Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16601/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con il divieto di dimora nel comune di Napoli e nella relativa provincia (isole comprese) per fatti contestati a Ischia fino a luglio 2022. Il ricorrente deduce: (1) errore nella motivazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, in quanto il Tribunale avrebbe fondato detta valutazione su sommarie informazioni attribuite al Boccanfuso in data 17/6/2025 quando tali dichiarazioni sarebbero in realtà riferite a un altro trasportatore (Giovanni Mazzella); (2) difetto di proporzionalità e di specificità della misura applicata, perché l'allontanamento dall'intera provincia di Napoli non è giustificato dall'obiettivo dichiarato di tenere l'indagato lontano dai porti, e non è rispettato il criterio del minor sacrificio possibile della libertà personale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso in parte fondato. Sul primo motivo la Corte lo ha ritenuto generico e non fondato: non è stata accolta l'eccezione di confusione documentale denunciata dalla difesa, e la Corte ha valorizzato la documentazione (perquisizione, precedenti denunce, conversazioni del 2023) ritenuta idonea a sostenere la valutazione di attualità del pericolo cautelare. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto la doglianza: ha ritenuto sproporzionata l'estensione territoriale del divieto di dimora (comprendente zone non prospicienti al mare e non pertinenti all'obiettivo di mantenere l'indagato lontano dai porti). Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'estensione territoriale della misura e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame e per rideterminare la portata territoriale in modo proporzionato.

Norme richiamate

  • artt. 81, 629, 416-bis.1 cod. pen.

    artt. 81, 629, 416-bis.1. cod. pen.

    Le norme penali richiamate individuano i reati per i quali è contestata la gravità indiziaria; la Corte ne prende atto per considerare la rilevanza e la gravità degli indizi ai fini della misura cautelare, senza però estendere automaticamente la portata territoriale della restrizione quando non proporzionata alle esigenze cautelari.

  • artt. 81, 513-bis.1 cod. pen.

    artt. 81, 513-bis.1. cod. pen.

    Norma riferita al secondo capo di imputazione; la Corte la menziona nel quadro della valutazione complessiva della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, sottolineando che anche per tali ipotesi occorre rispettare il principio di proporzionalità nella scelta della misura personale.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente una misura cautelare in sede di impugnazione è necessario proporre censure specifiche e documentate: mere allegazioni generiche o riferimenti strumentali alla documentazione non contrastano la disamina motivata del giudice.
  • La sussistenza del pericolo di reiterazione può essere desunta da un insieme di elementi (perquisizioni, denunce anteriori, conversazioni che dimostrano intenzioni) e non solo da singole dichiarazioni: il giudice valuta complessivamente la prova a supporto del pericolo cautelare.
  • Nel sostituire una misura più afflittiva con una meno afflittiva (es. arresti domiciliari -> divieto di dimora) il giudice deve rispettare il criterio di proporzionalità e il principio del minor sacrificio possibile della libertà: la delimitazione territoriale del divieto deve essere strettamente funzionale alle esigenze cautelari invocate e non estesa a territori non pertinenti.
  • Se la motivazione della misura è finalizzata a tenere l'indagato lontano da specifiche aree (es. porti), il divieto di dimora dovrebbe essere circoscritto alle località effettivamente rilevanti per l'attività oggetto di rischio e non all'intera provincia quando parti di essa sono estranee all'obiettivo cautelare.
  • In caso di accertati errori nella qualificazione o nell'attribuzione di atti probatori (es. confusione tra dichiarazioni di persone diverse), il ricorrente deve dimostrare con precisione la discrepanza nei documenti di causa; l'omessa o generica dimostrazione può rendere infondata la censura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.