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, richiamati nei considerando come base per le misure di contenimento, protezione e sorveglianza in caso di focolai in suini detenuti o selvatici.

Contesto e criteri di revisione

La Commissione motiva l’intervento con la natura dinamica dell’epidemiologia della peste suina africana nell’Unione e con la necessità di adeguare rapidamente le delimitazioni territoriali al rischio effettivo di diffusione. Nei considerando vengono richiamati i focolai recenti in Germania, Italia, Polonia e altri Stati membri, l’efficacia delle misure nazionali già adottate, gli orientamenti della Commissione sulla PSA e le norme della WOAH, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri.

Ambito territoriale e contenuto delle modifiche

Il regolamento sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’allegato I contiene le zone soggette a restrizioni I, II e III e viene ricalibrato per numerosi Stati membri, con aggiornamenti che includono: nuove delimitazioni, declassamenti di alcune aree da una categoria all’altra, espansioni di aree già infette o soggette a restrizioni e soppressione di aree non più giustificate. L’allegato II riguarda invece le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprese le zone di protezione e sorveglianza.

Germania

Per la Germania, il regolamento aggiorna l’allegato I con l’elenco delle zone soggette a restrizioni I e II in vari Länder, in particolare Brandeburgo, Sassonia, Meclemburgo-Pomerania anteriore, Assia, Renania-Palatinato e Baden-Württemberg. Inoltre, sulla base della situazione favorevole nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore e della scadenza della precedente zona il 7 settembre 2024, viene soppressa dall’allegato II, parte B, la zona soggetta a restrizioni comprendente zone di protezione e sorveglianza.

Italia

L’Italia è uno dei principali Stati interessati dalla revisione. In Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Calabria, Basilicata, Campania e altre regioni, le zone vengono ridisegnate in dettaglio per province, comuni e porzioni territoriali. Alcune aree vengono elevate a categorie di restrizione più severe a seguito di nuovi focolai, altre vengono declassate o soppresse per l’assenza di focolai per almeno dodici mesi e per l’efficacia delle misure di controllo. Il testo richiama espressamente i casi del Piemonte e della Calabria, nonché le soppressioni in Sardegna e in altre zone dove il rischio è considerato ridotto.

Altri Stati membri interessati

Per Ungheria, Lituania, Svezia, Lettonia, Estonia, Slovacchia, Cechia, Croazia e Grecia l’allegato I viene aggiornato con elenchi molto analitici di territori soggetti a restrizioni, spesso definiti per municipalità, distretti, frazioni o persino per porzioni di territorio delimitate da strade, fiumi, linee ferroviarie o confini amministrativi. Gli elenchi riflettono sia la presenza della malattia sia l’assenza di focolai per periodi rilevanti, con conseguenti passaggi tra categorie I, II e III.

Effetti giuridici e operatività

La sostituzione degli allegati ha effetti immediati sulla disciplina dei movimenti di suini e prodotti di origine animale nei territori interessati, incidendo sulle restrizioni applicabili dagli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile, senza necessità di recepimento nazionale. Per gli operatori del settore suinicolo, veterinario e logistico, ciò comporta la necessità di verificare costantemente la localizzazione delle aziende, dei capi e dei flussi commerciali rispetto alle zone aggiornate.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 259, paragrafo 1. La finalità è adeguare le misure speciali di controllo della peste suina africana alla situazione epidemiologica più recente nell’Unione, in coerenza con il regolamento delegato (UE) 2020/687 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Sostituzione degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al presente regolamento. Ciò comporta l’aggiornamento ufficiale delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite come zone infette o soggette a restrizioni a livello di Unione.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni in base alla situazione epidemiologica

Il regolamento ricalibra le zone sulla base di nuovi focolai, dell’assenza di focolai per periodi di 3 o 12 mesi in alcune aree, e dell’applicazione delle misure di controllo previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687. Vengono aggiornate zone in Germania, Italia, Polonia, Ungheria, Lituania, Svezia e altri Stati membri; alcune aree sono declassate, altre ampliate e altre ancora soppresse dagli elenchi.

Criteri richiamati per la delimitazione delle zone

I considerando richiamano la necessità di fondare le modifiche su dati epidemiologici, rischio di diffusione, continuità territoriale, misure nazionali di controllo e orientamenti scientifici della Commissione e degli Stati membri, nonché sulle norme internazionali WOAH. È espressamente citato il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH.

Germania: soppressione e aggiornamento delle aree restrittive

Per la Germania viene soppressa la zona soggetta a restrizioni comprendente zone di protezione e sorveglianza nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore dall’allegato II, parte B, per effetto dell’evoluzione favorevole della situazione e della scadenza della zona precedente il 7 settembre 2024. Inoltre l’allegato I viene aggiornato per le zone soggette a restrizioni I e II in varie aree, soprattutto nei Länder Brandeburgo, Sassonia, Meclemburgo-Pomerania anteriore, Assia, Renania-Palatinato, Baden-Württemberg e altri territori elencati.

Italia: ridefinizione delle zone I, II e III

Per l’Italia sono aggiornate numerose aree in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Lazio, Calabria, Basilicata, Campania e altre regioni. Alcune zone vengono elevate da I a III o da III a II per effetto di nuovi focolai o della diversa valutazione del rischio; altre vengono soppresse dagli elenchi per assenza di focolai negli ultimi dodici mesi. Il regolamento contiene elenchi estremamente dettagliati per province, comuni e porzioni di territorio.

Ungheria, Lituania, Svezia, Lettonia, Estonia, Slovacchia, Cechia, Croazia e Grecia

Per questi Stati membri gli allegati aggiornano le zone soggette a restrizioni I, II o III sulla base della situazione epidemiologica locale. In alcuni casi le aree sono delimitate per unità territoriali amministrative, in altri per unità di gestione faunistica o per sezioni geografiche specifiche. La Grecia, la Croazia e la Slovacchia presentano elenchi molto dettagliati di municipalità, distretti o frazioni interessate.

Allegato II: aree istituite a livello dell’Unione

L’allegato II disciplina le aree istituite a livello UE come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprese zone di protezione e sorveglianza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/594. L’allegato è riprodotto in due parti: Parte A per le zone infette conseguenti a focolai in suini selvatici e Parte B per le zone soggette a restrizioni conseguenti a focolai in suini detenuti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentaremercato internocircolazione degli animalicontrolli veterinari

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