Sentenza del 25/07/2016 n. 6488 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Cartella di pagamento - Notifica - Prova - Necessità - Intimazione di pagamento - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'intimazione di pagamento è stata ritenuta illegittima e quindi nulla, poiché l'agente della riscossione non ha dimostrato la preventiva e rituale notificazione della cartella di pagamento. In assenza della prova della notifica dell'atto presupposto, non può validamente proseguire la fase di riscossione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento, sostenendo che la cartella di pagamento, quale atto prodromico da cui traeva origine la pretesa tributaria, non gli fosse stata ritualmente notificata. La riscossione coattiva e le eventuali misure cautelari presuppongono infatti la previa e valida notificazione degli atti fondativi della pretesa. L'agente della riscossione, non costituendosi, non ha contestato l'omessa notifica né ha fornito la relativa prova.
Massime di principio
- La riscossione coattiva deve essere preceduta dalla valida notificazione degli atti che fondano la pretesa tributaria, come la cartella di pagamento.
- Quando il contribuente contesta la mancata notifica di un atto presupposto, l'agente della riscossione deve dimostrare documentalmente l'avvenuta notifica.
- Se l'agente della riscossione rimane contumace e non contesta l'omessa notifica né produce la relativa prova, l'atto successivo, come l'intimazione di pagamento, può essere dichiarato illegittimo o nullo.
- Gli atti della riscossione sono collegati da un rapporto di presupposizione: la validità dell'atto successivo dipende, di regola, dalla regolare notificazione di quello precedente.
- La mancata prova della notifica dell'atto prodromico non è una mera irregolarità formale, ma incide sulla legittimità dell'intera procedura di riscossione.
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