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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28750/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva venduto nel 2010 alcuni terreni inseriti in un’area lottizzata nel Comune di Lioni, omettendo di dichiarare le plusvalenze imponibili ai fini IRPEF. Egli aveva previamente rideterminato il valore dei terreni ai sensi dell’art. 1, comma 91, L. n. 244/2007, mediante perizia giurata di stima e pagamento dell’imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate non aveva riconosciuto efficacia alla rivalutazione, assumendo che la perizia non avesse riguardato tutti i terreni oggetto della compravendita, e aveva quindi assoggettato la plusvalenza a tassazione ordinaria con avviso di accertamento. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello non avesse risposto ai rilievi sull’inidoneità della perizia a coprire tutti i terreni edificabili; 2) vizio di motivazione mancante o apparente, lamentando che la sentenza d’appello fosse priva di un apparato argomentativo sufficiente e facesse un rinvio per relationem troppo generico alle difese del contribuente, tale da non rendere percepibile la ratio decidendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso dell’Agenzia per effetto della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, ma ha respinto entrambi i motivi. Ha escluso la nullità per omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque valutato il contenuto della perizia e applicato le norme tributarie pertinenti, così decidendo sul punto controverso. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza d’appello consentiva di individuare la ratio decidendi: la perizia era stata ritenuta congrua e attendibile perché distingueva i lotti secondo la loro vocazione urbanistica e considerava imponibili solo quelli edificabili. Il rinvio per relationem alle difese dell’appellato non rendeva per ciò solo inadeguata la motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese in favore del controricorrente, distratte al difensore antistatario; è stato inoltre dato atto dell’assenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice omette di pronunciarsi su una domanda, un capo di domanda o su un'eccezione in senso stretto rilevante ai fini della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale utilizzato per dedurre in cassazione sia l'omessa pronuncia sia la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 1, comma 91, L. n. 244/2007

    Consente la rideterminazione del valore dei terreni mediante perizia giurata e il pagamento dell'imposta sostitutiva ai fini della tassazione delle plusvalenze.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018

    Ha determinato la sospensione dei termini per impugnare, rendendo tempestivo il ricorso per cassazione notificato dopo il termine ordinario.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla parte resistente nella fase camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice omette di decidere su una domanda, un capo di domanda o un'eccezione in senso tecnico; non ricorre se la sentenza, anche implicitamente, mostra di aver esaminato il punto controverso e di avervi dato risposta.
  • La motivazione è apparente solo quando l'apparato argomentativo è del tutto inidoneo a rendere percepibile la ratio decidendi; non è sufficiente, per sé, un richiamo per relationem alle difese di parte se la decisione consente comunque di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
  • In sede di legittimità, la valutazione di congruità e attendibilità della perizia di stima compiuta dal giudice di merito non è sindacabile se sorretta da motivazione sufficiente e coerente.
  • Nella rideterminazione del valore dei terreni ai fini della tassazione delle plusvalenze, rileva la corretta individuazione dei lotti effettivamente edificabili secondo la loro vocazione urbanistica, ove la perizia ne dia conto in modo attendibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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