Cassazione Penale, Sentenza n. 14924/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 19/04/2023 che aveva confermato la responsabilità penale per reati di bancarotta propria e impropria e rideterminato le pene accessorie. Antobenedetti ha dedotto: 1) inosservanza della legge penale per la non configurabilità dei reati in quanto il Consorzio non sarebbe imprenditore commerciale e non poteva esser dichiarato fallito; 2) carenza motivazionale sull'addebito di bancarotta fraudolenta documentale per mancato obbligo di tenuta di bilanci e scritture; 3) carenza motivazionale sulla bancarotta patrimoniale perché la presunta distrazione non riguarderebbe beni mobili registrati e il Consorzio non sarebbe intestatario; 4) errore nel diniego della sospensione condizionale della pena. Fagioli e Testani hanno impugnato principalmente il rifiuto della sospensione condizionale (e della non menzione) fondando la loro censura sull'erroneo computo di una precedente pena pecuniaria sospesa: sostenevano che quella pena pecuniaria, essendo sotto-soglia e in parte depenalizzata, non avrebbe dovuto essere ragguagliata alla pena detentiva ai fini del limite dei due anni e quindi non avrebbe dovuto ostare a una seconda sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Antobenedetti per genericità e manifesta infondatezza, condannandolo al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Ha invece ritenuto fondati, in parte, i motivi di Testani e Fagioli riguardanti il computo delle pene ai fini della sospensione condizionale: ha annullato con rinvio la parte della sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena per Fagioli Rosaria e Testani Lucia, demandando a altra sezione della Corte d'appello di Roma un nuovo esame sul punto. Ha dichiarato inammissibili nel resto i ricorsi. In sintesi: rigetto/inammissibilità per Antobenedetti; accoglimento parziale per Testani e Fagioli solo sul punto della sospensione condizionale (con rinvio).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma di concorso di persone nel reato: i soggetti sono stati ritenuti corresponsabili nelle condotte contestate.
legge fallimentare artt. 219, 223, 216 e correlati
Le norme fallimentari sono state invocate per i reati di bancarotta (documentale e patrimoniale). La Corte sottolinea che la dichiarazione di fallimento resa dal giudice civile è insindacabile nel processo penale quanto ai presupposti della fallibilità e degli obblighi contabili derivanti dalla qualifica di imprenditore commerciale.
art. 2621 cod. civ.
Richiamato nel quadro delle responsabilità degli amministratori/dirigenti del consorzio fallito; la decisione di merito ha ritenuto sussistenti obblighi e responsabilità gestorie.
art. 163 cod. pen.
Norma rilevante per la sospensione condizionale della pena: la Corte di legittimità ha interpretato che ai fini della seconda concessione del beneficio non va tenuta in conto la pena pecuniaria sospesa ragguagliata a pena detentiva.
art. 164 cod. pen.
Regola il cumulo delle pene e il richiamo ai limiti dell'art. 163; la Corte interpreta il rinvio come coerente con l'esclusione del conteggio della pena pecuniaria per il limite dei due anni.
art. 135 cod. pen.
Norma del ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva: la Corte afferma che, per la sospensione condizionale, non si deve ragguagliare la pena pecuniaria sospesa nel conteggio ai fini del limite di durata.
art. 175 cod. pen.
Regola il beneficio della non menzione; la Corte ricorda la natura discrezionale del beneficio e che il suo mancato riconoscimento può essere supportato anche da motivazione implicita.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale che consente la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata al ricorrente Antobenedetti con condanna anche alla somma per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la dichiarazione di fallimento è stata pronunciata dal giudice civile, il giudice penale non può sindacarne i presupposti (stato di insolvenza e fallibilità dell'impresa): le conseguenti obbligazioni contabili sono quindi normalmente ritenute insindacabili in sede penale.
- La Cassazione considera inammissibili i ricorsi che si limitano a reiterare, senza critiche puntuali e nuove argomentazioni, censure già svolte e motivatamente respinte nei gradi di merito.
- Ai fini della seconda concessione della sospensione condizionale della pena, secondo la giurisprudenza più recente richiamata dalla Corte, non va considerata la pena pecuniaria sospesa ragguagliata a pena detentiva nel computo del limite dei due anni previsto dall'art. 163 c.p.; ne consegue che una precedente sanzione pecuniaria sospesa non necessariamente osta alla nuova sospensione della pena detentiva.
- Il beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) è discrezionale e non necessariamente consequenziale alla sospensione condizionale; il giudice di merito può negarvi senza un'espressa motivazione purché la decisione sia comunque sostenibile.
- Motivi vaghi, indeterminati o meramente enunciati che non permettono di individuare il concreto vizio di legittimità comportano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In caso di annullamento parziale per vizio sulla concessione di benefici (es. sospensione condizionale), la Corte di Cassazione rinvia la valutazione al giudice di merito, che dovrà riesaminare la prognosi e le circostanze di cui all'art. 133 c.p. per decidere sulla concessione del beneficio.
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