Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 76/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta per servizi di pulizia e sanificazione, nonché i verbali di gara e gli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi al secondo posto, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa controinteressata, deducendo che le schede tecniche relative a quattro macchinari offerti dall'aggiudicataria non contenessero l'attestazione del produttore di conformità ai Criteri Ambientali Minimi né le informazioni necessarie a verificarla, tra cui quelle relative alla riciclabilità dei materiali e alla marcatura delle parti in plastica. Ha dedotto la violazione della lex specialis, degli artt. 33, comma 8, 57, comma 2, 83, comma 2, e 98, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 e del D.M. 29 gennaio 2021, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifeste. Ha chiesto l'annullamento degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e il risarcimento in forma specifica.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, a seguito dell'istanza di autotutela della ricorrente, la Provincia ha avviato il procedimento di annullamento e, con determinazione del 18 maggio 2026, ha annullato in autotutela l'aggiudicazione contestata, disponendo lo scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente e l'avvio della verifica della relativa documentazione amministrativa. Il giudice ha ritenuto così venuto meno l'oggetto del contendere, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure. Le spese sono state compensate, anche in ragione dell'adesione della ricorrente e del tempestivo esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione; il contributo unificato è stato posto a carico della Provincia, considerato il contenuto del provvedimento di autotutela, sostanzialmente adesivo alle censure formulate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando, a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, viene meno l'oggetto del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti in camera di consiglio.

  • art. 33, comma 8, d.lgs. n. 36/2023

    Norma richiamata dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell'aggiudicazione, senza esame nel merito a seguito dell'improcedibilità.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alle prescrizioni ambientali della procedura, senza esame nel merito.

  • art. 83, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

    Norma richiamata dalla ricorrente quale parametro della lex specialis e dei requisiti della gara, senza esame nel merito.

  • art. 98, comma 3, lettera b), d.lgs. n. 36/2023

    Norma richiamata dalla ricorrente tra i parametri di legittimità dell'aggiudicazione, senza esame nel merito.

  • D.M. 29 gennaio 2021

    Atto recante i Criteri Ambientali Minimi per i servizi oggetto della gara; la dedotta violazione non è stata esaminata per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto di gara impugnato, quando elimina l'oggetto concreto della controversia e produce una nuova situazione favorevole al ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
  • Quando l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione comporta lo scorrimento della graduatoria in favore del concorrente ricorrente e l'avvio della verifica dei suoi requisiti, il giudice non procede all'esame delle censure originarie, essendo venuto meno l'interesse alla decisione di merito.
  • La tempestiva autotutela dell'amministrazione può giustificare la compensazione delle spese, ma il contributo unificato può essere posto a carico dell'amministrazione quando il contenuto dell'annullamento sia sostanzialmente adesivo alle contestazioni del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.