Sentenza del 01/04/2022 n. 1142 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Ricorso - Termine di impugnazione - Attribuzione rendita - Decorrenza - Pubblicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Questione relativa al termine di impugnazione degli atti di attribuzione di rendita presunta: occorre stabilire quando inizia a decorrere il termine per proporre ricorso, alla luce dell'art. 2, comma 5-bis del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, conv. in legge 26 febbraio 2011 n. 10. La norma prevede che il termine per l'eventuale presentazione del ricorso inizia a decorrere trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato sulla Gazzetta Ufficiale relativo all'affissione presso l'Albo pretorio da parte dell'Agenzia del Territorio e dalle ulteriori attività di pubblicità compiute presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio e sul sito internet dell'Agenzia.
La decisione
Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 2, comma 5-bis D.L. 225/2010, affermando che la decorrenza del termine di impugnazione per gli atti di attribuzione della rendita presunta decorre soltanto dopo il periodo di 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato sulla Gazzetta Ufficiale relativo all'affissione all'Albo pretorio e dalle ulteriori attività di pubblicità presso l'Ufficio provinciale e sul sito dell'Agenzia. Ne consegue che la pubblicità prevista costituisce il presupposto per l'avvio del computo dei termini: fino a quel momento il termine non è ancora iniziato; viceversa, una volta intervenuta la pubblicazione e trascorsi i 60 giorni, il termine ordinario di impugnazione comincia a decorrere.
Norme richiamate
decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n. 10
La norma stabilisce che il termine per la proposizione del ricorso contro l'atto di attribuzione della rendita presunta inizia a decorrere dopo 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato sulla Gazzetta Ufficiale relativo all'affissione all'Albo pretorio dell'Agenzia del Territorio e dalle ulteriori attività di pubblicità svolte presso l'Ufficio provinciale e sul sito internet dell'Agenzia. Tale pubblicità è condizione per l'avvio della decorrenza dei termini.
Massime di principio
- La decorrenza del termine di impugnazione va computata solo dopo che è avvenuta la pubblicazione prevista (Gazzetta Ufficiale del comunicato sull'affissione all'Albo pretorio e le attività di pubblicità presso l'Ufficio provinciale e sul sito): verificare sempre le date e le prove di pubblicazione.
- Il requisito della pubblicità è essenziale: in assenza di prova della pubblicazione nei modi previsti, il termine non può ritenersi iniziato e il contribuente mantiene la possibilità di proporre ricorso fino a quando la decorrenza non si sia effettivamente avviata.
- Conservare e documentare le pubblicazioni (copia del comunicato in Gazzetta, attestazioni di affissione all'Albo, pagine web salvate o stampate con data) è fondamentale per determinare la tempestività dell'impugnazione.
- Un ricorso proposto prima dell'effettiva decorrenza (ossia prima del termine che inizia dopo i 60 giorni dalla pubblicazione) potrebbe essere considerato prematuro; viceversa, la decorrenza successiva ai 60 giorni comporta che il contribuente debba calcolare i termini ordinari a partire da quella data.
- In caso di contestazione sulla regolarità o sulla data di pubblicazione, l'onere probatorio circa l'effettuazione e la data della pubblicità ricade sull'amministrazione che invoca l'inizio della decorrenza.
- Prima di agire in giudizio è prudente richiedere all'amministrazione comunicazioni formalizzate sulla data di affissione/pubblicazione e accertare eventuali differenze tra pubblicazione locale (Albo) e pubblicazione sul sito o Gazzetta.
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