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Sentenza

Sentenza del 08/10/2019 n. 3839 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale, emesso ai sensi del DPR 131/1986. L'Ufficio aveva riqualificato una serie di operazioni collegate come trasferimento d'azienda soggetto a imposta proporzionale, anziché ad imposta fissa. In particolare, aveva considerato unitariamente la cessione di un ramo d'azienda e di licenze commerciali a Gxxxx S.p.A., la successiva cessione delle partecipazioni della stessa società a Mxxxx SGR e il conferimento degli immobili nel fondo Kxxxx. La contribuente contestava la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del TUR, sostenendo che la norma consentisse di considerare esclusivamente la natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, sulla base del suo contenuto, e non gli effetti economici, gli elementi esterni o gli atti collegati. Venivano inoltre dedotte la violazione dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente e della direttiva 2008/7/CE.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso disposto in primo grado. Ha ritenuto applicabile retroattivamente la nuova formulazione dell'art. 20 del DPR 131/1986, qualificata dal legislatore come norma di interpretazione autentica, secondo cui la natura e gli effetti giuridici dell'atto devono essere individuati esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso, senza considerare elementi extra-testuali o atti collegati. L'Ufficio, avendo ricostruito l'intera operazione economica attraverso più atti distinti e la loro sequenza negoziale, aveva quindi utilizzato un criterio non più consentito. L'avviso è stato annullato e le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 20 del DPR 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    L'imposta di registro è "applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati".

    La qualificazione dell'atto deve basarsi esclusivamente sul suo contenuto e sugli effetti giuridici desumibili dall'atto presentato alla registrazione. Non possono essere utilizzati elementi esterni, la sequenza economica complessiva o altri atti collegati per trasformare più negozi distinti in un'operazione unitaria.

  • Art. 1, comma 87, della legge di bilancio 2018

    Ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 20 del DPR 131/1986.

    La modifica ha ristretto il potere dell'Amministrazione finanziaria di riqualificare gli atti ai fini dell'imposta di registro, escludendo il ricorso a elementi extra-testuali e ad atti collegati.

  • Art. 1, comma 1084, della legge di bilancio 2019

    La modifica dell'art. 20 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del DPR 131/1986.

    La nuova disciplina è stata ritenuta retroattiva e applicabile anche ai giudizi pendenti, compresa la controversia in esame.

  • Art. 10-bis della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La contribuente ne aveva invocato la violazione in relazione alla riqualificazione dell'operazione e alla contestazione di un eventuale intento elusivo; la decisione è stata definita principalmente sulla base dell'interpretazione dell'art. 20 del DPR 131/1986.

  • Direttiva 2008/7/CE

    La contribuente ne aveva dedotto la violazione, ma la decisione riportata fonda l'accoglimento principalmente sulla disciplina nazionale dell'art. 20 del DPR 131/1986.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, quando si applica la formulazione vigente e retroattiva dell'art. 20 del DPR 131/1986, l'atto deve essere qualificato sulla base della sua natura intrinseca e dei suoi effetti giuridici, desumibili dal testo dell'atto presentato alla registrazione.
  • L'Amministrazione finanziaria non può riqualificare una pluralità di negozi distinti come un'unica cessione d'azienda o operazione unitaria limitandosi a valorizzare la loro successione temporale, il collegamento economico o altri atti esterni.
  • La complessiva operazione economica e l'eventuale vantaggio fiscale non possono, da soli, determinare l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale attraverso l'art. 20; ove ricorrano i presupposti, l'eventuale abuso del diritto deve essere contestato secondo la disciplina e le garanzie proprie dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente.
  • La presenza di più atti collegati non consente automaticamente di considerare trasferito un complesso aziendale: occorre verificare ciò che risulta dal singolo atto sottoposto a registrazione e dai suoi effetti giuridici.
  • La disciplina interpretativa dell'art. 20 può incidere anche su controversie relative ad atti anteriori alla riforma, se il giudizio era ancora pendente e la norma applicabile è stata qualificata come interpretazione autentica.

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