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Ordinanza

Ordinanza n. 625/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta - istanza P-LT/L/Q/2024/101131 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Latina in data 5 dicembre 2024, , nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202600384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Latina il 5 dicembre 2024. Ha dedotto di avere avuto conoscenza dell'atto soltanto tramite l'accesso agli atti del 2 marzo 2026 e di non avere mai ricevuto il relativo preavviso di revoca. L'amministrazione ha invece dichiarato di avere notificato nel dicembre 2024 sia il provvedimento sia il preavviso, tanto al lavoratore quanto al datore di lavoro. La questione rilevante ai fini della decisione è quindi l'accertamento dell'effettiva notificazione al ricorrente degli atti, anche in relazione alla tempestività dell'impugnazione e alla dedotta violazione delle garanzie partecipative.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione la prova dell'avvenuta notificazione al ricorrente sia del provvedimento di revoca sia del relativo preavviso, a fronte della contrapposizione tra l'affermazione del ricorrente e la nota depositata dall'amministrazione. Ha assegnato all'amministrazione il termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per adempiere e ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 24 giugno 2026. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato insieme alle disposizioni sugli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato insieme alle disposizioni sugli incombenti istruttori.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione, sussiste una contrapposizione tra l'affermazione del ricorrente circa la mancata notificazione di un provvedimento e la dichiarazione dell'amministrazione circa l'avvenuta notificazione, il giudice può disporre l'acquisizione della prova documentale della notificazione, anche con riferimento agli atti presupposti o partecipativi.
  • La verifica dell'effettiva notificazione del provvedimento impugnato e del relativo preavviso può essere istruttoriamente necessaria prima di decidere sulle questioni connesse alla tempestività del ricorso e alla violazione delle garanzie partecipative.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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