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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30797/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di procedibilità in relazione al reato contestato al capo b), ma aveva confermato le condanne per alcune contravvenzioni ai capi a) ed e), rideterminando le pene; per uno degli imputati la condanna era stata integralmente confermata. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione degli artt. 157, 159 e 161 c.p., dell'art. 2, comma 1, lett. a), L. n. 134/2021 e dell'art. 1, comma 2, L. n. 3/2019, sostenendo che l'interpretazione data dalle Sezioni unite sulla disciplina della sospensione della prescrizione, richiamata dalla Corte territoriale, fosse in contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. In sostanza chiedevano di rimettere in discussione la regola secondo cui la sospensione ex art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla L. n. 103/2017 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019, con conseguente asserita maturazione della prescrizione per le contravvenzioni contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto non fondate le censure sulla prescrizione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 2026, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di appello di Lecce sul combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. a), L. n. 134/2021 e 1, comma 2, L. n. 3/2019. La Corte ha quindi ribadito la compatibilità costituzionale dell'interpretazione delle Sezioni unite e ha escluso che, alla data della decisione di legittimità, le contravvenzioni per cui vi era stata condanna si fossero estinte per prescrizione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    è la base del motivo di ricorso per dedotta erronea applicazione della legge penale sostanziale

  • art. 157 c.p.

    richiamato insieme alle norme sulla sospensione della prescrizione per sostenere l'intervenuta estinzione del reato

  • art. 159 c.p.

    la Corte ribadisce che, nel testo introdotto dalla L. n. 103/2017, la sospensione del corso della prescrizione si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019

  • art. 161 c.p.

    richiamato nel motivo come norma di coordinamento della disciplina della prescrizione

  • art. 2, comma 1, lett. a), L. n. 134/2021

    oggetto della questione di legittimità costituzionale e del ricorso; non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima

  • art. 1, comma 2, L. n. 3/2019

    norma richiamata nel combinato disposto oggetto della questione di legittimità costituzionale, ritenuta compatibile con la Costituzione

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla difesa a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la relativa censura è stata dichiarata non fondata

  • art. 25, secondo comma, Cost.

    invocato dalla difesa a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la relativa censura è stata dichiarata non fondata

  • art. 2 d.lgs. n. 159/2011

    uno dei reati contravvenzionali confermati in appello, richiamato con la sanzione dell'art. 76, comma 3, del medesimo decreto

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    norma sanzionatoria del reato contravvenzionale di cui all'art. 2 d.lgs. n. 159/2011

  • art. 703 c.p.

    altro reato contravvenzionale oggetto di condanna e della questione sulla prescrizione

  • art. 163 c.p.

    richiamato per la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado a uno degli imputati

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    menzionato quale fonte del difetto della condizione di procedibilità dichiarato in appello per il capo b)

  • sentenza Corte costituzionale n. 38 del 10 febbraio 2026

    ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla disciplina della prescrizione

  • Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01

    ha affermato che la disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla L. n. 103/2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge

Massime di principio

  • La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla L. n. 103/2017 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, secondo il diritto vivente richiamato dalle Sezioni unite.
  • La successiva dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale conferma la compatibilità di tale interpretazione con i principi di legalità e ragionevolezza, sicché non può essere accolta una doglianza che pretenda l'abrogazione retroattiva della disciplina.
  • Quando, alla data della decisione, il termine prescrizionale risulta ancora sospeso per effetto di un periodo processuale riconosciuto dalla legge, non può dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente identico una questione di legittimità costituzionale già ritenuta infondata non è idoneo a superare il dictum delle Sezioni unite e della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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