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Legge

L.R. Lazio 1/2022

Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche

Normativa regionaleL.R. Lazio 1/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Lazio disciplina il censimento, il riconoscimento e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e fiere di valenza storica e delle attività di commercio su aree pubbliche storiche. Prevede un Elenco regionale, contributi e vincoli di conservazione, con attuazione demandata a regolamento e con specifiche risorse finanziarie per il 2022-2023.

Salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche nel Lazio

Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche

La legge regionale del Lazio istituisce un sistema di tutela e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, con strumenti di censimento, iscrizione in un Elenco regionale, contributi economici e misure di promozione territoriale. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale e coinvolge Comuni, Regione, uffici statali competenti e Camere di commercio.

Finalità e quadro istituzionale

La Regione promuove iniziative di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e delle attività storiche, anche tramite forme di sostegno specifiche. L’azione regionale è svolta nel rispetto della leale collaborazione e prevede il coinvolgimento dei Comuni, degli uffici territoriali del Ministero della cultura e del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle CCIAA.

Definizione di botteghe e attività storiche

La legge individua diverse categorie di attività tutelate:

  • locali storici con valore storico-artistico e architettonico, adibiti a commercio, somministrazione, artigianato, attività artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, con esercizio documentabile da almeno 70 anni, o 50 anni nelle città di fondazione;
  • locali storici tradizionali riconosciuti ai sensi del Codice dei beni culturali;
  • botteghe d’arte e di antichi mestieri, con attività documentabile da almeno 50 anni, o 30 anni nelle città di fondazione, incluse lavorazioni artistiche, artigiane e attività di restauro che preservano tecniche tradizionali;
  • attività storiche e tradizionali in sede fissa, svolte continuativamente nel medesimo locale da almeno 50 anni, o 30 anni nelle città di fondazione, con mantenimento dell’identità e delle caratteristiche originarie.

Ai fini del riconoscimento non impediscono la qualificazione:

  • l’uso di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituiscano integralmente il lavoro artigianale;
  • l’uso di tecnologie per promozione, relazione con il cliente e collaborazione con altre attività;
  • una sospensione dell’attività non superiore a 12 mesi, salvo proroga comunale per comprovata necessità.

Censimento, Elenco regionale e riconoscimento

I Comuni devono censire le botteghe e attività storiche presenti sul territorio entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento attuativo. Il censimento è effettuato secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento, anche con il supporto di CCIAA e associazioni di categoria e di tutela.

Sulla base dei censimenti, la Regione istituisce e aggiorna l’Elenco regionale delle botteghe e attività storiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’iscrizione comporta:

  • l’acquisizione della qualifica di bottega e attività storica;
  • il rilascio di un’attestazione specifica;
  • il rilascio di un logo di riconoscimento per ciascuna tipologia.

Possono essere iscritte anche le botteghe già riconosciute con provvedimenti comunali alla data di entrata in vigore della legge, in deroga ai requisiti temporali ordinari.

Vincoli di conservazione e cancellazione dall’Elenco

Le botteghe e attività storiche iscritte sono soggette, nei limiti di compatibilità con l’attività svolta, a vincoli di continuità merceologica e di conservazione delle caratteristiche originarie. In particolare devono essere mantenuti:

  • arredi, vetrine, insegne, serramenti e suppellettili di pregio;
  • elementi tradizionali e tipici dell’attività;
  • apparecchiature d’epoca e strumenti produttivi riferiti agli antichi mestieri.

Il mancato rispetto di tali vincoli comporta la cancellazione dall’Elenco regionale.

Interventi di salvaguardia e valorizzazione

I Comuni possono adottare provvedimenti per la tutela e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, anche attraverso la riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri relativi a immobili di proprietà comunale.

