Sentenza del 13/01/2020 n. 89 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Iscrizione ipotecaria - comunicazione preventiva ipoteca su beni immobili - obbligatorietà .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto obbligatoria la notificazione della comunicazione preventiva ex art.50 DPR 602/73 prima di procedere all'iscrizione ipotecaria su beni immobili. Per la mancata notifica la misura è stata dichiarata illegittima/incidente negli effetti (annullamento o ordine di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria), riconoscendo la tutela del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'Agente della Riscossione sostenendo che non era stata previamente notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art.50 del DPR 602/1973 (richiamato dall'art.77), con conseguente illegittimità della misura immobiliare per violazione delle garanzie procedurali e del diritto di difesa.
Norme richiamate
DPR 602/1973, art.50
previo avviso di iscrizione ipotecaria
La norma impone la comunicazione preventiva al debitore dell'intenzione di iscrivere ipoteca; la sua mancata osservanza integra vizio procedurale che rende illegittima l'iscrizione
DPR 602/1973, art.77
Richiama e coordina le procedure di iscrizione ipotecaria a carico dei tributi; conferma che le formalità procedurali (comunicazione preventiva) sono presupposto per la validità dell'iscrizione
Massime di principio
- La comunicazione preventiva ex art.50 DPR 602/73 è obbligatoria: la sua mancata notificazione può comportare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e la sua cancellazione.
- Il contribuente che non ha ricevuto la comunicazione preventiva può proporre ricorso giudiziale per ottenere l'annullamento o la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e chiedere la tutela cautelare ove necessario.
- La nullità o l'illegittimità derivante dall'omessa comunicazione è una violazione delle garanzie di difesa e non è facilmente sanabile in autotutela; l'ente che ha commesso l'illecito deve motivare eventuali misure correttive e provvedere alla cancellazione.
- In presenza di iscrizione ipotecaria a favore dell'Amministrazione finanziaria, verificare sempre l'avvenuta notificazione della comunicazione preventiva (tempo, contenuti e destinatario): la prova della notifica grava sull'ente riscossore.
- Eventuali terzi acquirenti o creditori successivi possono trovare posizioni differenziate: l'annullamento nei confronti dell'ente non sempre pregiudica diritti di buona fede di terzi, per cui occorre valutare caso per caso (data dell'iscrizione, trascrizioni successive, situazione di buona fede).
- Per evitare contenziosi, l'Agente della Riscossione dovrebbe adottare procedure documentate di notifica e conservare prova certa dell'avvenuta comunicazione preventiva prima di procedere all'iscrizione ipotecaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 gen 2020Sentenza del 13/01/2020 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 13 gen 2020Sentenza del 13/01/2020 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 13 gen 2020Sentenza del 13/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 13 gen 2020Sentenza del 13/01/2020 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 13 gen 2020Sentenza del 13/01/2020 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 13 gen 2020Sentenza del 13/01/2020 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →