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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23645/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del GIP del 04/10/2024 che, pur accogliendo in parte l'opposizione della persona offesa, ha disposto l'imputazione coatta nei confronti di Sparacino per il reato di cui all'art. 616 c.p. (soppressione della corrispondenza), archiviando invece i reati originariamente iscritti (artt. 392 e 595 c.p.). Il motivo del ricorso è che l'ordinanza è abnorme perché ordina la formulazione dell'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione e per il quale l'indagata non risultava neppure iscritta nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.), violando i limiti dell'art. 409, comma 5, c.p.p. e le garanzie procedurali dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione per il reato di cui all'art. 616 c.p.; ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il GIP non può ordinare l'imputazione coatta per un reato diverso e non iscritto nel registro degli indagati, dovendo invece, se rileva un diverso reato, ordinare l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. e lasciare al P.M. le conseguenti valutazioni di esercizio dell'azione penale o di archiviazione.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    Reato originariamente contestato (esercizio arbitrario delle proprie ragioni o reato indicato nell'istruttoria originaria); la Corte osserva che quel reato era tra quelli iscritti nel registro degli indagati ma poi archiviati dal GIP.

  • art. 595 cod. pen.

    Altro reato originariamente iscritto (es. ingiuria/diffamazione a seconda della fattispecie); anch'esso oggetto della richiesta di archiviazione accolta in sede di ordinanza.

  • art. 616 cod. pen.

    Reato per il quale il GIP ha disposto l'imputazione coatta (soppressione della corrispondenza). La Corte ha ritenuto che, trattandosi di un reato diverso e non iscritto, il GIP non potesse ordinare direttamente l'imputazione coatta per tale reato.

  • art. 409, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'atto del GIP in caso di non accoglimento della richiesta di archiviazione; la Corte richiama che il potere del GIP di ordinare al P.M. la formulazione dell'imputazione è circoscritto e non può essere utilizzato per far formulare un'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta se per quel reato non è stata precedentemente rispettata la procedura di iscrizione.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Registro delle notizie di reato/registro degli indagati. La Corte sottolinea che, ove emergano elementi per un reato diverso, il GIP deve ordinare l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e non bypassare tale passaggio imponendo la formulazione immediata dell'imputazione.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sent. n. 40984/2018 e Sent. n. 4319/2013)

    Principi di diritto richiamati: è atto abnorme e cassabile l'ordine del GIP che impone la formulazione dell'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione; il GIP, in tal caso, deve limitarsi a disporre l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.

Massime di principio

  • Il GIP non può ordinare al P.M. di formulare l'imputazione coatta per un reato diverso da quello per cui è stata chiesta l'archiviazione, se per quel reato non è stata precedentemente effettuata l'iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.).
  • Se dal contraddittorio emergono elementi per un reato diverso, il corretto atto procedurale del GIP è disporre l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., lasciando al P.M. la facoltà-dovere di svolgere indagini, chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale.
  • L'ordine di imputazione coatta per un reato non iscritto è considerato atto abnorme e può essere impugnato con ricorso per cassazione; tale ordine invade le prerogative del P.M. e le garanzie dell'indagato.
  • Solo in ipotesi di mera riqualificazione del fatto, strettamente collegata e assimilabile ai reati originariamente iscritti, il GIP può legittimamente procedere senza un nuovo iscrizione; quando la nuova fattispecie sia strutturalmente diversa, occorre invece la procedura di iscrizione.
  • Per il difensore o l'indagato: impugnare l'ordinanza che dispone imputazione coatta per reato non iscritto è un rimedio efficace; per il P.M.: se emergono nuovi elementi, procedere prima all'iscrizione per garantire la regolarità procedurale.

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