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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2091 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva elevato da Euro 516.000,00 a Euro 806.082,00 il valore della cessione dell'azienda farmaceutica, aumentando il valore dell'avviamento sulla base di uno studio di settore e applicando il coefficiente massimo di 1,5 all'ultimo volume d'affari dichiarato. In Cassazione lamentava, da un lato, la carenza di motivazione dell'avviso per mancata allegazione o adeguata illustrazione dello studio di settore e degli elementi posti a fondamento della pretesa; dall'altro, contestava l'astrattezza della stima e la mancata motivazione della scelta del moltiplicatore massimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa alla sufficienza della motivazione dell'avviso era già stata definita dalla sentenza di primo grado, non impugnata dalla contribuente sul punto, con formazione del giudicato interno e conseguente preclusione della censura in Cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto diretto a contestare una valutazione di fatto sulla congruità del valore dell'avviamento; tale contestazione avrebbe dovuto essere proposta, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, come vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non come violazione di legge. La valutazione del giudice di merito è quindi rimasta incensurabile. La società è stata inoltre condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Riguarda l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e l'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa. Nel caso concreto, la censura fondata su tale norma è stata preclusa dal giudicato interno.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, commi 2 e 2-bis

    Disciplina i criteri di determinazione del valore dei beni e delle aziende ai fini dell'imposta di registro, compresa la valutazione dell'avviamento. La Corte non ha escluso in astratto l'utilizzabilità dei criteri applicati dall'Ufficio, ma ha ritenuto non adeguatamente censurata la valutazione concreta compiuta dal giudice di merito.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

    Riguarda i poteri di rettifica e liquidazione dell'amministrazione finanziaria in materia di imposta di registro. La doglianza della contribuente, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a mettere in discussione una valutazione fattuale sulla congruità dell'avviamento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    Prevede l'onere di riproporre in appello le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado. La mancata riproposizione dell'eccezione sulla motivazione dell'avviso ha comportato la sua rinuncia e la formazione del giudicato interno.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis

    Consente di censurare in Cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, secondo la formulazione allora vigente. La contestazione della congruità della stima avrebbe dovuto essere articolata in questi termini, anziché come violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Le eccezioni respinte o non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello; in caso contrario possono formarsi giudicato interno o preclusioni che impediscono di sollevarle per la prima volta in Cassazione.
  • In Cassazione occorre distinguere tra violazione di legge e contestazione di una valutazione di fatto: la congruità del valore di un'azienda o del suo avviamento appartiene normalmente al giudizio di merito e non può essere riesaminata come semplice violazione normativa.
  • Quando si contesta una valutazione fattuale del giudice di merito, il motivo deve essere formulato secondo il corretto vizio processuale o motivazionale previsto dalla legge applicabile al momento del giudizio.
  • La motivazione dell'avviso può risultare sufficiente quando l'atto espone gli elementi essenziali del criterio utilizzato e consente al contribuente di comprendere la pretesa, anche se la documentazione di supporto viene prodotta nel processo.
  • L'applicazione di un coefficiente o di uno studio di settore non rende automaticamente illegittimo l'accertamento; è necessario contestare in modo specifico la base normativa, i dati utilizzati, la pertinenza del criterio e la motivazione della sua concreta applicazione.

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