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Sentenza

Sentenza del 14/12/2018 n. 32435 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, denunciando, in primo luogo, la nullità della decisione per motivazione apparente. La CTR si era limitata a richiamare acriticamente le sentenze di primo grado, senza esaminare in modo concreto le contestazioni relative all'origine dell'avviamento della partecipata statunitense C. C. Inc., alla natura della svalutazione dedotta e all'interpretazione dell'art. 1 del D.L. n. 209 del 2002. In via subordinata, le ricorrenti avevano contestato anche la corretta applicazione della disciplina sulla sterilizzazione fiscale delle perdite, sostenendo che l'avviamento derivasse da un'acquisizione onerosa e non da un disavanzo di fusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente e quindi nulla. La CTR non aveva illustrato il percorso logico-giuridico seguito né aveva risposto alle principali censure delle società, rendendo impossibile il controllo della decisione. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha quindi deciso definitivamente sulla deducibilità della svalutazione né sulla fondatezza del recupero fiscale.

Norme richiamate

  • D.L. n. 209 del 2002, art. 1

    art. 1, comma 1, lett. a) e a-bis)

    La norma disciplina la sterilizzazione fiscale di determinate perdite della partecipata, impedendo che costi fiscalmente indeducibili per la partecipata producano indirettamente una svalutazione deducibile per la partecipante. Nel giudizio di rinvio dovrà essere verificato se la svalutazione dell'avviamento rientri effettivamente nelle fattispecie previste.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    artt. 61, 68, 123, 127-bis e 54, comma 5, nel testo applicabile ratione temporis

    Le disposizioni sono state richiamate per valutare il trattamento fiscale dell'avviamento, delle partecipazioni e delle perdite, nonché l'eventuale rilevanza fiscale dell'avviamento acquistato a titolo oneroso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61

    Impongono che la sentenza tributaria contenga una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.

  • Codice di procedura civile

    artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, e art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    La Corte ha utilizzato tali disposizioni per valutare il vizio di motivazione e la nullità della sentenza. Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, è sindacabile in Cassazione l'anomalia motivazionale grave, come la motivazione apparente, ma non il semplice difetto di sufficienza.

  • Costituzione italiana

    La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali deve essere effettiva e comprensibile, così da consentire il controllo della correttezza della decisione.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria non può limitarsi a richiamare la decisione di primo grado con formule generiche: il giudice d'appello deve confrontarsi, almeno sinteticamente, con le censure e gli argomenti decisivi delle parti.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il rinvio identifica chiaramente le argomentazioni recepite e consente di ricostruire il ragionamento seguito; un richiamo acritico o meramente stilistico può determinare la nullità della sentenza.
  • Quando la Cassazione accoglie il motivo relativo alla motivazione apparente, normalmente cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito, senza decidere nel merito la questione fiscale sostanziale.
  • Nel contestare la sterilizzazione fiscale di una svalutazione, è necessario ricostruire con precisione l'origine economica e giuridica dell'avviamento, distinguendo tra avviamento derivante da acquisizione onerosa e avviamento riconducibile a operazioni di fusione o a costi fiscalmente indeducibili.
  • Il giudice del rinvio deve esaminare sia i profili documentali e contabili sia l'interpretazione delle norme applicabili nel periodo d'imposta considerato, motivando espressamente sulle ragioni per cui la perdita sia o non sia fiscalmente deducibile.

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