Sentenza del 18/12/2017 n. 1492 - Comm. Trib. Prov. Torino
ICI - IMU Agevolazione per abitazioni principali - Comodato d'uso a favore di famigliare - Comunicazione preventiva al Comune - Obbligatorietà - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale a un immobile concesso in comodato d'uso gratuito a un familiare entro il secondo grado. Il contribuente sosteneva che il Comune dovesse riconoscere l'agevolazione sulla base delle risultanze catastali e anagrafiche. È stato invece chiarito che tali dati consentono di individuare l'immobile e il proprietario, ma non dimostrano né il rapporto di parentela né il titolo giuridico dell'occupazione. Per ottenere l'agevolazione è quindi necessario formalizzare il comodato e presentare la comunicazione o dichiarazione richiesta sul modello ministeriale.
La decisione
La pretesa di applicare automaticamente l'agevolazione è stata respinta. Il beneficio è subordinato alla preventiva comunicazione al Comune mediante la dichiarazione prevista dal modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre alla documentazione del rapporto di comodato e del rapporto familiare. Le sole risultanze anagrafiche non sono sufficienti, perché non attestano né i rapporti personali tra proprietario e occupante né il titolo in base al quale l'immobile è utilizzato.
Norme richiamate
Disciplina ICI/IMU delle agevolazioni per l'abitazione principale e per gli immobili concessi in comodato a familiari
L'aliquota o la detrazione agevolata non si applicano automaticamente: il comodato a favore di un familiare entro il secondo grado deve risultare da un titolo giuridico e deve essere comunicato all'ente impositore secondo le modalità previste.
Modello ministeriale di dichiarazione ICI/IMU
La dichiarazione o comunicazione prevista dal modello approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze costituisce il mezzo necessario per documentare le condizioni che danno diritto all'agevolazione.
Massime di principio
- Le agevolazioni tributarie sugli immobili sono di stretta interpretazione e richiedono la prova di tutti i requisiti previsti dalla legge.
- I dati catastali dimostrano l'identità dell'immobile e del proprietario, ma non provano il rapporto di parentela né il titolo giuridico dell'occupazione.
- La residenza anagrafica dell'occupante, da sola, non dimostra l'esistenza di un comodato e non consente automaticamente di applicare l'aliquota agevolata.
- Quando un beneficio fiscale è subordinato a una comunicazione o dichiarazione, il contribuente deve rispettare tale adempimento nei termini e con le modalità previste, salvo diversa specifica disciplina.
- In situazioni analoghe è opportuno predisporre un contratto di comodato, verificare il grado di parentela e presentare tempestivamente la dichiarazione richiesta al Comune, conservando la relativa documentazione.
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