Ordinanza n. 3923/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva definito il giudizio relativo alla situazione amministrativa di un manufatto e dell'area su cui insiste, con riferimento alla sussistenza di vincoli cimiteriale e di fascia fluviale
Esito
La controversia
L'appellante principale ha contestato la sentenza di primo grado e, in particolare, l'affermazione del Comune secondo cui il terreno individuato al foglio 9, particella 1046, ricadrebbe nel vincolo cimiteriale di 100 metri dal perimetro del cimitero, previsto dalla normativa regionale e rappresentato nell'allegato rilievo fotogrammetrico del 12 febbraio 1989. Ha sostenuto che, nel 1998, al momento del rilascio dell'originario titolo edilizio per la realizzazione del manufatto, il lotto non fosse compreso nella fascia di rispetto cimiteriale. Ha inoltre contestato la sussistenza di un vincolo di fascia fluviale sull'area, richiamando una precedente sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato. Nel giudizio sono stati proposti anche appelli incidentali dal Comune e dal controinteressato.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito degli appelli. Ritenendo necessaria un'ulteriore istruttoria per ricostruire la complessa situazione amministrativa dell'immobile e verificare la contestata sussistenza dei vincoli cimiteriale e fluviale, ha ordinato al Comune di Castel San Giorgio di depositare una relazione dettagliata entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha quindi rinviato la causa all'udienza pubblica del 3 novembre 2026 per l'esame del merito. L'ordinanza richiama l'art. 65, comma 2, c.p.a.; la precedente sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza resta menzionata negli atti processuali, ma non viene adottata una nuova decisione cautelare nel presente provvedimento.
Norme richiamate
art. 65, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari per acquisire elementi utili alla decisione; la norma è stata applicata ordinando al Comune il deposito di una relazione dettagliata sulla situazione amministrativa dell'immobile e sulla sussistenza dei vincoli contestati.
art. 98 c.p.a.
È richiamato per la misura cautelare provvisoria richiesta dall'appellante principale, successivamente seguita dalla sospensione collegiale dell'esecutività della sentenza impugnata; il presente provvedimento non decide nuovamente sulla cautela.
L.R. Campania 20 marzo 1982, n. 14
È indicata dall'appellante e dal Comune quale fonte del vincolo cimiteriale di 100 metri, la cui effettiva incidenza sull'area deve essere verificata istruttoriamente.
Massime di principio
- Quando la decisione dipende dalla ricostruzione di una complessa situazione amministrativa e dalla verifica documentale della concreta incidenza di vincoli sull'area controversa, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio specifici incombenti istruttori ai sensi dell'art. 65, comma 2, c.p.a., prima di definire il merito.
- L'accertamento della sussistenza di un vincolo amministrativo deve essere compiuto con riferimento alla concreta delimitazione dell'area e alla documentazione amministrativa rilevante, inclusi gli elaborati cartografici e la situazione esistente alla data significativa per il rilascio del titolo edilizio.
- Quando l'istruttoria disposta è necessaria per verificare fatti decisivi controversi, la causa deve essere rinviata a una successiva udienza di merito senza anticipare la decisione sulle questioni sostanziali.
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