La Giunta regionale può concedere contributi a proprietari, gestori e Comuni. Nella selezione delle iniziative sono considerati, tra gli altri, i seguenti profili prioritari:

  • collocazione in edificio storico classificato;
  • presenza di architettura d’autore o di elementi architettonici di pregio;
  • tradizione familiare di continuità dell’esercizio;
  • esercizio di attività storica o tradizionale regionale;
  • particolare valore storico, artistico, culturale, ambientale o pregio dei prodotti;
  • presenza di strumenti, arredi, suppellettili o archivi di interesse storico-artistico.

L’alienazione di locali regionali o di enti dipendenti in cui ha sede una bottega storica è subordinata al mantenimento della destinazione d’uso per almeno cinque anni.

La Regione favorisce anche accordi tra Comuni, titolari delle attività e proprietari degli immobili per riequilibrare i canoni di locazione. L’Elenco regionale è reso pubblico anche per finalità promozionali e turistiche, compresa la creazione di percorsi dedicati, anche intercomunali.

Mercati, fiere e commercio su aree pubbliche di valenza storica

I mercati e le fiere disciplinati dal testo unico del commercio regionale possono essere iscritti nell’Elenco regionale.

Per le attività storiche di commercio su aree pubbliche, compresi gli urtisti, la Regione sostiene la storicità delle attività:

  • istituite da almeno 70 anni, o 50 anni nelle città di fondazione;
  • svolte continuativamente e documentabilmente dagli stessi soggetti originari, dai loro discendenti o eredi.

Le attività storiche di commercio su aree pubbliche, anche se istituite da almeno 50 anni o 30 anni nelle città di fondazione e svolte da chiunque, possono accedere a risorse regionali per:

  • riqualificazione e adeguamento delle strutture;
  • eventuale adozione di un banco-tipo approvato dai Comuni;
  • ammodernamento dell’esercizio.

Vincoli per i beneficiari dei contributi

La concessione dei contributi è subordinata al mantenimento dei vincoli di continuità e conservazione previsti per le botteghe e attività storiche. Il regolamento attuativo disciplina i casi e le modalità di revoca dei contributi in caso di mancato rispetto dei vincoli.

Attuazione regolamentare e logo identificativo

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta un regolamento di attuazione e integrazione che disciplina:

  • il censimento;
  • l’iscrizione nell’Elenco regionale;
  • le iniziative di valorizzazione e promozione;
  • il rilascio dell’attestato e del logo;
  • la concessione dei contributi;
  • la revoca dei contributi;
  • gestione e riparto delle risorse.

Entro lo stesso termine la Giunta approva anche il logo, differenziato per tipologia di bottega o attività storica iscritta.

Aiuti di Stato

I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Quelli esentati dalla notifica seguono i regolamenti europei applicabili; quelli soggetti a notifica sono concedibili solo previa autorizzazione della Commissione europea, oppure quando essa possa ritenersi implicita. In questi casi i contributi decorrono dalla pubblicazione sul BUR dell’avviso relativo all’autorizzazione europea.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga o conferma l’abrogazione di precedenti disposizioni regionali, tutte riferite al previgente articolo 14 della l.r. 12/2016 e alle sue modifiche successive. La nuova disciplina sostituisce quindi il precedente assetto regionale in materia di locali, botteghe e attività storiche.

Monitoraggio degli effetti finanziari

La Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sugli obiettivi perseguiti, sulle risorse utilizzate e disponibili e sulla tipologia e numero dei beneficiari dei contributi concessi.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge sono istituiti specifici fondi regionali per spese correnti e in conto capitale:

  • per le botteghe e attività storiche: 300.000 euro per il 2022 e 400.000 euro per il 2023 in parte corrente; 200.000 euro per il 2022 e 300.000 euro per il 2023 in conto capitale;
  • per le attività storiche di commercio su aree pubbliche: 100.000 euro per il 2022 e 200.000 euro per il 2023 in parte corrente; 400.000 euro per il 2022 e 500.000 euro per il 2023 in conto capitale.

Le coperture derivano da corrispondenti riduzioni di fondi speciali del bilancio regionale 2022-2024. Possono concorrere anche ulteriori risorse regionali già previste e risorse dei programmi europei 2021-2027, compresi FESR e FSE.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

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