Cassazione Penale, Sentenza n. 14970/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di uso di atto falso riqualificato in art. 489 c.p. (originariamente art. 483 c.p.). Si contesta: 1) la procedibilità d'ufficio sostenendo che la fattispecie sarebbe procedibile a querela di parte (assenza di querela/manifestazione di volontà a procedere); 2) vizio di motivazione sul rigetto dell'eccezione di improcedibilità; 3) omissione o apparente difetto di motivazione circa il disconoscimento della firma sull'autodichiarazione e mancata ammissione della consulenza grafica richiesta; 4) errore materiale nell'indicazione del capo di imputazione nella parte descrittiva della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che i fatti consistono nell'allegare, in sede di richiesta di attestazione SOA, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 attestante falsamente l'assenza di gravi violazioni fiscali a carico della società (emerse poi come 14 cartelle per euro 173.571,92). La Corte ha affermato che tale autocertificazione, pur essendo resa a una società privata SOA, ha funzione e rilevanza pubblicistica e probatoria nell'ambito di un procedimento amministrativo per l'ammissione ad appalti pubblici e va considerata come resa a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, con la conseguenza che il reato è procedibile d'ufficio (art. 489 c.p.). Sul disconoscimento della firma la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato logicamente la paternità della firma (interesse esclusivo dell'imputato alla produzione dell'atto; mancato disconoscimento precoce) e che la richiesta di perizia grafica non fosse decisiva. L'errore materiale denunciato è stato ritenuto inesistente perché si trattava di riqualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, oltre alla condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 489 cod. pen.
Uso di atto falso riferito ad atti destinati ad avere rilevanza in ambito amministrativo; norma applicata alla fattispecie di autocertificazione finalizzata al rilascio dell'attestazione SOA, procedibile d'ufficio.
art. 483 cod. pen.
Falsa attestazione o dichiarazione di cui era originariamente formulata l'imputazione e successivamente riqualificata in 489 c.p.
art. 76 d.P.R. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; il rinvio alle norme penali richiede l'adattamento della fattispecie alle categorie del codice penale, con conseguente applicabilità delle sanzioni previste per le falsità in atti.
art. 46 d.P.R. 445/2000
Disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazione; nel caso in esame la dichiarazione allegata alla istanza SOA attestava l'assenza di gravi violazioni fiscali ed è elementare della fattispecie penalmente rilevante.
art. 50 cod. proc. pen.
Rinvio al principio generale sulla procedibilità d'ufficio quando la falsa dichiarazione riguarda atti destinati all'azione amministrativa o pubblica; la Cassazione lo richiama a sostegno della procedibilità in via d'ufficio.
art. 38 d.P.R. 445/2000
Prevede modalità alternative di sottoscrizione e trasmissione delle autocertificazioni (presentazione con copia documento d'identità anche via fax o telematica), supportando la valutazione che la mancata sottoscrizione in presenza del dipendente non esclude la rilevanza dell'atto.
d.lgs. 36/2023 (Codice Appalti)
Richiamato per descrivere la funzione e rilevanza dell'attestazione SOA nell'ambito delle qualificazioni per l'esecuzione di lavori pubblici; contestualizza la natura pubblicistica della documentazione prodotta per ottenere l'attestazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.
art. 130 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo relativo all'errore materiale come possibile strumento di correzione, ma la Corte ha ritenuto non sussistente l'errore materiale denunciato.
art. 2699 cod. civ.
Citato a titolo interpretativo dalla giurisprudenza per spiegare che la nozione di atto pubblico ai fini penali è più ampia e comprende atti con rilevanza interna alla pubblica amministrazione, quali autocertificazioni dirette alla formazione di atti amministrativi.
Massime di principio
- Le autocertificazioni prodotte per ottenere attestazioni e certificazioni destinate a procedure amministrative (es. attestazione SOA) possono essere considerate atti destinati a rilevanza pubblica e, se false, integrano reati procedibili d'ufficio.
- La natura 'privata' dell'ente che rilascia una certificazione (es. SOA come società privata) non esclude la rilevanza pubblicistica degli atti e delle dichiarazioni che concorrono alla formazione di atti amministrativi vincolanti per la partecipazione ad appalti pubblici.
- Il rinvio dell'art. 76 T.U. 445/2000 alle norme penali deve essere interpretato in modo da adattare la fattispecie della falsa dichiarazione alle categorie del codice penale; dunque molte autocertificazioni possono essere trattate come rese a pubblico ufficiale.
- Il disconoscimento tardivo o rituale della firma può risultare non decisivo se i giudici di merito, sulla base di elementi probatori complessivi, ritengono che l'interesse alla produzione dell'atto rimandi con chiarezza all'imputato; la richiesta di perizia grafica non è sempre determinante quando il giudice dispone diversamente per motivi logici e probatori.
- Le eccezioni processuali sulla procedibilità per presunta necessità di querela vanno valutate in relazione alla natura sostanziale dell'atto; se l'atto è funzionale a procedimento amministrativo pubblico la procedibilità d'ufficio è giustificata.
- Errori di descrizione del capo nel corpo della sentenza non sempre costituiscono 'errore materiale' correggibile se la scrittura attiene a una riqualificazione giuridica riconducibile al medesimo fatto accertato nei fatti.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare tempestivamente la eventuale volontà di non procedere (querela) o, al contrario, conservare e produrre documenti che dimostrino la titolarità della sottoscrizione e la prassi di trasmissione delle autocertificazioni.
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