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Sentenza

Sentenza del 15/03/2019 n. 7363 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'esecuzione di una sentenza che aveva riconosciuto a S.G. il diritto al rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione alle agevolazioni previste per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di ottemperanza sostenendo, inizialmente, che il beneficio fosse incompatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e, in via subordinata, che la normativa sopravvenuta avesse limitato i rimborsi alle risorse disponibili, prevedendo una riduzione del 50% o, in caso di esaurimento dei fondi, il mancato pagamento.

La decisione

L'Agenzia delle Entrate ha rinunciato ai primi due motivi, dichiarati quindi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: l'Amministrazione non aveva indicato quante domande di rimborso fossero state presentate né se i fondi disponibili fossero sufficienti, sicché non era possibile stabilire concretamente l'incidenza dei limiti finanziari. La Corte ha precisato che i limiti quantitativi introdotti dalla normativa sopravvenuta non incidono sul diritto al rimborso già riconosciuto con sentenza, ma riguardano esclusivamente la fase esecutiva e le modalità concrete di pagamento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17

    rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 dai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990

    La disposizione costituisce il fondamento dell'agevolazione e del diritto al rimborso riconosciuto al contribuente.

  • Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla Legge n. 123 del 2017

    qualora l'ammontare delle istanze ecceda le risorse stanziate, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento; esaurite le risorse, non si procede a ulteriori rimborsi

    La norma disciplina le modalità finanziarie di esecuzione dei rimborsi, ma non elimina né modifica il titolo del diritto già accertato giudizialmente. I limiti operano nella fase esecutiva.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70

    Il giudizio di ottemperanza serve a dare concreta esecuzione al giudicato tributario. In sede di legittimità, il controllo sulla relativa sentenza è principalmente limitato alle violazioni delle norme sul procedimento e ai vizi nell'interpretazione o integrazione del giudicato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    La tempestiva presentazione dell'istanza di rimborso costituisce una condizione prevista dalla disciplina speciale per ottenere il rimborso.

  • Artt. 107 e 108 TFUE e Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 final

    La disciplina europea sugli aiuti di Stato è stata invocata dall'Agenzia per contestare l'applicabilità del beneficio ai soggetti esercenti attività d'impresa; tali motivi, tuttavia, sono stati abbandonati e non sono stati esaminati nel merito.

Massime di principio

  • Quando una sentenza definitiva riconosce il diritto a un rimborso, una normativa successiva che introduce limiti finanziari normalmente incide sulle modalità e sui tempi di esecuzione, non sull'esistenza del diritto già accertato.
  • Chi contesta l'esecuzione di un rimborso sulla base dell'insufficienza dei fondi deve allegare e dimostrare concretamente il numero delle richieste, l'ammontare complessivo e la capienza delle risorse disponibili; una contestazione generica può essere dichiarata inammissibile.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attuare il contenuto del giudicato, tenendo conto delle modalità operative sopravvenute applicabili alla fase esecutiva, senza rimettere in discussione il titolo del diritto.
  • In assenza di una specifica disciplina transitoria, i limiti quantitativi introdotti da una legge successiva non travolgono automaticamente i giudizi pendenti né il diritto già riconosciuto, ma possono condizionare il pagamento effettivo secondo le procedure previste dalla nuova normativa.
  • La distinzione tra titolo del diritto e fase esecutiva è decisiva: il primo si forma con l'accertamento giudiziale, mentre la seconda può essere regolata da successive norme finanziarie e amministrative.

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