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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16251/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tutti e tre i ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12/03/2025. De Lumè propone ricorso articolato in quattro motivi: vizio di motivazione per omissione sul ne bis in idem e sull'epigrafe; censura della ricostruzione dei fatti e della qualificazione dell'occultamento di documenti contabili (art.10 d.lgs. 74/2000), contestando che la documentazione fosse effettivamente occultata e che lo spostamento dei file PDF fosse a lui imputabile; censura dell'errata valutazione degli elementi probatori e di inferenze ritenute arbitrarie. Gandola deduce un unico motivo: violazione del diritto di difesa per la nomina in udienza, dopo il decesso del difensore di fiducia, di un difensore ai sensi dell'art.97, comma 4, cod. proc. pen., chiedendo nullità per mancanza di una nomina d'ufficio stabile. Dioguardi impugna la sentenza sostenendo l'insussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216, 223 legge fall.), lamentando che il suo ruolo fosse marginale e che non fosse in grado di creare retroattivamente contabilità inesistente; contesta inoltre la valutazione circa la consapevolezza dello stato debitorio e la responsabilità per la mancata tenuta delle scritture.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 27/01/2026, ha rigettato tutti i ricorsi e confermato le decisioni dei giudici di merito. In particolare: il ricorso di De Lumè è stato dichiarato infondato o inammissibile nei vari motivi: la Corte ha ritenuto che i reati precedenti (emissione di fatture inesistenti) e l'attuale (occultamento di documentazione ex art.10 d.lgs. 74/2000) siano distinti e non inidonei al ne bis in idem; ha ritenuto provato che la documentazione era conservata in luoghi estranei alle cooperative e che lo spostamento e la conservazione in locali non comunicati al fisco integravano occultamento; ha escluso che la ricostruzione contabile ottenuta tramite file PDF escluda automaticamente il reato di occultamento. Il ricorso di Gandola è stato rigettato: la Corte ha ritenuto assente una concreta lesione del diritto di difesa per la designazione del difensore ai sensi dell'art.97, comma 4, cod. proc. pen., atteso il specifico contenuto dell'udienza (acquisizione documentale e repliche non svolte) e l'assenza di pregiudizio dimostrato; inoltre la questione riguardava un capo per il quale l'imputato è stato assolto. Il ricorso di Dioguardi è stato rigettato: la Cassazione ha confermato che per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a finalità estranee, e che gli atti contestati (apertura conto, incasso polizze, prelievo e consegna delle somme a terzi) dimostrano la destinazione diversa e la distrazione a danno dei creditori; la condanna per bancarotta documentale è stata ritenuta compatibile con l'assoluzione per bancarotta da operazioni dolose, poiché i requisiti soggettivi dei reati sono differenti. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili); art. 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

    La Corte ha ritenuto che l'occultamento di documenti contabili integri reato anche se la documentazione digitale è stata successivamente acquisita altrove; l'art.10 non è reato proprio e può essere commesso da chiunque che volontariamente ponga la documentazione in luoghi non riconducibili alla societa' e non comunicati al fisco

  • Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

    Richiamato nei motivi difensivi in relazione agli obblighi fiscali; la Corte non ha ritenuto decisivo il riferimento agli oneri di comunicazione fiscale per escludere la responsabilita' penale

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dai difensori con riguardo all'obbligo di comunicazione del luogo di conservazione delle scritture; la Corte ha osservato che l'assenza della comunicazione non esclude il reato quando la conservazione avviene in luoghi estranei e con scopo occultativo

  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

    Richiamato in relazione agli obblighi informativi tributari; non ha escluso la rilevanza penale dell'occultamento

  • Codice di procedura penale

    art. 97 (difensore d'ufficio), art. 192, art. 546, art. 599-bis, art. 606, art. 616

    Art.97: la designazione in udienza ex comma 4 non determina automaticamente nullita' se non vi e' pregiudizio concreto; artt.606/616: limiti del sindacato di legittimita' e condanna alle spese; artt.192 e 546 richiamati nei motivi ma la Corte ne ha rigettato l'uso per sovvertire le valutazioni di merito

  • Codice penale

    Richiamato in relazione all'elemento soggettivo del reato; la Corte ha ricordato la distinzione tra dolo generico e dolo specifico a seconda della fattispecie

  • Legge fallimentare

    Norme richiamate in relazione ai reati di bancarotta documentale e patrimoniale; la Corte ha precisato che la bancarotta patrimoniale richiede dolo generico (destinazione diversa del patrimonio) mentre le operazioni dolose richiedono elemento soggettivo piu' complesso

  • Costituzione

    Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sia automaticamente violato dall'adozione in udienza di una designazione temporanea del difensore se non provato il pregiudizio

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiamato rispetto al diritto ad un giusto processo e alla difesa; la Corte ha ritenuto assente la violazione per mancata nomina d'ufficio stabile in presenza di assenza di danno concreto

Massime di principio

  • Lo spostamento o la conservazione di documenti contabili in luoghi non riconducibili alla societa' e non comunicati al fisco puo' integrare il reato di occultamento ai sensi dell'art.10 d.lgs. 74/2000, anche se parti della documentazione possono essere successivamente ricostruite con file digitali o accesso a cassetto fiscale
  • L'art.10 d.lgs. 74/2000 non e' reato proprio: chiunque possa materialmente occultare documenti rilevanti per il fisco puo' essere ritenuto responsabile, indipendentemente dalla qualifica formale di amministratore
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e' sufficiente il dolo generico: la consapevole destinazione del patrimonio sociale a finalita' estranee e la realizzazione di atti che producono o possono produrre pregiudizio ai creditori (es. incasso e distrazione di somme) sono elementi idonei a fondare la condanna
  • La configurazione della bancarotta per operazioni dolose richiede un diverso e piu' complesso quadro soggettivo rispetto alla bancarotta patrimoniale; e' possibile che in concreto sussista responsabilita' per bancarotta documentale o patrimoniale e non per operazioni dolose
  • La semplice possibilita' di ricostruire la contabilita' per via informatica o tramite terzi non esclude automaticamente la sussistenza del reato di occultamento o distruzione di documenti societari: la ragione e' che la condotta deve essere valutata nel suo contesto e finalita'
  • La nomina in udienza di un difensore ai sensi dell'art.97, comma 4, cod. proc. pen. non determina in via automatica la nullita' quando non sia dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa; il vizio processuale richiede la prova del danno effettivo
  • La Corte di Cassazione limita il proprio sindacato alla verifica di vizi di diritto, di illogicita' manifesta o di carenza motivazionale rilevante; censure meramente probatorie o richiedenti rivalutazione del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili

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