Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/07/2017 n. 18055 - Corte di Cassazione

Contenzioso tributario -istruzione probatoria - Istituto della rimessione in termini - Applicabilità dell'art.184 bis c.p.c ( anziché dell'art.153, comma 2, c.p.c.) - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha proposto, da un lato, ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Corte di cassazione, sostenendo che la notificazione del ricorso per cassazione fosse stata eseguita presso il precedente difensore domiciliatario, anziché presso i nuovi difensori del giudizio di appello, con conseguente mancata conoscenza del processo. Dall'altro lato, ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione entro il termine previsto, lamentando l'omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini e il mancato riconoscimento della causa non imputabile derivante dalla nullità della notificazione.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che l'omesso rilievo del vizio di notificazione non costituisse errore di fatto revocatorio, ma eventualmente errore di diritto da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione; le spese della revocazione sono state compensate. Ha invece accolto il ricorso per cassazione contro la dichiarazione di estinzione del processo, rilevando che il contribuente aveva dimostrato di non aver conosciuto tempestivamente il giudizio di cassazione e la pronuncia rescindente a causa della nullità della notificazione. Tale circostanza rendeva non imputabile la mancata riassunzione e giustificava la rimessione in termini. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per l'esame del merito.

Norme richiamate

  • Art. 184-bis c.p.c.

    Istituto della rimessione in termini, vigente ratione temporis

    La rimessione in termini è applicabile anche al processo tributario e può operare non solo per le decadenze relative ad attività interne al giudizio, ma anche per facoltà esterne e strumentali, comprese le impugnazioni e la riassunzione del processo.

  • Art. 153, comma 2, c.p.c.

    Norma generale sostitutiva dell'art. 184-bis c.p.c.

    La disciplina generale consente la rimessione in termini quando la parte dimostra di essere incorsa nella decadenza per una causa non imputabile.

  • Art. 327, comma 2, c.p.c.

    Ammette l'impugnazione tardiva quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione.

    In caso di notificazione nulla, la mancata conoscenza del processo non è automatica: il destinatario deve provare concretamente che il vizio gli ha impedito di conoscere tempestivamente l'atto e il procedimento.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Revocazione per errore di fatto

    L'errore revocatorio deve essere una svista percettiva o materiale su un fatto risultante dagli atti; la mancata valutazione della ritualità della notificazione integra, se del caso, un errore di diritto e non consente la revocazione.

  • Art. 391-bis c.p.c.

    Ricorso per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione

    È il rimedio processuale utilizzato per chiedere la revocazione di una decisione della Corte di cassazione, ma resta soggetto ai limiti propri dell'errore revocatorio.

  • Art. 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina la riassunzione del processo tributario dopo il rinvio

    La mancata riassunzione nel termine può comportare l'estinzione del processo, salvo che la parte dimostri una causa non imputabile e ottenga la rimessione in termini.

  • Art. 274 c.p.c.

    Riunione di cause connesse

    Consente la trattazione congiunta di procedimenti caratterizzati da evidenti ragioni di connessione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la rimessione in termini può essere applicata anche per recuperare termini relativi alla riassunzione o all'impugnazione, non soltanto per attività processuali interne al giudizio.
  • La parte che invoca la rimessione in termini deve dimostrare una causa non imputabile, fornendo elementi concreti sui tempi e sulle modalità con cui ha avuto conoscenza tardiva del procedimento.
  • Quando la notificazione è nulla, la mancata conoscenza del processo non si presume automaticamente: il destinatario deve provare che il vizio ha impedito la conoscenza effettiva e tempestiva dell'atto.
  • La notificazione eseguita presso un difensore diverso da quello correttamente domiciliatario può determinare nullità, ma non necessariamente inesistenza; la distinzione incide sull'onere della prova della mancata conoscenza.
  • La mancata riassunzione conseguente alla mancata conoscenza, non imputabile alla parte, può impedire la dichiarazione di estinzione e consentire la prosecuzione del giudizio.
  • La revocazione non è il rimedio appropriato per contestare una valutazione giuridica sulla validità della notificazione: l'errore deve essere meramente percettivo e non interpretativo o giuridico.
  • La decisione favorevole sulla rimessione in termini non equivale a una decisione sul merito tributario: il giudizio deve proseguire davanti al giudice del rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.