Cassazione Civile, Ordinanza n. 09903/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 5 dicembre 2012 di fornitura di servizi in outsourcing per giochi pubblici su rete fisica: una società si obbligava a fornire servizi telematici di connettività, mentre l’altra assumeva l’obbligo di pagare i corrispettivi e di avvalersi in esclusiva dei servizi del fornitore per le nuove concessioni. La società fornitrice deduceva il mancato pagamento di numerose fatture, l’uso di un diverso service provider, l’omessa restituzione di materiali in comodato e chiedeva la risoluzione del contratto. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava, dopo l’interruzione del giudizio per il fallimento della convenuta e la riassunzione da parte della curatela. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione dell’art. 360 c.p.c. e dell’art. 2495 c.c., sostenendo che la società attrice era già estinta/cancellata e dunque priva di legittimazione, con conseguente nullità della sentenza di primo grado; 2) violazione dell’art. 153 c.p.c., chiedendo la rimessione in termini perché la sentenza di primo grado sarebbe stata conosciuta solo con la notifica della sentenza e del precetto; 3) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che i giudici di merito avessero trascurato la documentazione sull’inadempimento contrattuale della controparte e sui danni subiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti una mera riproposizione non specifica delle difese già svolte in appello, senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata; in particolare, è stato ribadito che, in caso di fusione per incorporazione, la società incorporata si estingue e non può agire in giudizio, ma se la fusione interviene in corso di causa non si determina interruzione del processo, restando possibile l’intervento della società incorporante. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché, sotto l’apparente veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e l’apprezzamento dei fatti compiuti dai giudici di merito. La Corte ha quindi confermato l’esito sfavorevole al ricorrente e lo ha condannato alle spese, oltre al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi; il n. 5 riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle questioni giuridiche.
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ha efficacia estintiva; la norma è però stata ritenuta non pertinente alla fattispecie così come prospettata nel ricorso, perché il tema centrale era la fusione per incorporazione.
art. 2504 bis c.c.
La fusione per incorporazione estingue la società incorporata; se interviene nel corso del giudizio non determina interruzione del processo, che prosegue con possibilità di intervento della società incorporante.
art. 105 c.p.c.
La società incorporante può spiegare intervento volontario nel giudizio pendente.
art. 153 c.p.c.
La rimessione in termini non può essere invocata in modo generico; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito della decisione più che un impedimento processuale non imputabile.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione del giudizio è avvenuta secondo il procedimento camerale semplificato previsto dalla norma, dopo proposta di inammissibilità condivisa dalla Corte.
art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato definito in modo conforme alla proposta e risultava privo di ragioni ostative, sono state applicate le conseguenze sanzionatorie previste per la responsabilità aggravata.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto un "non motivo" perché non si confrontava in modo adeguato con la sentenza impugnata e non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come fase processuale per l’ammissione di memorie e mezzi istruttori, ma la Corte non ha ravvisato i presupposti per rimettere la parte in termini.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1456 c.c.
Richiamato nel contratto e nella domanda originaria di risoluzione per clausola risolutiva espressa.
art. 1175 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la violazione dei doveri di correttezza nell’esecuzione del rapporto.
art. 1375 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La Corte ha condannato il ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove alla motivazione della sentenza impugnata: occorre censurare specificamente la ratio decidendi, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non consente di sollecitare una nuova valutazione della documentazione o delle risultanze istruttorie.
- In caso di fusione per incorporazione, la società incorporata si estingue; tuttavia, se la fusione interviene nel corso del processo, non si verifica interruzione del giudizio, che prosegue nei confronti della società incorporante, la quale può intervenire volontariamente.
- La rimessione in termini richiede la dimostrazione di un impedimento processuale effettivo e non imputabile: non può essere ottenuta quando la censura mira in realtà a riaprire il merito della causa.
- Un ricorso che si risolva nella mera riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito, senza confronto critico con la decisione impugnata, integra un "non motivo" ed è inammissibile.
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