Sentenza del 02/08/2017 n. 19192 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva riconosciuto la deducibilità fiscale di un'erogazione liberale di 120.000 euro effettuata nel 2004 dalla Farma C.P. Srl in favore dell'Associazione "Zia Agnesina". Con il primo motivo ha contestato l'errata interpretazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, sostenendo che la CTR non avesse considerato unitariamente le relative clausole né il possibile contrasto tra esse. Con il secondo motivo ha contestato la deducibilità dell'erogazione per mancata prova dell'effettivo perseguimento, da parte dell'associazione, delle finalità solidaristiche richieste dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che atto costitutivo e statuto dovessero essere interpretati come componenti di un unico contratto associativo e che, in caso di contrasto, dovesse essere considerata la regola per cui prevalgono le clausole statutarie. Ha inoltre stabilito che, per ottenere la deduzione prevista dall'art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR, non è sufficiente che lo statuto dichiari finalità solidaristiche: il contribuente deve dimostrare che l'ente beneficiario persegua effettivamente tali finalità e che le attività assistenziali siano state concretamente avviate, non essendo sufficiente la mera predisposizione di progetti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Articoli 10 e 11 dell'atto costitutivo dell'Associazione "Zia Agnesina"
"i fondi ed i beni residui saranno devoluti ad enti che perseguano lo stesso scopo dell'associazione"
Le clausole dovevano essere interpretate insieme alle disposizioni dello statuto, senza isolare il contenuto dell'atto costitutivo.
Articoli 21 e 22 dello statuto dell'Associazione "Zia Agnesina"
"diversa deliberazione dell'Assemblea, presa con i tre quarti degli associati"
La clausola statutaria che consente una diversa destinazione dei fondi residui può trovare applicazione e deve essere considerata nell'interpretazione complessiva dell'assetto associativo.
Articoli 1362, 1363 e 1367 del codice civile
Le clausole dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere interpretate secondo la comune intenzione, in modo coordinato e, ove possibile, attribuendo a ciascuna un effetto utile.
Articolo 2328, comma 3, ultimo periodo, del codice civile
"In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde"
La regola, formalmente prevista per le società, è stata ritenuta un parametro interpretativo utilizzabile anche per le associazioni riconosciute quando atto costitutivo e statuto disciplinano la stessa materia in modo incompatibile.
Articolo 16 del codice civile
È richiamato quale espressione, insieme all'art. 2328 c.c., della rilevanza dello statuto nell'organizzazione e nel funzionamento dell'ente.
Articolo 100, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
"esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica"
La deducibilità delle erogazioni liberali è subordinata non solo alla previsione statutaria di finalità educative, assistenziali, sanitarie, ricreative, di istruzione o di culto, ma anche alla prova che tali finalità siano effettivamente perseguite.
Articolo 2697 del codice civile
L'onere di provare i presupposti della deducibilità grava sul contribuente che intende beneficiare della deduzione fiscale.
Massime di principio
- Quando atto costitutivo e statuto di un ente disciplinano la stessa materia, devono essere letti unitariamente e secondo criteri di coordinamento, evitando interpretazioni isolate delle singole clausole.
- In caso di contrasto non risolvibile tra atto costitutivo e statuto, per le associazioni riconosciute può assumere rilievo il principio interpretativo secondo cui prevalgono le disposizioni dello statuto.
- Per dedurre fiscalmente una liberalità a favore di un ente, la sola dichiarazione statutaria di finalità solidaristiche non è sufficiente: il contribuente deve documentare l'effettivo svolgimento delle attività richieste dalla norma.
- Progetti futuri, intenzioni o attività solo programmate non dimostrano il concreto perseguimento delle finalità assistenziali; occorre provare che l'attività sia stata effettivamente avviata e svolta.
- Le agevolazioni fiscali che derogano ai principi ordinari di deducibilità sono interpretate restrittivamente e richiedono una prova puntuale dei requisiti soggettivi e oggettivi.
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