Sentenza del 23/01/2017 n. 602 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Diniego di autotutela - Motivi di impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego di autotutela, deducendo vizi relativi alla fondatezza e al merito della pretesa tributaria contenuta nell'atto impositivo ormai divenuto definitivo. La questione riguardava i limiti dell'impugnazione del diniego: se fosse possibile riesaminare indirettamente il merito dell'imposizione oppure se l'impugnazione dovesse essere limitata ai soli vizi propri del rifiuto di autotutela.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il diniego di autotutela può essere impugnato esclusivamente per contestare l'illegittimità del rifiuto, ad esempio per violazione dei presupposti o delle regole che disciplinano l'esercizio dell'autotutela. Non è invece consentito utilizzare l'impugnazione per rimettere in discussione la fondatezza dell'atto impositivo ormai definitivo. Ammettere tale possibilità consentirebbe di eludere i termini ordinari di impugnazione e di mantenere indefinitamente contestabile un atto già divenuto definitivo.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela è autonomamente contestabile soltanto per vizi propri del diniego o per illegittimità del rifiuto di riesaminare l'atto.
- L'istanza di autotutela non riapre i termini per impugnare l'atto tributario originario e non può essere utilizzata per aggirarne la definitività.
- Le contestazioni sulla fondatezza della pretesa tributaria devono essere proposte nei termini ordinari contro l'atto impositivo; se tali termini sono scaduti, non possono essere recuperate impugnando il successivo diniego di autotutela.
- La mera ritenuta erroneità dell'atto impositivo non obbliga automaticamente l'amministrazione ad annullarlo in autotutela, soprattutto quando l'atto è ormai definitivo.
- In una situazione analoga occorre distinguere tra vizi dell'atto originario, non più deducibili se divenuto definitivo, e vizi del diniego di autotutela, che costituiscono l'unico oggetto dell'eventuale ricorso.
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