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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/235

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell’8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale

Normativa europea32021R0235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per armonizzare i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati doganali, rafforzando l’interoperabilità dei sistemi elettronici tra autorità e operatori. Introduce un nuovo allegato C per i dati relativi alle dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali in talune fattispecie, sostituisce integralmente l’allegato B e adegua anche le regole di sorveglianza. Interviene inoltre sulla competenza dell’ufficio doganale per l’immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore quando si applicano regimi IVA diversi da quello speciale per le vendite a distanza, precisandone la decorrenza.

Modifica i formati, i codici e alcune regole applicative dei requisiti comuni in materia di dati doganali, nonché talune norme di sorveglianza e la competenza dell’ufficio doganale per il vincolo delle merci a un regime doganale.

Ambito di applicazione

Si applica in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile, e incide sulla disciplina doganale unionale contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Riguarda gli scambi e le dichiarazioni, notifiche e prove della posizione doganale di merci unionali presentate per via elettronica e, per il nuovo allegato C e le modifiche correlate, anche su supporto cartaceo. Tocca in particolare operatori economici, dichiaranti, rappresentanti, trasportatori, depositari, importatori/esportatori e autorità doganali, con norme transitorie per alcuni formati e per l’adeguamento dei sistemi nazionali di importazione. Non introduce un regime generale nuovo, ma modifica regole già esistenti, incluse quelle connesse al regime IVA speciale per le vendite a distanza di beni importati e ai sistemi di sorveglianza doganale della Commissione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 – modifica dei requisiti comuni in materia di dati doganali

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per renderne più coerente e interoperabile l’assetto tecnico-informatico, alla luce dell’attuazione del codice doganale dell’Unione e dell’evoluzione dei sistemi elettronici doganali. La Commissione richiama la necessità di armonizzare formati e codici per l’archiviazione e lo scambio delle informazioni tra autorità doganali e operatori economici, nonché di allineare tali regole alle soluzioni transitorie e ai progetti di sviluppo dei sistemi doganali dell’Unione.

Ambito e finalità della modifica

L’intervento riguarda i requisiti comuni in materia di dati per domande, decisioni, dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali. Vengono inoltre aggiornate regole di sorveglianza e la disciplina sull’ufficio doganale competente per la libera pratica di talune spedizioni di modesto valore, in collegamento con la riforma IVA applicabile dal regime speciale per le vendite a distanza di beni importati.

Modifiche all’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/2447

L’articolo 2 viene riscritto per distinguere con maggiore precisione i diversi set di formati e codici:

  • i dati per domande e decisioni sono rinviati all’allegato A;
  • i dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale sono rinviati all’allegato B;
  • i dati transitori del regolamento delegato (UE) 2016/341 restano disciplinati dall’allegato 9 di tale regolamento;
  • è introdotto un nuovo paragrafo 4 bis, che demanda all’allegato C i formati e i codici relativi ai dati di cui all’articolo 2, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Allegato B: sostituzione integrale

L’allegato B viene sostituito integralmente. Esso contiene la disciplina dettagliata dei formati, delle cardinalità e dei codici relativi alle dichiarazioni e notifiche doganali elettroniche, con ampia standardizzazione di elementi quali:

  • tipo di dichiarazione e dichiarazione supplementare;
  • documenti precedenti, documenti giustificativi e riferimenti aggiuntivi;
  • soggetti coinvolti nella catena logistica e fiscale (esportatore, speditore, destinatario, importatore, dichiarante, rappresentante, trasportatore, depositario, ecc.);
  • condizioni di consegna, spese di trasporto, dazi e imposte, base imponibile, metodo di valutazione e preferenze;
  • dati su ubicazione delle merci, itinerario vincolante, uffici doganali, masse, descrizione, imballaggio, merci pericolose, container, mezzi di trasporto, garanzie e valore statistico.

