Ordinanza n. 2737/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In sede di ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 736/2026, l’aggiudicazione definitiva del servizio di informazione e formazione in favore della Cooperativa Sociale Nottetempo, i verbali di gara e di verifica dei requisiti e, con motivi aggiunti, il verbale di verifica dei requisiti e la scrittura privata stipulata per l’affidamento
Esito
La controversia
L’impresa ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 736/2026, non impugnata, e la declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato degli atti successivi adottati in esecuzione della pronuncia, o in subordine il loro annullamento. Ha contestato la determina presidenziale n. 63 del 13 giugno 2026, con cui il G.A.C. ha aggiudicato alla Cooperativa Sociale Nottetempo, per € 149.964,00, il servizio di informazione e formazione nell’ambito dell’Azione 4.A del PN FEAMPA 2025-2027, nonché i verbali di valutazione, proposta di aggiudicazione e verifica dei requisiti. Con motivi aggiunti del 24 settembre 2026 ha impugnato nuovamente il verbale di verifica dei requisiti, conosciuto dopo la produzione in giudizio dell’8 settembre 2026, e la scrittura privata n. 09/2026. L’ordinanza non esamina nel merito le censure sostanziali né la dedotta violazione o elusione del giudicato: rileva esclusivamente la necessità di garantire i termini a difesa in relazione ai motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha rinviato la trattazione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti alla camera di consiglio del 1° dicembre 2026. Tra la notificazione dei motivi aggiunti, perfezionatasi il 23 settembre 2026, e l’udienza del 20 ottobre 2026 non era decorso integralmente il termine previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.; la rinuncia ai termini formalizzata dalla parte resistente non consentiva di superare la necessità di rispettare i termini a difesa della controinteressata Nottetempo, non costituita ma ancora in termine per costituirsi. Il Collegio ha qualificato i termini processuali richiamati come espressione di esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private e funzionali anche al regolare svolgimento del processo e all’ordinato lavoro del giudice. Nessuna statuizione è stata resa sulle domande di ottemperanza, nullità o annullamento; la causa resta pendente.
Norme richiamate
art. 87, comma 3, c.p.a.
tra la data di notifica alle parti del ricorso per motivi aggiunti (perfezionatasi il 23 settembre 2026) e la camera di consiglio del 20 ottobre 2026, già fissata per la trattazione del ricorso introduttivo, non era compiutamente decorso il termine di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a.
Il termine a difesa previsto per il rito camerale deve essere integralmente rispettato anche quando i motivi aggiunti sono trattati in una camera di consiglio già fissata per il ricorso introduttivo; la sua mancata scadenza giustifica il rinvio.
art. 46 c.p.a.
Considerato che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, i termini previsti dagli articoli 46, 71 e 73 c.p.a. sono espressione di esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private e strumentali non solo al rispetto del principio del contraddittorio, ma anche al regolare svolgimento del processo e all’ordinato lavoro del giudice
I termini processuali per la costituzione e la trattazione sono indisponibili per le parti private, in quanto tutelano il contraddittorio e il regolare svolgimento del processo.
art. 71 c.p.a.
Considerato che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, i termini previsti dagli articoli 46, 71 e 73 c.p.a. sono espressione di esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private e strumentali non solo al rispetto del principio del contraddittorio, ma anche al regolare svolgimento del processo e all’ordinato lavoro del giudice
I termini processuali per la costituzione e la trattazione sono indisponibili per le parti private, in quanto tutelano il contraddittorio e il regolare svolgimento del processo.
art. 73 c.p.a.
Considerato che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, i termini previsti dagli articoli 46, 71 e 73 c.p.a. sono espressione di esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private e strumentali non solo al rispetto del principio del contraddittorio, ma anche al regolare svolgimento del processo e all’ordinato lavoro del giudice
I termini processuali per la trattazione sono indisponibili per le parti private, in quanto tutelano il contraddittorio e il regolare svolgimento del processo.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
per l’ottemperanza della sentenza n. 736/2026 di questo T.A.R., pubblicata il 9/03/2026, notificata in data 11/03/2026, non impugnata, e per la conseguente declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato (ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a.)
La norma è indicata quale base della domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato, ma l’ordinanza non ne esamina i presupposti né la applica nel merito.
Massime di principio
- I termini processuali previsti dagli artt. 46, 71 e 73 c.p.a. sono espressione di esigenze di ordine pubblico processuale e sono indisponibili per le parti private, poiché tutelano non solo il contraddittorio, ma anche il regolare svolgimento del processo e l’ordinato lavoro del giudice.
- Quando i motivi aggiunti sono notificati in prossimità di una camera di consiglio già fissata, la trattazione deve essere rinviata se non è decorso integralmente il termine a difesa previsto per il rito camerale; la rinuncia ai termini da parte di una parte non consente di pregiudicare le garanzie processuali della controinteressata ancora legittimata a costituirsi.
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