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Sentenza

Sentenza del 19/07/2023 n. 21281 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di rimborso delle ritenute operate sui dividendi percepiti da Nuovo Pignone negli anni 1996-1997, presentata da G.E. (società lussemburghese) sulla base della Direttiva 90/435/CEE (direttiva madre-figlia) e delle disposizioni nazionali (D.P.R. n.600/1973 art.27-bis e D.P.R. n.602/1973 art.38). L'Amministrazione aveva tacitamente respinto (silenzio-rifiuto) l'istanza; in sede giurisdizionale la controversia ha investito in particolare la questione se la partecipazione attribuita a G.E. fosse frutto di una costruzione elusiva (abuso del diritto) e se la documentazione prodotta fosse idonea a comprovare i requisiti per il rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha dichiarato inammissibili i primi motivi per carenza di autosufficienza e per mancata allegazione degli atti necessari; ha inoltre ritenuto infondato il rilievo relativo al presunto abuso del diritto. Il Collegio ha confermato che la C.T.R., nel secondo giudizio di merito, aveva correttamente limitato l'esame alla questione elusiva e aveva applicato i parametri giurisprudenziali rilevanti (substantive business activity test, dominion test, business purpose test), rilevando l'effettiva attività di intermediazione finanziaria di G.E., l'assenza di riversamento dei dividendi alla capogruppo extra-UE e altre circostanze incompatibili con una costituzione strumentale esclusiva per ottenere vantaggi fiscali. Di conseguenza è stato confermato il diritto al rimborso; l'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Direttiva 90/435/CEE (direttiva madre-figlia)

    Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990

    Regime volto a garantire la neutralità fiscale delle distribuzioni infragruppo e la concreta applicazione della libertà di stabilimento (art.49 TFUE); le limitazioni ai benefici devono essere interpretate restrittivamente e giustificate solo per contrastare costruzioni puramente artificiose.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27-bis

    art. 27-bis, commi 1, 2 e 5

    Norma nazionale che recepisce il regime di esenzione sulle ritenute ai sensi della direttiva madri-figlia; il comma 5 preclude il rimborso se la società percipiente è stata costituita con lo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime, valorizzando l'intento/formazione e non il solo risparmio d'imposta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Norma richiamata in relazione alle modalità procedurali del rimborso delle ritenute (contestualizzata nell'istanza di rimborso originaria).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27

    Richiamato quale disciplina generale sui redditi di capitale e sul regime fiscale delle distribuzioni, in collegamento con l'art.27-bis per l'applicazione dei benefici.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    Principio della libertà di stabilimento che la direttiva madre-figlia mira a tutelare; ogni restrizione deve essere compatibile con questo principio e giustificata da motivi oggettivi, come il contrasto ad abusi comprovati.

  • Giurisprudenza CJEU - Cadbury Schweppes

    Corte di Giustizia, 12 settembre 2006, causa C-196/04

    Una restrizione alla libertà di stabilimento per contrastare pratiche abusive è giustificata solo se si tratta di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate all'elusione della tassazione.

  • Giurisprudenza CJEU - Deister Holding

    Corte di Giustizia, 20 dicembre 2017, cause riunite C-504/16 e C-613/16

    Il fatto che una società madre sia dedita esclusivamente alla gestione di partecipazioni non basta di per sé a qualificare la struttura come artificiosa; tale attività può essere indice di un effettivo insediamento economico.

Massime di principio

  • La direttiva madre-figlia e le norme nazionali devono essere interpretate a favore della libertà di stabilimento: le limitazioni ai benefici fiscali sono ammesse soltanto per contrastare costruzioni puramente artificiose e prive di effettività economica.
  • Per escludere il diritto ai benefici (rimborso/esenzione) non è sufficiente dimostrare un vantaggio fiscale potenziale: è necessario provare specifici elementi di artificiosità, finalizzati esclusivamente o principalmente all'elusione fiscale.
  • Nelle holding/sub-holding la mera detenzione di partecipazioni e il controllo a cascata non costituiscono automaticamente indizi di abuso: va valutata l'effettiva attività economica della percipiente, la sua autonomia nella gestione dei dividendi e l'assenza di obblighi di riversamento verso terzi.
  • Gli accertamenti sulla esistenza di una finalità elusiva si svolgono con riferimento a parametri 'spia' (substantive business activity test, dominion test, business purpose test): bilanci, attività svolta nel tempo, utilizzo e trattenimento dei dividendi sono elementi chiave.
  • L'onere di contestazione dettagliata grava sull'Amministrazione: le censure generiche o richieste di rivalutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito sono inammissibili in Cassazione.
  • Sul piano procedurale, questioni non impugnate nelle forme richieste nel giudizio precedente (es. ricorso incidentale condizionato se necessario) possono essere considerate precluse; pertanto l'Amministrazione deve curare la presentazione delle impugnazioni per non limitare future verifiche.
  • La documentazione contabile e di bilancio della percipiente, se idonea a dimostrare attività effettiva e autonomia gestionale, è elemento decisivo per ottenere i benefici previsti dalla direttiva madre-figlia.

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