L’allegato contiene anche una corposa tabella di codici per i regimi doganali, per i regimi aggiuntivi e per molte indicazioni speciali, incluse quelle relative a IVA, accise, franchigie doganali, ammissione temporanea, perfezionamento attivo e passivo, zone franche e territori fiscali speciali.

Allegato C: nuovo quadro per le dichiarazioni e prove della posizione doganale di merci unionali

Il nuovo allegato C estende la standardizzazione dei dati ai casi previsti dall’allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446. A differenza dell’allegato B, esso si applica sia alle dichiarazioni e notifiche in formato elettronico sia a quelle su supporto cartaceo.

Sorveglianza doganale e allegato 21-03

L’articolo 55 viene modificato per aggiornare l’elenco dei dati che la Commissione può richiedere ai fini della sorveglianza. Il nuovo allegato 21-03 elenca i dati da trasmettere al sistema elettronico di sorveglianza, tra cui tipo di dichiarazione, documenti, autorizzazioni, identificativi degli operatori, dati fiscali aggiuntivi, dazi e imposte, paese di destinazione e spedizione, origine, codici merci, container e valore statistico.

Il regolamento disciplina anche i periodi transitori nei quali la Commissione può continuare a richiedere, in deroga, gli allegati 21-01 e 21-02, fino alle date connesse allo sviluppo dei sistemi nazionali di importazione, allo sdoganamento centralizzato all’importazione e al sistema automatizzato di esportazione previsti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

Ufficio doganale competente per merci di modesto valore

Viene riscritto l’articolo 221, paragrafo 4, per chiarire che, a decorrere dalla data di applicazione del regime IVA speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, l’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica di merci contenute in spedizioni che beneficiano della franchigia da dazi all’importazione è quello situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto. La norma vale per importazioni assoggettate a un regime IVA diverso da quello speciale richiamato dalla direttiva 2006/112/CE.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che l’articolo 1, paragrafo 3, si applichi dal 20 luglio 2020. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Armonizzazione dei formati e codici dei dati doganali

Sostituisce l’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/2447 per distinguere i formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati relativi alle domande e decisioni (allegato A), alle dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale (allegato B), nonché ai requisiti transitori di cui al regolamento delegato (UE) 2016/341 (allegato 9 di tale regolamento). Introduce inoltre un nuovo paragrafo 4 bis, che rinvia all’allegato C per i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Nuovo allegato C e sostituzione dell’allegato B

Sostituisce integralmente l’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 con un nuovo testo e inserisce un nuovo allegato C. L’allegato B disciplina formati, cardinalità e codici per dichiarazioni e notifiche presentate elettronicamente; l’allegato C estende la disciplina ai casi previsti dall’allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446, includendo anche le dichiarazioni, notifiche e prove della posizione doganale su carta.

Norme di sorveglianza e allegato 21-03

Modifica l’articolo 55 sul flusso di dati verso il sistema elettronico di sorveglianza della Commissione. La Commissione può richiedere l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-03 a decorrere dalla data di applicazione del regime IVA speciale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455. In deroga al regime generale, restano utilizzabili per periodi transitori gli allegati 21-01 e 21-02 fino alle date collegate al potenziamento dei sistemi nazionali di importazione e alla prima fase dello sdoganamento centralizzato all’importazione, nonché fino all’ultimo giorno della finestra di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione, secondo la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

Ufficio doganale competente per la libera pratica di spedizioni di modesto valore

Sostituisce l’articolo 221, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2447. Per le merci contenute in una spedizione che beneficia della franchigia dai dazi all’importazione ex articoli 23, paragrafo 1, o 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, quando l’importazione avviene in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi o territori terzi, l’ufficio doganale competente è quello situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci. La disposizione si applica a decorrere dalla data indicata all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455.

Decorrenza, efficacia e applicazione transitoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 20 luglio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganescambi internazionalifiscalità indirettainformatizzazione amministrativasorveglianza doganale

Testo integrale

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