Sentenza del 07/11/2022 n. 32763 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IRESA relativo all'anno 2013: la ricorrente censurava l'applicazione delle tariffe regionali vigenti per il 2013 e chiedeva l'applicazione delle nuove più favorevoli tariffe conformate al limite nazionale (tetto di €0,50/tonnellata) introdotte dal D.L. n.145/2013, art.13, comma 15-bis (convertito in L. n.9/2014) e recepite dalla L.R. n.11/2015; contestava inoltre la compatibilità della disciplina regionale con il diritto UE (direttiva 2002/30/CE e D.Lgs. n.13/2005), la destinazione del gettito (presunta violazione dei vincoli di tributo di scopo) e la legittimità costituzionale dell'imposizione selettiva a carico dei vettori aerei.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il tetto nazionale di €0,50 per tonnellata introdotto dal D.L. n.145/2013 si applica dalla data di entrata in vigore della norma nazionale (22 febbraio 2014) e non può essere retroattivamente esteso all'anno 2013. Ha ritenuto che l'IRESA, trasformata in tributo proprio regionale dal D.Lgs. n.68/2011 e disciplinata dalla L.R. Lazio n.2/2013, rientra nella discrezionalità regionale (pur soggetta al limite di aliquota nazionale introdotto successivamente), che la direttiva 2002/30/CE non è direttamente applicabile per imporre regole tributarie e che il D.Lgs. n.13/2005 non disciplina imposte sul rumore. Ha escluso l'illegittimità costituzionale o il contrasto con principi comunitari e ha qualificato l'IRESA come tributo regionale con finalità extrafiscale (destinazione parziale a indennizzi) non soggetto ai vincoli restrittivi denunciati dalla ricorrente. Spese compensate.
Norme richiamate
L.R. Lazio n. 2 del 2013, art. 5 (IRESA)
Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo ... sono destinate in misura pari al 10 per cento ... come indennizzo alle popolazioni residenti dell'intorno aeroportuale
La Corte ha ritenuto che la L.R. n.2/2013 istituisce l'IRESA come tributo proprio regionale con ampia discrezionalità sulla determinazione di presupposto, soggetti passivi e aliquote; la destinazione del 10% non trasforma l'imposta in un tributo di scopo vincolante in senso stretto.
D.L. n.145 del 2013, art. 13, comma 15-bis (conv. L. n.9/2014)
15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, ... il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a Euro 0,50.
La norma statale ha introdotto un tetto massimo d'aliquota (€0,50/tonnellata) e criteri di modulazione; la Corte ha riconosciuto tale disposizione come limite alla potestà regionale, ma operante dalla data di entrata in vigore (22/02/2014) e non retroattiva.
L. n.342 del 2000, art. 90
Norma originaria che istituiva l'imposta sulle emissioni sonore e prevedeva una destinazione 'prioritaria' del gettito al monitoraggio e al disinquinamento acustico; la Corte ha considerato che l'IRESA mantiene finalità ambientali ma che la disciplina regionale concretizza un tributo con finalità extrafiscale.
D.Lgs. n.68 del 2011, art. 8
Ha trasformato l'imposta statale in tributo proprio regionale a decorrere dal 1 gennaio 2013; la Corte ha rilevato che ciò ha attribuito alle Regioni ampia autonomia impositiva, nei limiti dei principi costituzionali e dei vincoli statali successivamente posti.
Direttiva 2002/30/CE
Direttiva volta a disciplinare le 'restrizioni operative' per il contenimento del rumore aeroportuale; la Corte ha ritenuto che la direttiva non imponga né regolamenti diretti in materia di imposte sul rumore e non sia fonte di efficacia diretta che possa annullare una disciplina tributaria regionale.
D.Lgs. n.13 del 2005 (attuazione direttiva 2002/30/CE)
Atto di recepimento che regola le restrizioni operative ma non disciplina l'introduzione di imposte sul rumore; pertanto non è applicabile per censurare la L.R. Lazio in punto di imposta.
Corte Costituzionale, sent. n.13/2015
La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione sulla legittimità dell'art.13, comma 15-bis del D.L. 145/2013: ha qualificato la norma statale come norma di coordinamento finalizzata a evitare distorsioni concorrenziali e ha confermato la legittimità del tetto nazionale come limite alla potestà regionale.
Massime di principio
- Un tetto tariffario nazionale introdotto con norma statale si applica dalla data di entrata in vigore della norma stessa e, in assenza di espressa disposizione retroattiva, non incide sugli anni antecedenti.
- La trasformazione di un tributo statale in tributo proprio regionale (per effetto di D.Lgs. n.68/2011) attribuisce ampia discrezionalità alla Regione nella determinazione di presupposto, soggetti passivi e aliquote, salvo i limiti eventualmente posti successivamente dallo Stato per esigenze di interesse nazionale (es. tutela della concorrenza).
- La qualificazione di un tributo come 'di scopo' richiede un vincolo stringente di destinazione del gettito; una destinazione parziale o prioritaria non sempre impedisce che l'imposta sia considerata tributo regionale con finalità extrafiscale.
- Le direttive UE che disciplinano misure operative (es. restrizioni dei voli) non costituiscono normalmente fonte diretta per imporre limiti o regole in materia tributaria; per invocare la normativa UE contro una normativa fiscale nazionale o regionale occorre dimostrare applicabilità diretta o carenze di recepimento che producono effetti immediati.
- La legittimità costituzionale di tributi a carico di categorie professionali (es. vettori aerei) va valutata alla luce della discrezionalità legislativa e dei nuovi indici di capacità contributiva: indici tecnici (numero decolli, peso aeromobili, livelli di rumorosità) possono essere legittimi criteri impositivi purché non arbitrarî.
- Per il contribuente che contesta un avviso relativo a periodi anteriori a un intervento normativo statale favorevole, è necessario dimostrare l'effettiva retroattività della norma, la sua efficacia diretta sui rapporti pendenti o un vizio di costituzionalità o di recepimento UE chiaramente rilevante.
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