Cassazione Civile, Ordinanza n. 10931/2025 del 25/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta dall'Agente della riscossione per ottenere l'inefficacia di un atto di compravendita del 19 febbraio 2014, trascritto il 26 febbraio 2014, con cui il ricorrente aveva venduto alla madre la nuda proprietà di un immobile al prezzo indicato come corrispondente al valore catastale, pari a euro 11.250,00. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria ritenendo sussistenti eventus damni e consilium fraudis; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello dei convenuti. In cassazione il ricorrente deduce un unico motivo, formalmente rubricato come "omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia", contestando la valutazione dell'eventus damni in relazione al prezzo di vendita e al valore catastale del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non rispettava i requisiti di specificità imposti dall'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., perché il ricorso non esponeva chiaramente i fatti essenziali, non dava conto del contenuto della sentenza impugnata e non illustrava adeguatamente le censure formulate nei gradi di merito. Inoltre, la doglianza si fondava su un vizio motivazionale non più deducibile in cassazione dal 2012 e, comunque, era preclusa dall'art. 348-ter c.p.c. in presenza di doppia conforme. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 6.000,00, oltre accessori, e al pagamento di euro 6.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre a dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti essenziali, l'indicazione specifica delle censure e il richiamo adeguato agli atti e documenti rilevanti; la loro mancanza comporta inammissibilità.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia sentenza conforme, il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione nei limiti indicati dalla norma.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Ricorrendone i presupposti di legge, la parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo autosufficiente i fatti rilevanti, non indica con precisione il contenuto della decisione impugnata e non consente il controllo sulla decisività della censura.
- Non è deducibile in sede di legittimità un vizio motivazionale nei termini previsti prima della riforma del 2012; la doglianza deve misurarsi con l'attuale perimetro del controllo di legittimità.
- Quando vi è doppia decisione conforme di merito, la censura sulla motivazione incontra il limite di ammissibilità previsto dall'art. 348-ter c.p.c.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di cassazione e può giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. nonché l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10899/2025 del 25/04/2025
- ordinanza_civile · 25 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10900/2025 del 25/04/2025
- ordinanza_civile · 25 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10901/2025 del 25/04/2025
- ordinanza_civile · 25 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10902/2025 del 25/04/2025
- ordinanza_civile · 25 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10903/2025 del 25/04/2025
- ordinanza_civile · 25 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10910/2025 del 25/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →