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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32224/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 12 febbraio 2026, che lo aveva ritenuto responsabile della guida in stato di ebbrezza prevista dall'art. 186, comma 2, lettera b), nonché dai commi 2-bis e 2-sexies del codice della strada, per un fatto commesso il 14 ottobre 2019. Con un unico motivo ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 e 159 c.p. e 129 c.p.p., sostenendo che il reato si fosse prescritto prima della pronuncia della sentenza d'appello. La Corte ha accertato che il termine massimo di prescrizione era di cinque anni, decorrenti dalla consumazione del reato, e che nel giudizio di primo grado erano intervenuti 56 giorni di sospensione. Poiché la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 6 dicembre 2024, con 90 giorni concessi per il deposito della motivazione, il termine prescrizionale è maturato il 9 dicembre 2024, durante il periodo concesso per il deposito della motivazione. La Corte ha ritenuto non operativa, nel caso concreto, la sospensione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo della legge n. 103 del 2017, perché il reato si era già estinto per prescrizione prima dell'inizio della sospensione ex lege.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinto per prescrizione il reato contestato. Ha precisato che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, ma la sua concreta operatività presuppone che il termine prescrizionale non sia già integralmente decorso quando dovrebbe iniziare la sospensione. Ha inoltre ritenuto ammissibile il ricorso fondato sulla prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lettera b), codice della strada

    Norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza contestata all'imputato.

  • art. 186, comma 2-bis, codice della strada

    Richiamato quale ulteriore disposizione applicata nel contestare il reato.

  • art. 186, comma 2-sexies, codice della strada

    Richiamato quale ulteriore disposizione applicata nel contestare il reato.

  • art. 157 c.p.

    Disciplina il termine di prescrizione del reato; nel caso concreto il termine massimo è stato individuato in cinque anni, decorrenti dalla consumazione.

  • art. 159 c.p.

    La sospensione prevista nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 non opera se, prima del suo dies a quo, il termine prescrizionale è già integralmente decorso.

  • art. 129 c.p.p.

    Consente il rilievo d'ufficio della causa estintiva del reato.

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    Il periodo concesso per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado rileva ai fini della verifica della maturazione della prescrizione nel caso concreto.

  • art. 606, comma 1, lettera b), c.p.p.

    Il motivo concernente l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata costituisce motivo ammissibile di ricorso per cassazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il testo dell'art. 159 c.p. applicabile ai reati commessi nel periodo indicato dalla Corte.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Richiamata per precisare che non ha abrogato retroattivamente la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Richiamata per precisare che non ha abrogato retroattivamente la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.

Massime di principio

  • La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 opera, per i reati commessi nel periodo di vigenza di tale disciplina, soltanto se al momento in cui dovrebbe iniziare la sospensione il termine prescrizionale non è ancora integralmente decorso.
  • Se il termine di prescrizione matura durante il periodo concesso per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, il reato deve essere dichiarato estinto e la successiva sospensione ex lege della prescrizione non può operare retroattivamente.
  • È ammissibile il ricorso per cassazione che deduca, anche con un unico motivo, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.
  • Quando dagli atti risultano le condizioni per rilevare la prescrizione, la Corte di cassazione deve dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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