Sentenza n. 3304/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso adottato dalla Prefettura di Napoli in data 5 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso adottata dalla Prefettura di Napoli il 5 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel settembre 2023 sulla base di un nulla osta rilasciato nel 2022 e del relativo visto, aveva tempestivamente comunicato l’ingresso e chiesto la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno. L’originario datore di lavoro, dopo avere presentato l’Unilav, non gli aveva consentito di iniziare l’attività lavorativa ed era divenuto irreperibile. Il ricorrente aveva quindi reperito un nuovo datore di lavoro operante nel medesimo settore produttivo, disponibile al subentro, ed era stato assunto con Unilav del 1° luglio 2025. Dopo un significativo ritardo, la Prefettura lo aveva convocato per il 16 luglio 2025 e, successivamente, gli aveva comunicato il preavviso di revoca. Il ricorrente aveva presentato memorie e documentazione evidenziando la propria buona fede, il comportamento dell’originario datore di lavoro e il nuovo rapporto lavorativo. La Prefettura aveva comunque revocato il nulla osta, valorizzando le carenze documentali riferibili all’originario datore e la mancata presentazione di quest’ultimo, ritenendo non possibile il subentro del nuovo datore. Sono stati dedotti eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio del favor lavoratoris e violazione della circolare ministeriale applicabile. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che le condotte dell’originario datore non potevano essergli imputate e che, tenuto conto della propria buona fede, del nuovo lavoro nel medesimo settore e del ritardo dell’Amministrazione nella convocazione, avrebbe dovuto essere valutata la possibilità del subentro e del rilascio del permesso di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Richiamando la propria giurisprudenza e una pronuncia del Consiglio di Stato, ha ritenuto che la buona fede del cittadino straniero, l’assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro durante la validità del nulla osta e l’inserimento lavorativo nel medesimo settore produttivo integrino una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela. Non possono essere imputate al lavoratore le inadempienze dell’originario datore di lavoro. L’Amministrazione avrebbe dovuto rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, ponderare gli interessi coinvolti e considerare il nuovo rapporto di lavoro documentato, invece di applicare automaticamente la revoca. Avrebbe inoltre dovuto valutare la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno alla luce della nuova assunzione. Il ritardo dell’Amministrazione nella convocazione costituiva un ulteriore elemento da valorizzare. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il ricorrente e gli altri soggetti citati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un cittadino straniero sia entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta efficace e, per ragioni imputabili all’originario datore di lavoro, non abbia potuto instaurare il rapporto lavorativo previsto, l’Amministrazione non può revocare automaticamente il nulla osta senza valutare la buona fede del lavoratore e l’eventuale reperimento di una nuova occupazione.
- La sopravvenuta assunzione del cittadino straniero, durante la validità del nulla osta, da parte di un datore di lavoro operante nel medesimo settore produttivo costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione della possibilità di subentro nella procedura e del rilascio del permesso di soggiorno.
- La revoca del nulla osta deve essere adottata nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, attraverso un bilanciamento concreto tra le esigenze di controllo dell’immigrazione e la posizione del lavoratore straniero in buona fede; non è sufficiente un’applicazione automatica e meccanicistica delle carenze dell’originario datore di lavoro.
- Le condotte o omissioni dell’originario datore di lavoro non possono essere poste a carico del lavoratore straniero in buona fede, soprattutto quando questi abbia documentato un positivo inserimento lavorativo e sociale mediante un nuovo rapporto di lavoro.
- Il ritardo dell’Amministrazione nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno deve essere considerato nella valutazione della posizione del lavoratore e della legittimità della revoca del nulla osta.
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