Sentenza del 31/03/2022 n. 10275 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto prescritto il credito erariale relativo ad accise su prodotti alcolici sottratti con furto il 1 febbraio 2010 e aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole alla società contribuente; l'Agenzia deduceva in cassazione (i) che il furto non poteva essere escluso dalla disciplina dell'abbuono/sospensione prevista dall'art. 4 del TU accise e quindi il termine prescrizionale non sarebbe corso dall'1.2.2010; (ii) che la nota dell'Agenzia del 18.5.2011 che comunicava la sospensione della riscossione avrebbe avuto efficacia interruttiva della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, alla stregua della normativa e dell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione, il furto costituisce uno 'svincolo irregolare' dal regime sospensivo e non integra di per sé causa automatica di abbuono/exonero dell'accisa salvo casi molto specifici di 'caso fortuito' o 'forza maggiore' come definiti dalla giurisprudenza comunitaria; pertanto il termine di prescrizione è decorso dal 1 febbraio 2010 e l'atto impositivo emesso nel 2015 era tardivo. Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla presunta efficacia interruttiva della nota del 18.5.2011, trattandosi di valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4
testo novellato dalla L. n. 342 del 2000, art. 59
L'art. 4 disciplina l'abbuono dell'imposta per perdita o distruzione in regime sospensivo per caso fortuito o forza maggiore; la Corte interpreta che il furto/rapina costituisce di norma uno svincolo irregolare e non integra automaticamente causa di abbuono, salvo che si dimostri (con i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria) perdita/distruzione o circostanze di forza maggiore oggettivamente anormali e imprevedibili.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2 (lett. a) e lett. b) e comma 4)
definizioni di regime sospensivo e responsabilità del depositario autorizzato
Stabilisce quando si considera immissione in consumo e la responsabilità (anche solidale) del depositario autorizzato per i diritti di accisa; la giurisprudenza interpreta tale responsabilità in senso oggettivo per i rischi inerenti all'attività economica.
Direttiva 92/12/CEE, art. 14
disciplina abbuono d'imposta per perdite in regime sospensivo attribuibili a casi fortuiti o forza maggiore
Fornisce il riferimento europeo: gli Stati fissano condizioni per l'abbuono; la Corte di giustizia ha precisato i limiti e i requisiti (circostanze anormali, imprevedibili e non evitabili).
Direttiva 2020/262 (citata per quadro diacronico)
art. 6, par. 5-6; considerando 7
Precisazione comunitaria successiva (non applicabile ai fatti) che considera non immissione in consumo la distruzione totale o la perdita irrimediabile quando i prodotti sono inutilizzabili come prodotti soggetti ad accisa.
Codice civile, artt. 2941-2943 e 1219 c.c. (richiamati dalla ricorrente)
Richiamati in relazione alla disciplina della sospensione/interruzione della prescrizione e della costituzione in mora; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla valenza interruttiva della nota dell'Agenzia sia questione di fatto/interpretativa di merito e non idonea a fondare il ricorso di legittimità.
Giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, cause citate: C-81/15, C-95/19, C-314/06, C-279/19 ecc.)
La giurisprudenza comunitaria ha affermato la responsabilità oggettiva del depositario autorizzato per i diritti di accisa in caso di svincolo irregolare; ha inoltre delineato la nozione di forza maggiore/caso fortuito come circostanze anormali, imprevedibili e inevitabili non eliminabili con misure ragionevoli.
Massime di principio
- Il furto o la rapina di prodotti in regime sospensivo non costituisce automaticamente causa di abbuono dell'accisa: di norma si tratta di uno svincolo irregolare che rende l'accisa esigibile, salvo prova rigorosa di distruzione/loss irrimediabile o di circostanze di forza maggiore oggettivamente anormali e imprevedibili.
- La responsabilità del depositario autorizzato (e dei coobbligati) è interpretata in linea con il diritto UE come di tipo oggettivo per i rischi inerenti all'attività: ciò aumenta l'onere del contribuente per ottenere l'abbuono.
- Per ottenere l'abbuono l'onere probatorio grava sul soggetto: non basta dimostrare la sottrazione; è necessario provare che i prodotti sono stati distrutti o resi definitivamente inutilizzabili (ossia che non possono più essere immessi in consumo) o che sussistono requisiti stringenti di forza maggiore/caso fortuito secondo la giurisprudenza comunitaria.
- La comunicazione amministrativa di sospensione della riscossione non vale automaticamente come atto interruttivo della prescrizione: la sua efficacia interruttiva è questione di interpretazione e fatto, sindacabile dal giudice di merito ma non rivalutabile in sede di cassazione salvo insufficienza motivazionale grave.
- In fattispecie similari è opportuno che il contribuente, se intende ottenere l'abbuono, introduca nel processo la prova specifica della perdita/distruzione o della irrimediabile inutilizzabilità dei beni e documenti che attestino l'assenza di concorso doloso o colpa grave; altrimenti la pretesa erariale potrebbe ritenersi esigibile e prescritta se decorso il termine.
- Dal punto di vista procedurale, le questioni di interpretazione di atti amministrativi (es. nota di sospensione) sono questioni di fatto/merito: per impedirne la decorrenza della prescrizione è preferibile adottare atti espressi e formalmente idonei (es. intimazioni, notificazioni di ruolo) che interrompano la prescrizione secondo le norme vigenti.
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