Sentenza del 13/05/2021 n. 12808 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cartella di pagamento è stata notificata a I.A. in qualità di socio solidalmente e illimitatamente responsabile per debiti IVA accertati nei confronti della MTM s.n.c. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado e la CTR Campania aveva confermato la sentenza, rilevando che la società era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2002. L'Agenzia impugna in Cassazione sostenendo (1) che la CTR ha errato nel ritenere che la cancellazione della società di persone determini l'estinzione dell'obbligazione verso i soci; (2) che l'art. 9 della L. n. 289/2002 ("condono tombale") sarebbe applicabile o comunque rilevante, mentre l'Agenzia deduce anche questioni di diritto rilevate ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il primo motivo: la cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetto meramente dichiarativo e può essere superata dalla prova che la società ha continuato ad operare (o che ha partecipato ai giudizi in cui si è formato il relativo giudicato), perciò la legittimazione della società era stata implicitamente riconosciuta nelle sentenze con cui si è formato il giudicato sul credito IVA e tale accertamento è coperto dalla cosa giudicata. Ne consegue che i soci restano destinatari della pretesa tributaria in qualità di successori ex lege della società estinta; inoltre la responsabilità illimitata dei soci ai sensi dell'art. 2291 c.c. opera anche nei rapporti tributari. Sul secondo punto, la Corte ha ribadito la consolidata interpretazione secondo cui l'art. 9 L. n. 289/2002 non è applicabile all'IVA alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-132/06) e della relativa disapplicazione nazionale, per cui il "condono tombale" non estingue la pretesa IVA. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione; la Cassazione ha disposto che la nuova CTR provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2291 c.c.
La responsabilità solidale e illimitata dei soci per i debiti della società di persone opera anche nei rapporti tributari; i soci possono essere chiamati al pagamento dei debiti IVA della società.
L. n. 289/2002, art. 9
In tema di condono fiscale, va disapplicato - perchè in contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06 della Corte di Giustizia, avuto riguardo agli artt. 2 e 22 cd. Sesta Direttiva IVA e all'art. 10 Trattato CE - la L. n. 289 del 2002, art. 9, nella parte in cui consente al contribuente, che abbia omesso di presentare le dichiarazioni IVA negli esercizi d'imposta coinvolti dal condono, di fruire per questa imposta della definizione agevolata; in caso contrario, infatti, si realizzerebbe la quasi-esenzione fiscale, che la Corte di Giustizia ha stigmatizzato proprio a causa dell'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA, in quanto l'accesso alla definizione agevolata non consentirebbe la reale emersione dell'evasione, risolvendosi in una definitiva rinuncia all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta.
La norma del 'condono tombale' non può essere applicata per estinguere pretese IVA: va disapplicata nella parte incompatibile con il diritto comunitario e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
art. 360 c.p.c., n. 3
Fondamento dell'impugnazione in Cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla errata applicazione del principio secondo cui la cancellazione della società non estingue automaticamente i debiti verso i soci.
Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-132/06 (17/07/2008)
Ha escluso che disposizioni nazionali consentano, con condoni, una sostanziale esenzione dall'IVA quando sia mancata la presentazione delle dichiarazioni: tale principio impone la disapplicazione delle norme nazionali che consentano la definizione agevolata dell'IVA a seguito di omissione delle dichiarazioni.
Cass. SS.UU. n. 24179/2009 e n. 10531/2013
Principi relativi alla rilevabilità del difetto di legittimazione: la mancanza di legittimazione della parte può essere rilevata d'ufficio fino alla formazione del giudicato; dopo la formazione del giudicato la legittimazione implicitamente riconosciuta è coperta dalla cosa giudicata.
Massime di principio
- La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ha effetto dichiarativo: non estingue automaticamente i debiti societari se si prova che la società ha continuato ad operare o se la legittimazione è stata implicitamente riconosciuta in giudizio.
- Se è già formato un giudicato che accerta il credito nei confronti della società, tale accertamento può essere fatto valere contro i soci, che subentrano nella posizione debitoria per successione ex lege.
- La responsabilità solidale e illimitata dei soci di società di persone (art. 2291 c.c.) si applica anche alle pretese tributarie (inclusa l'IVA).
- Il difetto di legittimazione può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma non può essere opposto per invalidare una situazione già coperta dalla cosa giudicata.
- Il 'condono tombale' previsto dall'art. 9 L. n. 289/2002 non estingue le pretese IVA quando la sua applicazione sarebbe incompatibile con il diritto comunitario: per l'IVA la norma va disapplicata ove necessario.
- Nel contenzioso IVA non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci; quindi l'azione può essere promossa o proseguita nei confronti della società e, successivamente, verso i soci a titolo di successori ex lege.
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